L.R. 13 Aprile 2012, n. 2 |
Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: SOMMARIO CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Finalità ed obiettivi) Art. 3 (Definizioni) Art. 4 (Funzioni e compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) CAPO II - ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO Art. 5 (Principi per la localizzazione di sale ed arene cinematografiche) Art. 6 (Autorizzazione all’esercizio di sale ed arene cinematografiche) CAPO III - PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI Art. 7 (Documento programmatico triennale) Art. 8 (Programma operativo annuale) Art. 9 (Tipologia degli interventi) Art. 10 (Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva) CAPO IV - CENTRO regionale per il cinema e l’audiovisivo Art. 11 (Istituzione del Centro regionale per il cinema e l’audiovisivo) Art. 12 (Organi) Art. 13 (Presidente) Art. 14 (Consiglio di amministrazione) Art. 15 (Collegio dei revisori contabili) Art. 16 (Incompatibilità) Art. 17 (Statuto e regolamenti) Art. 18 (Direttore generale) Art. 19 (Personale) Art. 20 (Bilancio di previsione e rendiconto generale annuale) Art. 21 (Potere di indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale) Art. 22 (Società per la gestione dei servizi) Art. 23 (Consulta regionale del cinema e dell’audiovisivo) CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 24 (Soppressione del Centro audiovisivo della Regione Lazio) Art. 25 (Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione) Art. 26 (Norme transitorie) Art. 27 (Abrogazioni) Art. 28 (Disposizione finanziaria) Art. 29 (Entrata in vigore) CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Oggetto) 1. La Regione, in conformità agli articoli 21 e 33 della Costituzione, nonché agli articoli 7 e 9 dello Statuto, riconosce, promuove e valorizza nel proprio territorio le attività cinematografiche ed audiovisive, quali strumento di libera espressione artistica, di formazione culturale, di aggregazione, di integrazione e comunicazione sociale, di valorizzazione dell’identità regionale, anche con riferimento allo sviluppo dei linguaggi multimediali e all’innovazione tecnologica, di sviluppo socio-economico. 2. La presente legge, in attuazione dell’articolo 194, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, disciplina il settore delle attività cinematografiche e audiovisive con particolare riferimento: a) alla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione, le province, Roma capitale e i comuni, ivi compresi quelli afferenti alla programmazione degli interventi; b) all’individuazione delle tipologie di intervento per la promozione e lo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive. Art. 2 (Finalità e obiettivi) 1. Il sistema di interventi di cui all’articolo 9, diretto a promuovere e sostenere lo sviluppo e la qualificazione delle attività cinematografiche e audiovisive, è diretto al conseguimento delle seguenti finalità: a) favorire l’attività cinematografica e audiovisiva in relazione alle esigenze dei cittadini, al mercato e allo sviluppo del territorio; b) favorire la crescita sostenibile dell’imprenditoria, l’occupazione, in particolare quella giovanile, la qualità del lavoro, la formazione e qualificazione professionale, nonché l’integrazione tra formazione e lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo; c) favorire e sostenere le attività di promozione ed internazionalizzazione delle imprese, delle opere cinematografiche e audiovisive, del patrimonio cinematografico regionale artistico e professionale; d) favorire una presenza adeguata, una distribuzione razionale, equilibrata e collegata ai bacini di utenza e uno sviluppo qualificato delle attività di produzione ed esercizio cinematografico sul territorio; e) promuovere la programmazione e circuitazione di opere cinematografiche prime o seconde di particolare interesse culturale, nonché di quelle di interesse regionale; f) sostenere progetti di promozione del cinema e dell’audiovisivo realizzati senza finalità di lucro, proposti da associazioni culturali, fondazioni, istituzioni, aziende che operano nel settore del cinema, dell’audiovisivo e dell’editoria, cineteche o mediateche. 2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi: a) sostenere le attività cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento all’attività di produzione, anche in ragione del loro rilevante ruolo di valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali regionali; b) promuovere iniziative dirette ad attrarre nel territorio regionale produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali ed estere; c) promuovere iniziative dirette a favorire il cineturismo; d) favorire azioni mirate alla formazione, qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli addetti al sistema cinematografico e audiovisivo regionale, con particolare riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie e al ricambio generazionale nei mestieri tradizionali del settore; e) promuovere e sostenere azioni dirette a favorire una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche e audiovisive, incluse quelle di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, anche attraverso la sottotitolatura o la sovrascrittura ed altre forme di fruibilità offerte dalla tecnologia rivolte ai disabili; f) promuovere la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l’utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva prodotta nel territorio regionale; g) promuovere il monitoraggio sullo sviluppo e sull’evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo regionale; h) promuovere lo sviluppo e la diffusione del linguaggio del cinema e dell’audiovisivo, dell’associazionismo impegnato nel settore, in relazione con le università, i centri di ricerca e di formazione presenti nel Lazio. Art. 3 (Definizioni) 1. Coerentemente alle finalità di cui all’articolo 2 e al sistema di interventi di cui all’articolo 9 ai fini della presente legge si intende per: a) “attività cinematografiche e audiovisive”: le attività di produzione, distribuzione, esportazione, promozione, esercizio cinematografico, conservazione, studio e diffusione delle immagini in movimento su qualunque supporto e di ogni formato; b) “esercizio cinematografico”: l’attività d’impresa diretta alla proiezione cinematografica sul grande schermo nelle sale, multisale, multiplex o arene, nonché in spazi chiusi o aperti attraverso l’impiego di mezzi e apparecchiature mobili; c) “proiezione cinematografica ambulante”: la proiezione realizzata in spazi chiusi o aperti attraverso l’impiego di mezzi e apparecchiature mobili; d) “opera cinematografica o film”: il film di nazionalità italiana o di nazionalità diversa da quella italiana, ai sensi della normativa vigente, realizzato su supporto di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell’ingegno ai sensi della normativa vigente sul diritto d’autore, destinato prioritariamente alla visione al pubblico nelle sale cinematografiche; e) “opera audiovisiva”: l’opera realizzata su supporto di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo, documentaristico o di animazione, purché opera dell’ingegno ai sensi della normativa vigente sul diritto d’autore, non destinata prioritariamente alla visione al pubblico nelle sale cinematografiche; f) “lungometraggio”: il film di durata superiore a 75 minuti; g) “cortometraggio”: il film di durata inferiore a 75 minuti; h) “documentario di creazione per il cinema e la televisione”: il film o l’opera audiovisiva che si svolge partendo da un argomento di carattere reale, che richiede un sostanziale lavoro di scrittura originale e l’espressione di un punto di vista personale dell’autore; i) “opera di rilevante utilità sociale”: il film o l’opera audiovisiva il cui contenuto contribuisca a diffondere valori educativi di solidarietà, equità e giustizia sociale; j) “fiction televisiva”: il macrogenere televisivo che comprende sottogeneri più circoscritti quali il serial, la soap opera o telenovela, il tv movie, la sitcom, la serie, la mini serie, aventi in comune la caratteristica di essere basati sull’invenzione narrativa. La “fiction televisiva”, relativamente al sistema degli interventi di cui alla presente legge, è equiparata ad un’opera audiovisiva; k) “opera cinematografica a basso costo”: il film realizzato con un budget non superiore a 500 mila euro; l) “opera a base di archivi”: il film o l’opera audiovisiva realizzata in prevalenza con materiale d’archivio; m) “film per ragazzi”: il film o l’opera audiovisiva il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori; n) “opera prima e seconda”: il film di lungometraggio la cui regia è realizzata da un regista esordiente o alla sua seconda opera; o) “opera di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali ed i multipiattaforma”: il film o l’opera audiovisiva che implica la ricerca e la sperimentazione di linguaggi che postulano la compresenza ed eventuale integrazione di diversi formati e mezzi di comunicazione in uno stesso supporto ovvero la possibilità per l’utente di costruirne il contenuto attraverso la scelta di una rete di racconti collegati; p) “opera cinematografica o audiovisiva di animazione”: il film o l’opera audiovisiva realizzati con immagini grafiche ed animate che possono essere diffusi con qualunque mezzo; q) “opera di interesse regionale”: l’opera cinematografica o audiovisiva prodotta, totalmente o in misura superiore al cinquanta per cento, nella Regione e comunque funzionale alla valorizzazione dell’immagine della Regione stessa in quanto avente un legame evidente, in particolare, con il suo territorio, la sua identità, cultura e lingua; r) “sala cinematografica”: lo spazio chiuso dotato di uno schermo adibito a pubblico spettacolo cinematografico; s) “cinema-teatro”: lo spazio di cui alla lettera n), destinato anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi e attrezzature; t) “multisala”: l’insieme di più sale cinematografiche accorpate, sotto il profilo strutturale, in uno stesso immobile e tra loro comunicanti secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 6, comma 2; u) “multiplex”: l’insieme di più sale cinematografiche accorpate, sotto il profilo strutturale, in uno stesso immobile e tra loro comunicanti secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 6, comma 2; v) “arena”: il cinema all’aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale, allestito su un’area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche; w) “cine-circolo” e “cine-studio”: uno spazio destinato a proiezioni per una utenza di carattere associativo, conforme alle normative per la sicurezza; x) “mediateca”: uno spazio attrezzato per la raccolta e la fruizione dell’archivio cinematografico e audiovisivo e per la produzione audiovisiva digitale, in cui si trovano fonti, strumenti, prodotti ed ogni altra documentazione legata al fenomeno dei mass-media e all'ambito dell'editoria elettronica e multimediale; y) “location”: il luogo utilizzato per le riprese, in ambienti sia interni che esterni; z) “teatro di posa”: il luogo utilizzato per le riprese in ambienti interni, predisposto e destinato alla messa in scena e alle riprese di un’opera cinematografica o audiovisiva, conforme alle normative per la sicurezza;
bb) “piccolo esercizio cinematografico”: le monosale e le multisale indipendenti dai grandi circuiti cinematografici, a gestione prevalentemente familiare, anche a carattere non continuativo; cc) “impresa”: una società di persone o di capitali ovvero un’impresa individuale o familiare che rispettivamente eserciti ed includa nell’oggetto sociale le attività cinematografiche o audiovisive, in modo esclusivo o prevalente; dd) “piccola impresa”: un’impresa che occupi meno di 50 persone e realizzi un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, ai sensi dell’Allegato I al regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato e successive modifiche; ee) “micro impresa”: un’impresa che occupi meno di 10 persone e realizzi un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro ai sensi dell’Allegato I al regolamento CE n. 800/2008, e successive modifiche. Art. 4 (Funzioni e compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) 1. La Regione, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 173 della l.r. 14/1999, in materia di attività cinematografiche e audiovisive, esercita i seguenti compiti e funzioni amministrativi: a) partecipa alla definizione e attuazione dei programmi nazionali e comunitari; b) approva il documento programmatico triennale di cui all’articolo 7; c) approva il programma operativo annuale di cui all’articolo 8; d) promuove e sostiene interventi diretti allo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo; e) promuove la cultura cinematografica e audiovisiva attraverso il sostegno, in particolare: 1) di rassegne, mostre e festival del cinema e dell’audiovisivo, in quanto forme di espressione artistica e culturale educative; 2) di opere dell’ingegno, quali la scrittura di sceneggiature, con riferimento alla fase di sviluppo di prodotti cinematografici e audiovisivi di interesse regionale e commissionati per la produzione; 3) della ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione, restauro ed analisi della documentazione e del materiale cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l’istituzione di una apposita mediateca regionale, con eventuali articolazioni territoriali; f) promuove e sostiene, in concorso con le province, Roma capitale, i comuni ed in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché con gli organismi preposti alla formazione che operano nell’ambito del cinema e dell’audiovisivo, interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell’offerta didattica, finalizzati, tra l’altro, alla conoscenza della storia e del linguaggio del cinema, dell’audiovisivo e dei nuovi media, alla sensibilizzazione, alla formazione e allo sviluppo di una capacità critica dello spettatore, in particolare di quello giovane; g) disciplina l’esercizio cinematografico secondo quanto previsto dal d.lgs. 28/2004 e successive modifiche; h) autorizza la realizzazione e l’esercizio delle sale ed arene cinematografiche di cui all’articolo 6, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b). 2. Le province, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 174 della l.r. 14/1999 e nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri contenuti nella programmazione regionale: a) promuovono la cooperazione tra gli enti locali per la gestione di servizi e di attività di interesse intercomunale; b) promuovono e sostengono, in concorso con la Regione e i comuni ed in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché con gli organismi preposti alla formazione che operano nell’ambito del cinema e dell’audiovisivo, interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell’offerta didattica, finalizzati, tra l’altro, alla sensibilizzazione e formazione dello spettatore e, in particolare, di quello giovane; c) propongono alla Regione la ricognizione, ai fini della concessione dei contributi, delle attività che si svolgono con ricorrenza sul proprio territorio e l’organizzazione di festival, rassegne, premi e, in generale, di qualunque iniziativa ed evento avente rilievo culturale. 3. Roma capitale e i comuni, nell’ambito delle competenze previste dall’articolo 175 della l.r. 14/1999 e nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri contenuti nella programmazione regionale:
b) autorizzano la realizzazione e l’esercizio delle sale e arene cinematografiche di cui all’articolo 6. CAPO II ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO Art. 5 (Principi per la localizzazione di sale ed arene cinematografiche) 1. La Regione, al fine di affermare la centralità dello spettatore, promuove una presenza adeguata, una distribuzione razionale, equilibrata e collegata ai bacini di utenza e uno sviluppo qualificato delle attività cinematografiche sul proprio territorio, si attiene, nell’ambito dell’esercizio della funzione di cui all’articolo 6, ai principi di seguito elencati: a) sviluppo ed innovazione di una rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, con specifico riferimento alle mono sale e sale d’essai, distribuita in maniera equilibrata sul territorio e tecnologicamente avanzata, favorendo l’introduzione di tecnologie digitali e l’integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale, anche in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità; b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio, con specifica attenzione al piccolo esercizio; c) accesso al prodotto filmico da parte di tutte le tipologie di esercizio, con particolare riferimento al piccolo esercizio; d) valorizzazione e potenziamento della funzione sociale dell’esercizio cinematografico, anche attraverso un’offerta culturale più articolata e la compresenza di attività multidisciplinari; e) valorizzazione delle sale cinematografiche, come centri di aggregazione e di integrazione sociale; f) salvaguardia dei centri storici e delle zone periferiche, delle zone classificate montane, nonché dei comuni minori e di quelli particolarmente svantaggiati, anche attraverso una adeguata presenza di esercizi cinematografici. Art. 6 (Autorizzazione all’esercizio di sale ed arene cinematografiche) 1. La Regione, in conformità ai principi fondamentali previsti dall’articolo 22 del d.lgs. 28/2004 e in armonia con quelli di cui all’articolo 5, regola le modalità di autorizzazione all’esercizio di sale ed arene cinematografiche. 2. Con regolamento regionale di attuazione e integrazione di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sono individuati i casi soggetti ad autorizzazione regionale ovvero comunale, in relazione alla capienza complessiva e al dato demografico del comune interessato e definiti i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione stessa.
b) dei dati quantitativi e qualitativi sull’andamento dell’utenza cinematografica; c) del livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici utilizzati, nonché delle caratteristiche della viabilità e mobilità per i percorsi di avvicinamento e di accesso; d) della fruibilità per le persone disabili. 4. Le domande per l’autorizzazione di cui al comma 2, sono inoltrate al comune territorialmente competente che le esamina con le procedure relative allo sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e le trasmette, per quanto di sua competenza, alla Regione per il rilascio dell’autorizzazione medesima, nei termini previsti dalla vigente normativa. 5. L’inattività per un periodo superiore ad un anno dell’esercizio cinematografico autorizzato comporta la revoca dell’autorizzazione, fatta salva la presentazione di documenti comprovanti ritardi riferibili a lavori di ristrutturazione o ampliamento, comunque finalizzati all’attività di esercizio cinematografico. 6. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici o comunque per fini diversi da quelli di cui al presente articolo. 7. La Giunta regionale, avvalendosi dell’attività del Centro regionale per il cinema e l’audiovisivo di cui all’articolo 11, comunica al Consiglio regionale, con cadenza annuale, i dati inerenti alla rete distributiva degli esercizi cinematografici. CAPO III PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI Art. 7 (Documento programmatico triennale) 1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) di cui all’articolo 9 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, approva, sentite la commissione consiliare permanente competente in materia di cultura e la Consulta regionale di cui all’articolo 23, il documento programmatico triennale, di seguito denominato documento programmatico. 2. Il documento programmatico definisce, in particolare: a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità ed i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento; b) i criteri per l’individuazione, nel programma operativo di cui all’articolo 8, delle priorità nell’ambito della tipologia degli interventi previsti dall’ articolo 9; c) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire nel triennio di validità. Art. 8 (Programma operativo annuale) 1. Il programma operativo annuale, di seguito denominato programma, in attuazione del documento programmatico di cui all’articolo 7, individua gli interventi da realizzare, nell’anno di riferimento, da parte del Centro regionale per il cinema e l’audiovisivo di cui all’articolo 11 ed indica, in particolare: a) i beneficiari; b) le priorità e i tempi di realizzazione; c) le modalità ed i criteri di concessione degli aiuti, anche sotto forma di concorso al completamento della copertura finanziaria delle spese, ritenute ammissibili sostenute sul territorio regionale per la produzione di opere cinematografiche ed audiovisive; d) le risorse strumentali e finanziarie necessarie. 2. Il programma è approvato, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di cultura, dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di cultura e della Consulta regionale di cui all’articolo 23, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferisce. 3. Le attività svolte in attuazione del programma ed i risultati conseguiti, sono descritti nella relazione annuale di cui all’articolo 13, comma 2, lettera d), trasmessa alla Giunta regionale ai fini della valutazione ai sensi dell’articolo 21. Art. 9 (Tipologia degli interventi) 1. Per le finalità e gli obiettivi previsti dall’articolo 2, la Regione promuove, in particolare, la realizzazione dei seguenti interventi, funzionali allo sviluppo e alla qualificazione delle attività cinematografiche e audiovisive: a) concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, anche fiscali, sussidi e benefici economici, anche in forma di garanzie finanziarie, per le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a). In particolare, è riconosciuto specifico sostegno alla produzione di opere: 1) di interesse regionale; 2) per i ragazzi; 3) prime e seconde dirette alla scoperta di nuovi registi; 4) di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali ed i multipiattaforma; 5) documentaristiche di creazione; 6) di genere, in particolare a basso costo; 7) di rilevante utilità sociale; 8) per disabili sensoriali attraverso la sottotitolatura o la sovrascrittura ed altre forme di fruibilità offerte dalla tecnologia; 9) cinematografiche o audiovisive di animazione; 10) audiovisive prodotte da produttori indipendenti; 11) prodotte in teatri di posa localizzati nella Regione; 12) prodotte da imprese nei primi cinque anni dall’inizio dell’attività, nonché da micro e piccole imprese, così come definite dalla vigente normativa in materia; 13) prodotte nella Regione da imprese che impiegano stagisti ed apprendisti, ai sensi della normativa vigente in materia; b) concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, anche fiscali, sussidi e benefici economici, finalizzati all’utilizzo di location e teatri di posa regionali per le produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali ed estere; c) concessione, agli esercenti cinematografici, di contributi diretti a promuovere la programmazione e circuitazione di opere cinematografiche prime o seconde di particolare interesse culturale, nonché di quelle di interesse regionale; d) agevolazioni per l’accesso al credito delle imprese del settore cinematografico e audiovisivo, in particolare delle micro e piccole imprese; e) fornitura di servizi di assistenza tecnico-amministrativa e consulenza, anche fiscale, strumentali alle attività di pre-produzione, produzione e post produzione cinematografica e audiovisiva, anche in concorso e collaborazione, attraverso la stipula di appositi protocolli e convenzioni, con Roma Capitale, le province ed altri soggetti pubblici e privati; f) partecipazione e sostegno, anche in termini di concorso al finanziamento, ad iniziative dell’Unione europea concernenti il settore cinematografico e audiovisivo; g) concessione di contributi diretti a migliorare le condizioni di accessibilità, di sicurezza e di adeguamento tecnologico-strutturale, degli spazi adibiti a pubblico spettacolo cinematografico; h) fornitura di servizi di documentazione, informazione e rappresentanza, anche attraverso l’utilizzo delle strutture regionali operanti presso gli organismi dell’Unione europea, diretti a favorire la partecipazione delle imprese cinematografiche e audiovisive e degli operatori del settore ai bandi dell’Unione europea; i) realizzazione di servizi di internazionalizzazione, marketing e comunicazione relativi all’intera filiera dell’industria cinematografica e audiovisiva regionale, a location per le riprese, alle opere di interesse regionale, al patrimonio cinematografico regionale artistico e professionale e al cineturismo, anche in concorso e collaborazione con soggetti pubblici e privati che operano nel settore; l) formazione, qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale del personale artistico e tecnico addetto al sistema regionale cinematografico e audiovisivo, coerentemente al repertorio delle professioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247), anche attraverso l’utilizzo dei teatri di posa localizzati nella Regione e il concorso o la collaborazione, mediante la stipula di appositi protocolli e convenzioni, di soggetti pubblici e privati particolarmente qualificati; m) sostegno a percorsi di alta formazione, di specializzazione nonché di stages all’estero, anche attraverso la concessione di borse di studio, a favore, in particolare, di giovani avviati alle professioni tecnico-artistiche del settore cinematografico e audiovisivo; n) riconoscimento ai sensi della vigente normativa di misure di sostegno, nei periodi di non lavoro, al personale artistico e tecnico addetto al sistema cinematografico e audiovisivo; o) ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione, restauro ed analisi della documentazione cinematografica e audiovisiva prodotta nel territorio regionale, nonché dei dati e delle informazioni inerenti al settore, anche in collaborazione e concorso con soggetti pubblici o privati che operano nel settore, assicurandone la relativa divulgazione; p) monitoraggio sullo sviluppo e sull’evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo regionale, anche in collaborazione e concorso con soggetti pubblici o privati che operano nel settore. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi, anche di derivazione dell’Unione europea, di imparzialità, trasparenza e pubblicità, e con l’eventuale avvalimento delle società a partecipazione regionale che si occupano di attività, programmi o progetti riconducibili al settore del cinema e dell’audiovisivo o che operano nel settore del credito alle imprese. Art. 10 (Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva) 1. La Regione, nell’esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative concernenti la promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, gli interventi da realizzare ed indica, in particolare: a) i beneficiari; b) le priorità e i tempi di realizzazione; c) le modalità ed i criteri di concessione degli aiuti; d) le risorse strumentali e finanziarie necessarie. 2. La deliberazione di cui al comma 1 può stabilire, altresì, che gli interventi siano realizzati:
b) da soggetti individuati attraverso procedure competitive ad evidenza pubblica, salve le deroghe espressamente previste dalla normativa vigente in materia; c) con l’avvalimento delle società a partecipazione regionale che si occupano di attività, programmi o progetti riconducibili al settore del cinema e dell’audiovisivo o che operano nel settore del credito alle imprese. CAPO IV CENTRO regionale per il cinema E l’audiovisivo Art. 11 (Istituzione del Centro regionale per il cinema e l’audiovisivo) 1. Ai fini di una programmazione ed attuazione coordinata degli interventi previsti dall’articolo 9 e più in generale per lo svolgimento delle funzioni di competenza regionale indicate dall’articolo 4, comma 1, è istituito, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto, il Centro regionale per il cinema e l’audiovisivo, di seguito denominato Centro, quale ente dipendente della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. 2. Il Centro esercita le proprie competenze nell’ambito dei principi stabiliti dalla presente legge, nonché degli indirizzi politico-programmatori e delle direttive della Giunta regionale.
Art. 12 (Organi)
b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori contabili. Art. 13 (Presidente) 1. Il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di cultura, acquisito, ai sensi dell’articolo 55, comma 3 dello Statuto, il parere della commissione consiliare permanente competente in materia, nomina il presidente del Centro tra persone in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza in attività di carattere amministrativo-istituzionale o nell’organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche e private. 2. Il presidente: a) convoca, presiede e coordina i lavori del consiglio di amministrazione; b) ha la rappresentanza istituzionale del Centro; c) provvede, sentito l’Organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all’articolo 14 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali; alla verifica dei risultati di gestione ed alla valutazione annuale dell’attività del direttore generale di cui all’articolo 18; d) trasmette alla Giunta regionale, nella fase dell’adozione del rendiconto generale annuale, la relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari; e) adotta gli atti riservatigli dallo statuto e dai regolamenti di organizzazione e funzionamento del Centro di cui all’articolo 17 e quelli delegatigli specificamente dal consiglio di amministrazione. 3. Il presidente decade dalla carica secondo quanto previsto dall’articolo 55, comma 4, dello Statuto. Art. 14 (Consiglio di amministrazione) 1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da altri quattro membri, i quali ultimi sono nominati, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto, con decreto del Presidente della Regione su designazione del Consiglio regionale con voto limitato per garantire la rappresentanza delle opposizioni. Il Presidente della Regione provvede, altresì, all’insediamento del consiglio di amministrazione. 2. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di alta amministrazione e, in particolare: a) adotta lo statuto e i regolamenti di cui all’articolo 17; b) adotta la dotazione organica del personale del Centro, ai sensi dell’articolo 19; c) nomina il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento; d) nomina il direttore generale del Centro; e) nomina i membri dell’OIV di cui all’articolo 13, comma 2, lettera c); f) adotta gli atti di indirizzo per l’attività gestionale ed assegna al direttore generale le risorse umane, finanziarie e strumentali per perseguire gli obiettivi programmatici definiti dal programma di cui all’articolo 8; g) adotta il bilancio di previsione e il rendiconto generale annuale, ai sensi dell’articolo 20; h) adotta ogni altro atto previsto dalla presente legge e dallo statuto. 4. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ovvero, in caso di particolari necessità, su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. 5. I membri del consiglio di amministrazione decadono dalla carica secondo quanto previsto dall’articolo 55, comma 4, dello Statuto. Art. 15 (Collegio dei revisori contabili) 1. Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i revisori iscritti nel registro previsto dall’articolo 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Il Presidente della Regione provvede:
b) all’insediamento del collegio. 3. Il collegio dei revisori contabili elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione e alla organizzazione dei lavori. 4. Il collegio dei revisori contabili esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria del Centro, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, in particolare: a) verifica nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili degli atti adottati dalle strutture amministrative del Centro; b) esprime il parere sulla conformità del bilancio di previsione e del rendiconto generale annuale alle norme di legge, ai sensi dell’articolo 20; c) predispone e trasmette alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria del Centro. 5. In caso di rinuncia o dimissioni di uno o più componenti effettivi del collegio dei revisori contabili, subentra il componente supplente più anziano di età fino alla nomina del componente effettivo da parte del Presidente della Regione. Art. 16 (Incompatibilità) 1. Agli incarichi di membro del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili del Centro si applicano le seguenti cause di incompatibilità: a) consigliere e assessore regionali, sindaco, presidente di provincia, di municipio e di comunità montana; b) dipendente dell’amministrazione regionale appartenente alla struttura preposta alla vigilanza del Centro; c) dirigente di enti pubblici o privati operanti nel settore del cinema e dell’audiovisivo; d) presidente di altri enti o società regionali; e) imprenditore o amministratore di società che forniscono beni o prestano servizi al Centro; f) soggetti che abbiano conflitti di interesse con la gestione delle attività di competenza del Centro, nonché consulenti o collaboratori dello stesso; g) membro di organismi consultivi regionali tenuti ad esprimere pareri sugli atti degli organi istituzionali del Centro; h) dipendente del Centro; i) rappresentante delle organizzazioni sindacali. 2. Gli interessati possono rimuovere le cause di incompatibilità di cui al comma 1 cessando dalla carica, dalle funzioni o dall’ufficio, ferma restando la possibilità per i pubblici dipendenti di collocarsi in aspettativa secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Art. 17 (Statuto e regolamenti) 1. Lo statuto è adottato dal consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dalla sua costituzione, ed è approvato dalla Giunta regionale. 2. Nello statuto sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali del Centro, nonché i principi di organizzazione del Centro stesso, in conformità alle norme generali, statali e regionali regolatrici della materia. 3. Il consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dalla data di approvazione dello statuto adotta il regolamento relativo all’organizzazione delle strutture amministrative e ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dei dirigenti nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché al controllo interno. Il regolamento di organizzazione prevede, in particolare, la costituzione delle seguenti strutture organizzative: a) una struttura denominata “film commission”, la quale è preposta ai servizi di assistenza di cui all’articolo 9, comma 1, lettera e); b) una struttura denominata “ufficio studi e ricerca sul cinema e sull’audiovisivo”, la quale è preposta, tra l’altro, alle attività previste dall’articolo 9, comma 1, lettere o) e p). 4. Il regolamento di cui al comma 3, disciplina anche la composizione e le modalità di funzionamento di un’apposita commissione tecnica, nominata con provvedimento del direttore generale del Centro, preposta a qualificare le opere cinematografiche e audiovisive come di interesse regionale e di genere a basso costo. 5. Il consiglio di amministrazione adotta, altresì, il regolamento di amministrazione e di contabilità del Centro. 6. Dell’adozione degli atti di cui ai commi 1, 3 e 5 è data informativa alle organizzazioni sindacali aziendali, in conformità all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche. Art. 18 (Direttore generale) 1. L’incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione, tra persone in possesso del diploma di laurea specialistica, di comprovata professionalità ed esperienza, in particolare in materia di cultura, desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche, da esperienza almeno quinquennale di lavoro e dalla organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche o private operanti, preferibilmente, nel settore cinematografico e audiovisivo. 2. Ai sensi dell’articolo 55, comma 5, dello Statuto, l’incarico di direttore generale cessa di diritto, salvo conferma, il novantesimo giorno successivo all’insediamento del nuovo presidente del Centro. 3. Nel caso in cui l’incarico di direttore generale sia conferito a dipendenti pubblici, agli stessi si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa, fuori ruolo, in posizione di comando o altro provvedimento analogo, previste dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza. 4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di lavoro individuale di diritto privato, subordinato ed esclusivo, della stessa durata dell’incarico, che prevede l’applicazione degli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale dei direttori delle direzioni regionali di cui all’articolo 18 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche. 5. Il direttore generale è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione del Centro e, nel rispetto degli obiettivi assegnati, svolge le funzioni di coordinamento finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle attività, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi attinenti all’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza del Centro, ivi compresi quelli che impegnano il Centro verso l’esterno. Il direttore generale, in particolare: a) provvede all’organizzazione delle strutture amministrative, nel rispetto dei criteri previsti dai regolamenti di cui all’articolo 17, commi 3 e 5; b) è responsabile della gestione delle risorse umane, comprese le relazioni sindacali, nonché delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione del Centro; c) dirige e coordina le attività delle strutture amministrative, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal consiglio di amministrazione del Centro; d) assicura l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa; e) esercita le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio di amministrazione del Centro ed assicura l’esecuzione delle relative deliberazioni; f) conferisce ai dirigenti sottordinati gli incarichi; g) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire attribuendo le relative risorse umane, finanziarie e materiali; h) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere. Art. 19 (Personale) 1. Il Centro ha un proprio personale iscritto in un ruolo unico istituito presso l’apposita struttura organizzativa. 2. La dotazione organica complessiva, adottata con deliberazione del consiglio di amministrazione, in conformità ai criteri del regolamento di cui all’articolo 17, comma 3, è articolata sulla base del fabbisogno di personale in relazione ai diversi profili professionali. 3. Ai dirigenti e al personale del Centro si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni-autonomie locali. Art. 20 (Bilancio di previsione e rendiconto generale annuale) 1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale annuale, adottati dal consiglio di amministrazione e corredati del parere del collegio dei revisori contabili, sono trasmessi alla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale con le modalità di cui al titolo VII, capo I della l.r. 25/2001 e successive modifiche. 2. Al rendiconto generale annuale è allegata la relazione del presidente sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini economico-finanziari. Art. 21 (Potere di indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale) 1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 55, commi 1 e 7 dello Statuto, esercita i poteri di indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo sul Centro. 2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di cultura, in particolare: a) approva lo statuto; b) valuta l’utilizzazione delle risorse economiche e finanziarie e la corrispondenza tra i costi ed i benefici, anche sulla base delle relazioni di cui all’articolo 15, comma 4, lettera c) e all’articolo 20, comma 2, e può chiedere, a tale fine, l’acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni; c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell’adozione di atti obbligatori da parte degli organi competenti, ivi compresi lo statuto e i regolamenti previsti dall’articolo 17, previo invito a provvedere entro un congruo termine; d) esercita il controllo di legittimità e di merito sui regolamenti di cui all’articolo 17, commi 3 e 5, e sulla dotazione organica del personale di cui all’articolo 19, comma 2. A tal fine, gli atti divengono esecutivi a seguito della comunicazione da parte della Giunta regionale dell’assenza di rilievi, salva la possibilità di richiedere chiarimenti o formulare proposte di adeguamento degli atti da parte della stessa Giunta regionale. L’ atto, in tal caso, diviene esecutivo decorsi trenta giorni dalla ricezione dei chiarimenti o dalla nuova formulazione senza che la Giunta regionale stessa si sia pronunciata; e) esercita il controllo sugli organi disponendo:
2) la decadenza dei singoli membri del consiglio di amministrazione, compreso il presidente e la conseguente sostituzione, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di quattro sedute nel corso dell’anno; 3) la decadenza di uno o più membri del collegio dei revisori contabili, in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive di tale organo. Art. 22 (Società per la gestione dei servizi) 1. Al fine di assicurare una gestione economica, razionale ed efficiente dei servizi di supporto tecnico-strumentale al settore del cinema e dell’audiovisivo, con adeguate garanzie di fruibilità e qualità degli stessi, il Centro, in conformità alle specifiche direttive e alle condizioni dettate dalla Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, può promuovere la costituzione di apposite società o assumere la partecipazione in altre già costituite. 2. Nel caso in cui le società di cui al presente articolo sono a partecipazione pubblica totale o di controllo si applicano, relativamente al reclutamento del personale, le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria). Art. 23 (Consulta regionale del cinema e dell’audiovisivo) 1. È istituita, presso l’Assessorato regionale competente in materia di cultura, la Consulta regionale del cinema e dell’audiovisivo, di seguito denominata Consulta. 2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica tre anni, ed è composta da quindici membri, di comprovata professionalità nell’ambito delle competenze della medesima Consulta, così designati:
b) due dalle associazioni degli autori maggiormente rappresentative; c) uno dalle associazioni dei documentaristi maggiormente rappresentative; d) uno dal Comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio (CRUL), di seguito denominato CRUL, istituito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della l. 15 marzo 1997, n. 59); e) quattro dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale; f) uno dal Comitato regionale per le comunicazioni della Regione (Co.re.com.), di cui alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 (Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni) e successive modifiche; g) uno dall’Assessore regionale competente in materia di cultura; 4. La Consulta, in particolare, formula proposte ed esprime un parere sui provvedimenti di cui agli articoli 7 e 8. 5. Partecipano alle riunioni della Consulta l’Assessore regionale competente in materia di cultura, o suo delegato, il presidente e il direttore generale del Centro. 6. La Consulta nomina al proprio interno il presidente, che la convoca e ne coordina i lavori, e si intende validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti. La Consulta si riunisce su iniziativa del presidente, di almeno un terzo dei suoi componenti e dell’Assessore regionale competente in materia di cultura. 7. Le risorse strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività della Consulta sono valutate ed assicurate dal Centro. 8. La partecipazione alla Consulta dei singoli componenti è assicurata nell’ambito delle attività dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Ai componenti della Consulta non residenti nel territorio di Roma capitale è dovuto il rimborso delle spese di viaggio in misura pari a quella stabilita per i dirigenti regionali. 9. Le riunioni della Consulta si possono svolgere anche con strumenti di audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto della normativa vigente in materia. CAPO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 24 (Soppressione del Centro audiovisivo della Regione Lazio) 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27, comma 2, il Centro audiovisivo della Regione Lazio (CARL), istituito dalla legge regionale 12 agosto 1996, n. 35 (Istituzione del Centro Audiovisivo della Regione Lazio – CARL), è soppresso. Art. 25 (Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione) 1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 2 e 3. 2. Gli aiuti di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali. 3. Gli aiuti di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3 e dell’articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, oppure se sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. Gli aiuti sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea. Art. 26 (Norme transitorie) 1. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione e integrazione di cui all’articolo 6, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento regionale 20 dicembre 2007, n. 16 (Regolamento regionale di attuazione ed integrazione dell’articolo 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 - art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche relativo all’autorizzazione all’esercizio cinematografico). 2. Fino alla data di insediamento degli organi di amministrazione del Centro, il CARL continua a svolgere le attività di cui alla l.r. 35/1996 e successive modifiche. 3. Nelle more dell’approvazione del documento programmatico e del programma di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di cultura e previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, individua gli interventi da realizzare nell’anno di riferimento, ed indica, in particolare:
b) le priorità e i tempi di realizzazione; c) le modalità ed i criteri di concessione degli aiuti; d) le risorse strumentali e finanziarie necessarie. Art. 27 (Abrogazioni) 1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 27, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le disposizioni normative con essa incompatibili e, in particolare, le seguenti:
b) articolo 12 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 32; comma 9 dell’articolo 26 della l.r. 17 febbraio 2005, n. 10; comma 1 dell’articolo 54 della l.r. 27 febbraio 2004, n. 2; comma 3 dell’articolo 52 della l.r. 6 febbraio 2003, n. 2; comma 6 dell’articolo 64 della l.r. 16 aprile 2002, n. 8; recanti modifiche e abrogazioni alla l.r. 35/1996; c) articoli 59, 60 e 61 della l.r. 4/2006; d) comma 11 dell’articolo 11 della l.r. 28 dicembre 2007, n. 27; comma 6 dell’articolo 24 della l.r. 6 agosto 2007, n. 15; recanti modifiche all’articolo 60 della l.r. 4/2006; e) articolo 21 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 31, concernente la promozione della costituzione della fondazione “Lazio, per lo Sviluppo dell’audiovisivo” e la partecipazione della Regione. Art. 28 (Disposizione finanziaria) 1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede, per le spese in conto capitale, tramite il capitolo G12515, con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2012, 2013 e 2014, pari ad euro 15.000.000,00. Art. 29 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, li 13 Aprile 2012 La Presidente Renata Polverini |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |