L.R. 03 Ottobre 1984, n. 68 |
Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1983, n. 70,concernente: << Primi interventi per la tutela delle acquesotterranee dagli inquinamenti >>.
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(Pubblicata nel B.U. 20 ottobre 1984, n. 29) Art. 1 Il termine previsto dall' articolo 3 della legge regionale 19 novembre 1983, n. 70, per la denuncia dei pozzi esistenti alla data del 25 dicembre 1983 e' riaperto a decorrere dalla data di scadenza e prorogato al 31 dicembre 1984. Art. 2 Il quarto comma dell' articolo 5 della legge regionale 19 novembre 1983, n. 70, e' cosi' sostituito: << Quando i pozzi non sono piu' utilizzati o siano realizzati in modo non conforme alle norme tecniche che saranno fissate con un successivo regolamento da emanarsi entro il 31 dicembre 1984, il comune con ordinanza del sindaco dispone che l' interessato, a sua cura e spesa, effettui la cementazione del pozzo assegnando un termine per l' esecuzione dei lavori. Se le opere di chiusura non vengono effettuate nei termini stabiliti, il comune effettua i lavori d' ufficio ed addebita all' interessato le spese sostenute secondo le procedure di legge >>. Art. 3 (Norma transitoria) Fino all' emanazione del regolamento di cui all' articolo 5, quarto comma, della legge regionale 19 novembre 1983, n. 70, l' applicazione della suddetta legge regionale e' sospesa ad eccezione dell' articolo 3. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |