L.R. 11 Dicembre 1986, n. 54 |
Adeguamento dei contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari.
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(Pubblicata nel B.U. 22 dicembre 1986, n. 35, S.O. n. 1) Art. 1 L' articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 55, e' sostituito dal seguente: << Art. 1 - A decorrere dal 1o gennaio 1986 il contributo mensile a carico del bilancio del Consiglio regionale per le spese di funzionamento dei gruppi consiliari erogato ai sensi dell' articolo 17 dello Statuto e' determinato: 1) da una quota fissa di L. 1.000.000 per ciascun gruppo, quale che sia la consistenza numerica; 2) da una quota variabile pari a L. 400.000 per ogni consigliere regionale facente parte del gruppo. >>. Art. 2 All' articolo 2 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 55, le somme di L. 500.000, L. 700.000, L. 900.000 e L. 1.200.000 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: L. 700.000, L. 900.000, L. 1.200.000 e L. 1.500.000. Art. 3 La lettera b) dell' articolo 2 della legge regionale 15 marzo 1973, n. 6, gia' sostituita con l' articolo 4 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 55, e' sostituita dalla seguente: << b) l' Ufficio di Presidenza provvede altresi', d' intesa - qualora necessario - con il Presidente della Giunta regionale, all' allestimento ed all' arredo delle sedi riservate ai vari gruppi ivi compresi macchinari ed apparecchiature che forniscono servizi. Sono inoltre a carico dei fondi del Consiglio regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, le spese postali e telegrafiche, nonche' quelle per l' allacciamento di apparecchi telefonici alle sedi dei gruppi, per cancelleria, per canoni, conversazioni e servizi telefonici di ogni singolo gruppo. >> Art. 4 All' onere relativo all' applicazione della presente legge calcolato in L. 200.800.000 si fara' fronte mediante riduzione per competenza e cassa del capitolo n. 31011 << Fondo di riserva per le spese impreviste >> del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1986. Il capitolo n. 25004 del bilancio medesimo e' integrato di pari importo. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |