L.R. 15 Ottobre 1991, n. 64 |
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni procedurali e finanziarie dicui alle leggi regionali 3 luglio 1986, n. 23 e n. 24, nonche' alla leggeregionale 20 luglio 1988, n. 40 concernenti rispettivamente "Fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio", "Fondo regionale speciale per la garanzia dei fidi amedio termine" e "Fondo regionale speciale per il riuso dei fabbricati industriali in disuso per favorire l'occupazione e per lo sviluppo dellepiccole e medie imprese".
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(Pubblicata nel B.U. 30 ottobre 1991, n. 30) Art. 1 1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 1986, n. 23 e' sostituito dai seguenti commi: "2. Le domande per accedere al fondo di cui al precedente articolo 1 essere presentate alla FILAS S.p.a. che provvede a sottoporre le richieste, corredate di una relazione istruttoria, al parere del nucleo di valutazione di cui all'articolo 24 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21. 2-bis. Il nucleo di valutazione esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta trasmessa dalla FILAS S.p.a. 2-ter. A seguito del parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione, la FILAS provvede alla concessione dei benefici previsti dalla presente legge dandone comunicazione all'assessorato regionale industria commercio e artigianato". Art. 2 1. Per il raggiungimento delle finalita' previste dalla legge regionale 3 luglio 1986, n. 24 la FILAS S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare, per una quota non superiore al 60 per cento, il fondo speciale costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale sopra indicata anche per operazioni di provvista a tasso contenuto a favore degli istituti di credito e societa' finanziarie convenzionate a norma della stessa legge regionale 3 luglio 1986, n. 24. Il rendimento della quota del fondo utilizzato per le operazioni di provvista e' stabilito nella misura di 2 punti percentuali. 2. Ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 i tassi fruibili dai beneficiari non possono essere inferiori a quelli previsti dalle leggi nazionali vigenti per i singoli settori d'intervento. Le agevolazioni sopraindicate sono cumulabili nei lieti previsti dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria. 3. La FILAS S.p.a. e' inoltre autorizzata ad utilizzare, fino alla concorrenza di lire 4.000 milioni il fondo scale costituito ai sensi della legge regionale 20 luglio 1988, n. 40 per le finalita' e gli interventi previsti dalla legge regionale luglio 1986, n. 23. Art. 3 1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 1986, n. 24 sono sostituiti dai seguenti: "2. La FILAS S.p.a. riceve dall'istituto o societa' convenzionati la delibera di concessione del finanziamento corredata dalla relazione istruttoria con la richiesta di garanzia e/o di provvista a tasso agevolato a valere sul fondo, ne verifica la rispondenza con le convensioni in essere e sottopone la richiesta al parere del nucleo di valutazione di cui all'articolo 24 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21. 3. Il nucleo di valutazione esprime il proprio parere entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta trasmessa dalla FILAS S.p.a. 3-bis. A seguito del parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione la FILAS provvede alla concessione dei benefici previsti presente legge dandone comunicazione all'assessorato regionale industria commercio e artigianato. 3- ter. Il programma di attivita' della FILAS S.p.a. previsto dall'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13 cosi' come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, dovra' contenere anche indicazioni riguardo all'utilizzo del fondo in conformita' agli orientamenti della programmazione regionale. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |