L.R. 17 Luglio 1984, n. 42 |
Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57,concernente: << Interventi contributivi e creditizi a favoredelle aziende agricole singole od associate della RegioneLazio danneggiate da eccezionali calamita' naturali od avversita'atmosferiche >>.
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(Pubblicata nel B.U. 30 luglio 1984, n. 21) Art. 1 Il terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, e' sostituito dal seguente: << Le domande di contributo dovranno essere inoltrate ai comuni nei quali ricade l' azienda entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della deliberazione della Giunta regionale prevista dal successivo articolo 14 con la quale viene disposta l' operativita' di pronto intervento >>. Art. 2 Il secondo comma dell' articolo 9 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, e' sostituito dai seguenti: << Le domande di prestito vanno presentate agli istituti di credito ed ai comuni nei quali ricade l' azienda danneggiata entro e non oltre sei mesi dall' avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della proposta inviata al ministero dell' agricoltura e foreste per la dichiarazione dell' eccezionalita' dell' evento. Per le calamita' ed avversita' atmosferiche verificatesi dal 1° giugno 1983 e fino all' entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle domande e' prorogato, in via transitoria, fino al novantesimo giorno dopo la pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |