Norme per l' agricoltura biologica.

Numero della legge: 51
Data: 27 luglio 1989
Numero BUR: 22
Data BUR: 10/08/1989

L.R. 27 Luglio 1989, n. 51
Norme per l' agricoltura biologica.

(Pubblicata nel B.U. 10 agosto 1989, n. 22) .


Art. 1

1. La Regione allo scopo di promuovere e valorizzare tecniche di produzione agricola e zootecnica non inquinanti, tutelando la salute pubblica, quella dei produttori e dei consumatori, al fine di evitare sprechi di risorse energetiche e territoriali, con la presente legge dette norme per la produzione e la valorizzazione dei prodotti agricoli biologici e per la ricerca, sperimentazione, divulgazione e sviluppo delle tecniche biologiche.

2. Ai fini della presente legge con il termine " tecniche agricole biologiche" si intendono i metodi di lavorazione del terreno e coltivazione di specie vegetali che operano nel rispetto dell' ambiente, proteggono il suolo dell' erosione e dal depauperamento degli elementi nutritivi, basandosi sulla rigenerazione permanente della frazione vivente del suolo, consentono di mantenere l' equilibrio della biosfera grazie alla conservazione della sostanza organica, favoriscono le rotazioni colturali, utilizzano una concimazione minerale non di sintesi, una concimazione organica maturata e compostata, favoriscono l' uso e la selezione delle varieta' vegetali naturalmente resistenti alle malattie, non utilizzano pesticidi e fertilizzanti che possono risultare dannosi per l' ambiente e la salute dei produttori e dei consumatori, favorendo l' uso di metodi di lotta biologica.

3. Sempre con il termine " tecniche agricole biologiche" si intendono metodi di allevamento zootecnico basate su stabulazioni in ambienti idonei, ampi ed aerati e basata su un' alimentazione non forzata, fatta con foraggi e mangimi i cui componenti non abbiano subito trattamenti alteranti o aggiunta di farmaci, integrabili con pascolo e alpeggio.


Art. 2

1. I principi di cui al precedente articolo 1 verranno perseguiti attraverso:
a) l'analisi delle situazioni esistenti, ovvero:
1) i rilievi periodici del livello delle alterazioni ambientali dovute alle tecniche agronomiche adottate, in particolare controllando gli effetti sul suolo e sulle acque di falda;
2) i rilievi periodici sui livelli di nocivita' a cui sono sottoposti gli operatori agricoli;
3) la valutazione dei rischi connessi con l' immissione nella catena alimentare di sostanze chimiche provenienti dalle tecniche colturali convenzionali;
b) il conseguimento dei dati relativi alle tecniche agricole biologiche sia in campo agronomico che zootecnico comprese le colture minori;
c) la salvaguardia del patrimonio genetico di razze animali e di specie vegetali o culinari tipiche della regione o comunque usate nella tradizione regionale ed oggi trascurate dall' agricoltura;
d) la verifica dei consumi energetici delle tecniche agricole biologiche confrontandoli con quelli dell' agricoltura convenzionale al fine di evidenziare metodologie di coltivazione a basso contenuto energetico;
e) l'analisi comparata dei fattori " costi e ricavi" delle produzioni biologiche rapportandoli a produzioni simili ma con metodi agronomici convenzionali;
f) la dilvulgazione e la promozione tra gli operatori agricoli delle tecniche agricole biologiche;
g) l'istituzione dell' albo delle aziende agricole biologiche ed in conversione;
h)l'introduzione del quaderno di carico per le aziende agricole biologiche ed in conversione;
i) il controllo periodico del quaderno di carico;
l) l'istituzione dell' albo delle aziende di trasformazione biologica dei prodotti delle aziende agricole;
m) l'introduzione ed il controllo periodico del quaderno di carico delle aziende di trasformazione biologica dei prodotti delle aziende agricole biologiche od in conversione.


Art. 3

1. Ai fini dello sviluppo dell' agricoltura biologica ed ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, l' ERSAL (ente regionale di sviluppo agricolo per il Lazio) predispone:
a) il piano pluriennale regionale per lo sviluppo dell' agricoltura biologica da sottoporre all' approvazione del Consiglio regionale secondo le procedure di cui alla legge regionale dell' 11 aprile 1986, n. 17;
b) i programmi annuali di attivita', riguardanti la sperimentazione la divulgazione delle tecniche biologiche, da sottoporre all' approvazione della Giunta regionale.


Art. 4

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo 3 ed al successivo articolo 5 l' ERSAL istituisce apposita commissione del consiglio di amministrazione per lo sviluppo dell' agricoltura biologica che nel proporre al consiglio stesso i programmi annuali di promozione e sviluppo dell' attivita' di agricoltura biologica, dovra' prevedere iniziative di:
a) informazione ai cittadini sui vantaggi derivanti dall' uso di prodotti biologici anche con campagne specifiche nelle scuole e presso gli organi di stampa e radiotelevisivi;
b) informazione ed assistenza tecnica alle aziende in cui si pratica agricoltura biologica, secondo le linee previste dal piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo di cui alla legge regionale 12 dicembre 1978, n. 56, utilizzando anche propri centri di ricerca e di sperimentazione, o convenzionandosi con enti ed istituti universitari e medi superiori del settore agrario, o con aziende private;
c) divulgazione e ricerca applicata per l' orientamento produttivo e di mercati delle tecniche
agricole e biologiche;
d) promozione dell' uso di prodotti provenienti da coltivazione biologica nelle mense gestite dagli enti pubblici e negli enti comunali di consumo.


Art. 5

1. E' compito dell' ERSAL di procedere, usando delle proprie strutture, all' introduzione del quaderno di carico per le aziende agricole biologiche ed in conversione ed a svolgere attivita' di assistenza nella compilazione del quaderno, all' accertamento nella regolarita' di tenuta dello stesso, nonche' all' elaborazione ed analisi statistica e tecnica dei dati in esso contenuti.

2. Tale elaborazione sara' trasmessa semestralmente all' Assessorato regionale agricoltura per la definizione di un quadro organico e sistemico della situazione.

3. In analogia ai comuni precedenti l' ERSAL provvedera', inoltre, ad introdurre il quaderno di carico per le aziende di trasformazione biologiche dei prodotti delle aziende agricole biologiche ed in conversione.


Art. 6

1. I presidi multizonali di prevenzione, in attuazione alla presente legge, ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9 istitutiva dei presidi di stessi, effettuano operazioni di vigilanza e di controllo circa la qualita' dei prodotti da aziende agricole biologiche ed aziende di trasformazione biologica attraverso:
a) controlli casuali (almeno due per azienda nell' arco dell' anno solare) nella aziende riconosciute come biologiche od in conversione, sul terreno, alle coltivazioni e sugli allevamenti per verificare l' eventuale presenza di residui o tracce significative di sostanze vietate in base alla tabella " A" (facenti parte integrante dell' allegato tecnico alla presente legge) o difformi dalle dichiarazioni contenute nei quaderni di carico. Nel caso siano riscontrati residui o tracce significative di sostanze difformi alle norme contenute nella presente legge, vengono disposte sospensioni cautelative, radiazioni dall' albo ed anche contestazione del reato di frode in commercio, ad esclusione dei casi di contaminazione del' aria, dell' acqua e del suolo determinati da fattori inquinanti esterni alle aziende. Detti controlli sono estesi alla fase di trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
b) controlli finalizzati a verificare la veridicita' dei quaderni di carico e l' idoneita' delle tecniche agricole e zootecniche utilizzate dalle aziende iscritte all' albo.


Art. 7

1. L'amministrazione provinciale provvede al rilascio di apposita certificazione alle imprese agricole che applicano le tecniche agricole biologiche, ottenendo in tal modo la qualifica di aziende agricole biologiche.

2. Le imprese agricole che applicano le tecniche agricole biologiche ottengono la qualifica di azienda agricola biologica su presentazione di apposita istanza all' Amministrazione provinciale, che provvede al relativo riconoscimento. Si intende per azienda agricola biologica l' impresa che applica sull' intera superficie aziendale le tecniche agricole biologiche da almeno un triennio. Tale termine decorre dall' dannata agraria nel corso della quale l' impresa fa istanza all' Amministrazione provinciale per essere qualificata azienda agricola biologica.

3. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale, sentito il parere tecnico del Settore Decentrato Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, e' adottato un disciplinare che prevede i casi e le modalita' di abbreviazione del termine di cui al precedente secondo comma. La riduzione del termine e' in ogni caso subordinata alla dimostrazione, da parte dell' impresa agricola richiedente, nelle forme previste dal disciplinare, dell' idoneita' all' ottenimento della qualifica di azienda agricola biologica.


Art. 8

1. Possono chiedere la qualifica di azienda agricola biologica, di cui al precedente articolo 7, tutte le imprese agricole organizzate sia in forma di imprese individuali, sia in forma associativa, ivi incluse le societa' di persone, le societa' cooperative e societa' di capitali.

2. L'istanza e' presentata, entro il 30 giugno di ciascun anno solare, dall' imprenditore nel caso di imprese individuali, o dal legale rappresentante nel caso di imprese organizzate in forma associativa.

3. All'istanza deve essere allegata la scheda azienda, secondo il modello riportato nell' allegato " E" contenente le indicazioni atte ad indentificare le tipologie colturali e produttive e le tecniche di coltivazione adottate dall' impresa.

4. Le istanze di cui al precedente articolo 7 vanno rivolte all' assessorato provinciale all' agricoltura, presso il quale e' istituito l' albo provinciale delle aziende agricole biologiche, inviato per conoscenza all' Assessorato all' agricoltura della Ragione Lazio. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Regione pubblica sul Bollettino ufficiale regionale l' elenco delle imprese agricole che hanno ottenuto la qualifica di aziende agricole biologiche.


Art. 9

1. E' istituito un regime di aiuti, nelle forme e nelle misure specifiche nel presente articolo, per gli investimenti riguardanti:
a) strutture edili, impianti, macchine e bestiame in aziende che si convertono dall' agricoltura tradizionale a quella biologica: gli aiuti consistono in contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e mutuo integrativo decennale di miglioramento per il restante 50 per cento;
b) strutture edili, impianti, macchine e bestiame in aziende riconosciute biologiche: gli aiuti consistono in contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e mutuo integrativo decennale di miglioramento per il restante 70 per cento;
c) il ripristino o la manutenzione straordinaria delle strutture tradizionali esistenti; gli impianti, le macchine ed il bestiame nelle aziende riconosciute biologiche o in conversione i cui terreni ricadono all' interno di parchi nazionali o regionali, di riserve naturali e nelle altre aree sensibili da punti di vista ambientale cosi' come individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 361 del 21 maggio 1987 e successive modificazioni ed integrazioni: gli aiuti consistono in contributi in conto capitale nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ed, a richiesta, mutuo integrativo decennale di miglioramento;
d) strutture edili, impianti, macchine e bestiame in aziende associate in cooperative di conduzione che nelle zone montane e svantaggiate e nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale richiamate al precedente punto c) svolgono in modo complementare ed integrato attivita' di agricoltura biologica, attivita' forestali, di agriturismo e di difesa ambientale: gli aiuti consistono in contributi in conto capitale nella misura massima dell' 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;
e) acquisto di mangimi, fertilizzanti, antiparassitari, materiali vari, tutti che rientrino nell' allegata tabella " A" e spesa per la consulenza tecnica specialistica: gli aiuti consistono nei contributi in conto interessi su prestiti annuali di conduzioni contratti ai sensi delle vigenti norme in materia;
f) esecuzione di programmi di lotta biologica con priorita' a quelli pluriennali ed interaziendali, in aziende riconosciute biologiche e/ o in convenzione: gli aiuti consistono in contributo a fondo perduto nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e regolarmente documentata per acquisto e somministrazione dei prodotti rientranti nella tabella " A" allegata e sempreche' per la stessa spesa non sia stato concesso il credito di conduzione agevolato.
I benefici di cui sopra sono concessi dalla Giunta regionale a favore di imprenditori agricoli singoli e/ o associati e di cooperative agricole nell' ambito di programmi annuali di finanziamento proposti dall' Assessorato all' Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca. Il contributo in conto interessi su mutui integrativi decennali di miglioramento, contratti con gli Istituti di credito abilitati all' esercizio del credito agrario di miglioramento, viene concesso in conformita' con le vigenti norme statali in materia per quanto attiene alle misure dei tassi ed ai criteri di ammissibilita'.

2. A favore delle comunita' di accoglienza e di reinserimento sociale di portatori di handicap psico - fisici, minori, anziani e tossicodipendenti e delle cooperative tra detenuti od ex detenuti che non fanno uso di strumenti e misure coercitive, le quali hanno aziende agricole biologiche, od avviano programmi di conversione delle tecniche agricole tradizionali, possono essere concesso dalla Giunta regionale contributi in conto capitale fino al 90 per cento della spesa ammessa per strutture edili, impianti, macchine ed utensili, bestiame.

3. La Giunta regionale eroga contributi fino al 70 per cento l'acquisto di impianti e strutture a tutte le aziende che si riconvertono e trasformano solo prodotti agricoli biologici e che utilizzano le tecniche di trasformazione di cui all' allegato " C" ed i contenitori di cui all' allegato " D" e contributi del 50 per cento per l' acquisto di impianti e strutture delle aziende di trasformazione che, pur lavorando prodotti dell' agricoltura tradizionale, si riconvertono ed applicano i dispositivi della presente legge.

4 A favore di enti pubblici e di aziende private, con priorita' per gli istituti universitari e medi superiori del settore agrario, che organizzano corsi teorico - pratici di agricoltura biologica, anche settoriali, possono essere concessi contributi, fino al 60 per cento delle spese giustificate, previa approvazione dei programmi di attivita' e previo controllo dello svolgimento e dell' efficacia dei corsi.

5. L' attivita' tecnico - amministrativa concessa all' attuazione del regime di aiuti finanziari prevista nel presente articolo e' demandata alle strutture regionali competenti dell' Assessorato regionale all' Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca. Nelle more del piano regionale pluriennale di cui al precedente articolo 3, le modalita' di presentazione e di istruttoria delle domande di contributo saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.


Art. 10

1. Le aziende che intendono passare dalle tecniche produttive tradizionali e quelle biologiche sono soggette agli obblighi indicati ai precedenti articoli 7 e 8 e devono presentare un piano di conversione per poter accedere ai contributi previsti.

2. Il periodo di conversione puo' variare, a seconda delle condizioni interne od esterne all' azienda, da due a sette anni.

3. Le aziende in conversione saranno iscritte a cura dell' Assessorato provinciale all' agricoltura in un apposito elenco,
consultabile da chiunque lo richieda.

4. Le industrie che intendono passare a tecniche di trasformazione biologica devono presentare un piano all' Amministrazione provinciale, per poter accedere ai contributi.

5. Sulle etichette dei prodotti delle industrie che trasformano prodotti provenienti da coltivazione biologica, secondo le tecniche di cui all' allegato " C", puo' essere aggiunta alla definizione " Prodotti provenienti da coltivazione biologica" anche la dizione " Trasformazione biologica".


Art. 11

1. Le denominazioni " biologico", " naturale", " organico", " di produzione biologica", " trasformazione biologica" e simili, riferite a prodotti agricoli di biologici e trasformati, non possono essere impiegate al di fuori delle norme contenute nella presente legge.

2. I prodotti per i quali e' stata riconosciuta la denominazione " proveniente da coltivazione biologica" vengono posti in commercio in confezioni sulla cui etichetta devono risultare in modo evidente, oltre alla dicitura " prodotti provenienti da coltivazione biologica", le indicazioni relative alla ditta produttrice ed il sui numero d' iscrizione all' albo regionale, data o periodo di produzione, data di confezionamento, data entro la quale e' preferibile il consumo.

3. Anche i prodotti sfusi, limitatamente alle granaglie ed all' ortofrutta possono essere commercializzati con l' utilizzo della denominazione " prodotti provenienti da coltivazione biologica".


Art. 12

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata per l' anno 1989 la spesa complessiva di L. 1.500 milioni iscritta nel bilancio regionale in termini di competenza e di cassa nei seguenti capitoli di nuova istituzione:
capitolo 01230 - Contributi in conto capitale per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), b), c) e d), commi 2, 3 e 4 dell' articolo 9 della legge regionale n. .... lire 700 milioni
capitolo 01231 - Contributi in conto interessi sui mutui integrativi decennali di miglioramento fondiario di cui al comma 1 lettera a), b) e c) dell' articolo 9 della legge regionale n. .... lire 400 milioni
capitolo 01232 - Contributi per i programmi di lotta biologica di cui al comma 1, dell' articolo 9, lettera f), della legge regionale n. .... lire 300 milioni
capitolo 01233 - Contributi per corsi di formazione ed aggiornamento professionale di cui al comma 4 dell' articolo 9 della legge regionale n. .... lire 100 milioni

2. Alla copertura finanziaria degli oneri suindicati si provvede mediante le seguenti riduzioni compensative nel bilancio 1989: quanto alla competenza, mediante analoga riduzione del fondo di riserva iscritto al capitolo n. 31021.

3. La copertura pluriennale degli oneri derivanti dall' utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 01231 viene assicurata dalla corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 31001 dei bilanci degli esercizi finanziari.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.