L.R. 21 Novembre 1990, n. 84 |
Istituzione dell'osservatorio della finanza regionale.
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(Pubblicata nel B.U. 10 dicembre 1990, n. 34) Art. 1 1. La Regione istituisce l'osservatorio della finanza regionale, al fine di rendere la propria attivita' amministrativa sempre piu' efficace ed efficiente, in attuazione dei principi di cui all'articolo 44 e seguenti del proprio statuto. Art. 2 1. L'osservatorio della finanza promuove attivita' di studio e di ricerca sulla finanza regionale e delle sue interrelazioni con quella statale e degli enti locali, nonche' sulle problematiche connesse al reperimento e all'impiego delle risorse anche di origine comunitaria. 2. Svolge in particolare, i seguenti compiti: a) analisi finanziaria e di gestione delle entrate e delle uscite, con particolare riguardo all'attuazione delle leggi regionali di spesa ed ai settori di intervento, anche al fine della formulazione di proposte idonee ad accelerare il sistema della spesa regionale; b) raccolta ed elaborazione dei dati sui flussi finanziari per aree territoriali; c) pubblicazione di un periodico trimestrale sulla finanza regionale; d) raccolta dei dati finanziari, creditizi, assicurativi economici e commerciali, diffusi da organismi specializzati, pubblici e privati, al fine di migliorare la conoscenza di base del quadro socio-economico regionale; e) attuazione di ogni altra iniziativa stabilita da leggi regionali secondo le direttive del comitato tecnico-scientifico, di cui al successivo articolo 3. Art. 3 1. E' istituito il comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio della finanza regionale per l'attuazione delle finalita' di cui al precedente articolo 1. 2. Il comitato tecnico-scientifico e' composto da: a) l'assessore al bilancio, tributi e societa' finanziare, che lo presiede; b) un rappresentante designato dall'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica); c) un rappresentante designato dalla Fi.La.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.a.; d) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello regionale; e) due esperti designati dalle associazioni regionali degli imprenditori operanti nella Regione; f) tre esperti nelle discipline economiche, statistiche e giuridiche; g) i dirigenti preposti ai settori dell'osservatorio della finanza regionale di cui al successivo articolo 4, del bilancio, delle finanze e tributi, della ragioneria, della programmazione, del legislativo e dell'informatica. 3. Gli esperti, cui alla lettera f), nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore al bilancio, tributi e societa' finanziarie, previo parere favorevole della commissione consiliare permanente competente, vengono incaricati per una legislatura e possono essere riconfermati una sola volta. 4. Ai componenti del comitato, la cui costituzione e' formalizzata con provvedimento della Giunta regionale, competono i gettoni di presenza ed eventualmente il trattamento economico di missione, di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni. I gettoni di presenza non spettano, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, ai componenti di cui alla lettera g) del precedente secondo comma. 5. Al comitato, nel quadro delle finalita' dell'osservatorio della finanza regionale, spetta: a) proporre i criteri di carattere metodologico per le rilevazioni e l'acquisizione dei dati, e per impostare studi e ricerche sui vari aspetti della finanza regionale; b) proporre linee di indagine e criteri interpretativi delle analisi finanziarie; c) concorrere ad elaborare proposte al fine di contribuire a qualificare in maniera mirata gli interventi finanziari di competenza regionale sul territorio; d) formulare un programma annuale di attivita' di studio e ricerche; e) sovrintendere alla pubblicazione del periodico di cui alla lettera c) del precedente articolo 2. 6. Il comitato si riunisce di norma una volta al mese ed ha sede presso il settore di cui al successivo articolo 4, che mette a disposizione del comitato stesso i mezzi necessari per il suo funzionamento. Art. 4 1. L'osservatorio della finanza regionale, previsto come posizione di studio nella tabella «E» allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, viene trasformato in un settore della Giunta regionale. 2. Tale settore, contrassegnato con il n. XI-bis, si articola nei seguenti uffici: 1) affari generali, segreteria del comitato tecnico-scientifico, pubblicazione e amministrazione del periodico trimestrale sulla finanza regionale; 2) raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le entrate regionali, raccolta ed analisi dei dati concernenti gli interventi diretti dello Stato e degli altri enti sul territorio regionale; 3) raccolta ed analisi dei dati concernenti l'impiego delle risorse, anche per aree sub-regionali, per interventi diretti, per i servizi sociali e per i trasferimenti agli enti locali. Art. 5 1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto annualmente nel capitolo di spesa n. 25400 del bilancio regionale, che assume la seguente denominazione: «Spesa per l'attivita' dell'osservatorio della finanza regionale, per la pubblicazione del relativo periodico, nonche' per la corresponsione dei gettoni di presenza ed eventuale indennita' di missione ai relativi componenti». Art. 6 1. L'ufficio «Osservatorio della spesa» del 9° settore, di cui alla tabella «B» annessa alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, e' soppresso. Nella denominazione del 9° settore sono eliminate le parole «e osservatorio della spesa». 2. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |