L.R. 29 Gennaio 1990, n. 9 |
Modifica ed integrazione della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20.
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Art. 1 1. Il primo comma dell'articolo 48 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 e' abrogato. Art. 2 1. Il periodo di prova previsto dall'articolo 48 della legge regionale di cui al precedente articolo ha la stessa durata di quello previsto per i dipendenti civili dello Stato e si effettua con le stesse modalita'. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |