L.R. 31 Maggio 1976, n. 22 |
Proroga della legge regionale 17 marzo 1973, n. 9 concernente assicurazione contro le malattie e gli infortuni dei Consiglieri regionali.
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Art. 1 La legge regionale n. 9 del 17 marzo 1973 si applica ai Consiglieri regionali per la durata della loro carica. Art. 2 L' onere derivante dall' applicazione della presente legge fara' carico al capitolo 110101 del bilancio di previsione per l' anno in corso. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 31 maggio 1976 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 28 maggio 1976. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |