Modifiche alla legge regionale 20 maggio 1977, n. 16,concernente: "Istituzione di servizi di trasporto per il personale della Regione Lazio".

Numero della legge: 51
Data: 9 dicembre 1986
Numero BUR: 34
Data BUR: 13/12/1986

L.R. 09 Dicembre 1986, n. 51
Modifiche alla legge regionale 20 maggio 1977, n. 16,concernente: "Istituzione di servizi di trasporto per il personale della Regione Lazio".

(Pubblicata nel B.U. 13 dicembre 1986, n.34, S.O. n. 1)

Art. 1

Il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 16, cosi' come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 2, e' sostituito dal seguente:
<< Il Consiglio regionale, su proposta dell' Ufficio di Presidenza che sentira' in proposito le organizzazioni sindacali del personale, provvede con propria deliberazione alla esecuzione dei servizi di trasporto di cui al precedente articolo 1, appaltandoli, mediante licitazione privata, ad imprese private o cooperative esercenti servizi di trasporto, ovvero affidandoli, mediante convenzioni, ad imprese od aziende pubbliche esercenti servizi di trasporto >>.


Art. 2

Agli oneri derivanti dall' applicazione della legge per l' esercizio 1986, si fa' fronte mediante utilizzazione delle disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sul capitolo n. 27280 del bilancio della Regione per l' anno medesimo e trasferimento delle stesse nel capitolo n. 26009, di nuova istituzione, che assume la denominazione: << Somministrazione al Consiglio regionale delle somme destinate ai servizi di trasporto per il personale regionale >>.
La spesa necessaria per l' attuazione della presente legge negli anni finanziari successivi sara' determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.


Art. 3

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.