Contributi alle imprese per l' assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni speciale.

Numero della legge: 32
Data: 25 maggio 1989
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1989

L.R. 25 Maggio 1989, n. 32
Contributi alle imprese per l' assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni speciale.

(Pubblicata nel B.U. 10 giugno 1989, n. 16)


Art. 1

1. La Giunta regionale, nel quadro del sistema normativo volto al sostegno dell' occupazione, e' autorizzata ad erogare, sotto forma di contributo annuo a fondo perduto per la riprofessionalizzazione e riqualificazione dei lavoratori, sovvenzioni alle imprese che realizzano nuova occupazione assumendo a tempo indeterminato:
a) lavorati in cassa integrazione guadagni speciale a zero ore da oltre 24 mesi;
b) lavoratori in cassa integrazione guadagni speciale a zero ore in dipendenza della cessazione dell' attivita' produttiva nell' azienda presso la quale erano occupati.


Art. 2

1. L' entita' del contributo annuo per un massimo di due anni e cosi' determinata:
a) per ogni assunzione di lavoratori in eta' compresa tra i 20 e i 29 anni:
se maschio L. 5.200.000; se femmina L. 6.200.000;
b) per ogni assunzione di lavoratori di eta' compresa tra i 30 e i 36 anni:
se maschio L. 6.000.000; se femmina L. 7.000.000;
c) per ogni assunzione di lavoratori di eta' superiore ai 36 anni;
se maschio L. 7.000.00; se femmina L. 8.000.000.

2. Sono escluse dal contributo di cui al precedente comma le assunzioni effettuate ai sensi della legge 19 dicembre 1984, n. 863, con contratto di formazione e lavoro.

3. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte per lo stesso titolo da leggi nazionali e regionali.


Art. 3

1. Per ottenere i contributi di cui al precedente articolo le imprese interessate dovranno presentare istanza all' assessorato regionale competente in materia di problemi del lavoro, corredata da:
a) nulla - osta di assunzione rilasciato dalla competente sezione di collocamento;
b) dichiarazione dell' INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) dalla quale risulti la sussistenza di uno dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1 nei confronti del lavoratore assunto;
c) dimostrazione che l' assunzione determina aumento di organico rispetto a quello esistente al 31 dicembre dell' anno precedente e che l' impresa non ha fatto luogo a licenziamenti negli ultimi dodici mesi.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina l' entita' del contributo che sara' erogato in rate semestrali posticipate, previa certificazione dell' impresa attestante la permanenza del rapporto di lavoro.

3. Le imprese beneficiarie dei contributo regionali previsti dalla presente legge debbono avere sede legale e fiscale nella Regione Lazio.


Art. 4

1. Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata per l' anno 1989 la spesa di L. 1.000 milioni. 2. Alla copertura della suddetta spesa si provvedera' con la legge di bilancio per l' anno 1989 che portera' apposito capitolo denominato " Contributi alle imprese per l' assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni speciale".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.