L.R. 10 Settembre 1993, n. 48 |
Criteri e incentivi regionali per l'adozione da parte dei comuni del pianodi coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati in applicazionedell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
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(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1993, n. 27, S.O. n. 3). Art. 1 (Finalita') 1. La Regione tutela il diritto dei cittadini, donne e uomini, ad una regolazione degli orari e ad una organizzazione dei servizi pubblici e privati che assicurino la massima fruibilita' dei servizi stessi e che tengano conto delle esigenze connesse con le attivita' lavorative, con il diritto di prestare e ricevere cura e con le aspettative di miglioramento della qualita' della vita. Art. 2 (Compiti della Regione) 1. La Giunta regionale, in base alle finalita' esposte nell'articolo 1 ed in attuazione a quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, adotta le misure idonee a favorire il coordinamento degli orari in ambito regionale per i servizi di sua competenza. 2. La Giunta regionale, in particolare, tenendo anche conto dei criteri indicati nell'articolo 3, definisce i criteri per l'articolazione degli orari delle unita' sanitarie locali, dei trasporti pubblici locali, dei negozi al dettaglio, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali. 3. La Giunta regionale, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. Art. 3 (Criteri per l'articolazione degli orari) 1. I comuni devono adottare il piano di coordinamento degli orari secondo le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, per adeguare gli orari dei servizi pubblici e privati in modo da renderli accessibili a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro attivita' lavorativa e, in particolare, devono attenersi ai seguenti criteri: a) gli orari degli uffici e dei servizi delle amministrazioni pubbliche locali dirette al pubblico non devono coincidere, per almeno due giorni alla settimana, con gli orari della maggioranza delle attivita' lavorative e non devono essere identici in tutti i giorni della settimana: b) gli orari dei servizi alla persona non devono essere inferiori alla media della durata degli orari di lavoro, fatta salva la possibilita' di una articolazione che tenga conto delle caratteristiche produttive prevalenti nel territorio: c) per i servizi pubblici devono essere altresi' definite nuove modalita' di organizzazione che facilitino la loro utilizzazione e semplifichino le modalita' di accesso, avuto riguardo anche alle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale semplificazione deve essere attuata anche attraverso l'uso di tecnologie informatiche e l'istituzione di uffici di informazione ed orientamento, accessibili al pubblico, che coprono l'intera gamma dei servizi forniti dalla pubblica amministrazione; d) i servizi di trasporto pubblico devono essere riorganizzati tenendo conto delle effettive esigenze di mobilita' urbana degli utenti e creando forme di trasporto che siano in grado di fronteggiare specifiche necessita' ed, in particolare, la mobilita' dei portatori di handicap, il trasporto di persone anziane, gli spostamenti d'urgenza, la mobilita' di persone con bambini nonché la mobilita' nelle ore notturne; e) gli orari dei servizi privati commerciali, turistici e ricreativi, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 28 luglio 1971, n. 558 e dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, devono essere coordinati in accordo con il Comitato regionale degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 e delle organizzazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentativi a livello regionale, al fine di renderli piu' facilmente accessibili. In particolare, gli orari delle attivita' commerciali devono essere regolati in modo tale da non far coincidere i tempi di chiusura, apertura e turno di riposo di tutti gli esercizi che svolgono uno stesso tipo di attivita'. Art. 4 (Coordinamento delle attivita' urbanistiche e commerciali) 1. I piani commerciali devono essere elaborati e attuati in relazione al piano di coordinamento degli orari di cui all'articolo 6, per quanto influente sull'organizzazione funzionale e spaziale della citta'. Art. 5 (Attribuzione di funzioni) 1. All'Assessore regionale al commercio, settore 27, ufficio IV pianificazione commerciale, sono attribuiti i seguenti compiti: a) attivita' di documentazione, informazione ed orientamento presso i comuni singoli o associati: b) esame delle domande di contributo presentate dai comuni; c) attivita' di verifica sull'applicazione della presente legge, anche sulla base delle relazioni finali annuali predisposte dai comuni in conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3; d) predisposizione della relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge che la Giunta regionale e' tenuta a presentare al Consiglio regionale, entro il 15 ottobre di ogni anno. 2. L'Assessore regionale al commercio, nella esplicazione di quanto previsto dal comma 1, si avvale della collaborazione del Comitato regionale degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge regionale n. 4 del 1992, e delle organizzazioni sindacali e di categoria. Art. 6 (Contributi per l'adozione e la divulgazione del piano di coordinamento degli orari) 1. La Regione, concede contributi ai comuni singoli o associati per incentivare l'adozione e la divulgazione dei piani di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati. 2. A tal fine sono ammissibili a contributo, nei limiti dello stanziamento di bilancio e nella misura massima del 60 per cento delle spese sostenute, le seguenti attivita': a) attivita' di ricerca sulla organizzazione dei tempi nel territorio comunale propedeutiche alla definizione dei piani di coordinamento degli orari di lavoro, della scuola, dei trasporti, dei servizi pubblici amministrativi, sociali, culturali e dei servizi commerciali ed altre attivita' collegate; b) attuazione di iniziative volte alla diffusione di informazioni al pubblico riguardanti gli orari e l'organizzazione dei servizi pubblici e privati. Art. 7 (Domande di contributo finanziario) 1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 6, i comuni entro il 30 giugno di ogni anno, devono presentare domanda alla Regione corredata da: a) lo studio di fattibilita' per il piano di coordinamento degli orari approvato dal comune; b) il programma delle iniziative tra quelle previste all'articolo 6, lettere a) e b) ed i relativi tempi di realizzazione; c) il preventivo delle spese. Art. 8 (Concessione ed erogazione dei contributi - Poteri sostitutivi) 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 7, concede contributi: a) per le attivita' di cui all'articolo 6, lettera a), in rapporto alle globalita' degli obiettivi di coordinamento previsti dallo studio di fattibilita' ed alla popolazione residente nei comuni interessati, nonché in rapporto all'entita' delle ricerche, e dalle altre attivita' collegate, necessarie per conseguire detti obiettivi; b) per le attivita' di cui all'articolo 6, lettera b), in rapporto agli obiettivi perseguiti dal piano di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati approvati dal comune ed in rapporto allo stesso parametro demografico di cui alla lettera a). 2. I contributi sono erogati a rendicontazione delle spese sostenute. 3. I comuni sono tenuti a presentare, con scadenza annuale, una relazione finale di verifica sugli interventi effettuati in materia di coordinamento degli orari. Art. 9 (Consulta permanente sugli orari) 1. Al fine di essere coadiuvati nella predisposizione del piano di coordinamento degli orari e dell'organizzazione dei servizi pubblici e privati, i comuni con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti, devono istituire una consulta permanente degli orari. Tale consulta e' costituita dal sindaco o da un consigliere delegato, che la presiede, e dai rappresentanti degli enti e delle associazioni di categoria, delle organizzazione sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli imprenditori e delle associazioni di utenti e consumatori maggiormente rappresentativi, che concorrono a determinare gli orari dei comuni. 2. La consulta esprime pareri sulla proposta di piano di coordinamento degli orari, propone sperimentazione e modificazioni degli orari. Art. 10 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993: a) riduzione di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa dallo stanziamento del capitolo n. 11423; b) istituzione del capitolo n. 11406 «Contributi ai comuni singoli o associati per la realizzazione dei piani di coordinamento degli orari» con lo stanziamento di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. Art. 11 (Norma transitoria) 1. Nel primo anno di applicazione le domande di contributo devono essere presentate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nelle more dell'applicazione della presente legge i comuni possono derogare dai limiti previsti dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 7 agosto 1978, n. 37. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |