L.R. 14 Settembre 1982, n. 38 |
Integrazione dell' autorizzazione di spesa di cui alla leggeregionale 27 gennaio 1982, n. 3.
|
(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1982, n. 27) ARTICOLO UNICO Le autorizzazioni di spesa disposte con l' articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 1982, n. 3, in attesa dell' approvazione della legge generale sulla promozione culturale e sociale, sono integrate per l' ulteriore importo di L. 5.000 milioni che viene aggiunto, in termini di competenza e di cassa, allo stanziamento del capitolo n. 16202 del bilancio regionale 1982. La Giunta regionale provvedera' alla erogazione della somma in relazione alle singole iniziative, sentita la competente Commissione consiliare permanente. Alla copertura dell' onere derivante dalla presente legge, si provvede mediante la parziale utilizzazione delle maggiori assegnazioni rispetto alla previsione di bilancio del fondo di cui all' articolo 8 della legge n. 281 del 1970 iscritto al capitolo n. 02031 dello stato di previsione della entrata di bilancio regionale 1982, il cui stanziamento viene elevato, in termini di competenza e di cassa, di L. 5.000 milioni. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |