| L.R. 17 Settembre 1974, n. 50 |
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Interventi per lo sviluppo del settore forestale.
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Art. 1 Allo scopo di realizzare un organico sviluppo forestale, l' Amministrazione regionale e' autorizzata negli anni finanziari 1974 e 1975 a finanziare nei limiti della spesa prevista nella presente legge, interventi relativi al rimboschimento e alle opere complementari strettamente connesse, nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana e integrale. L' Amministrazione regionale e' autorizzata altresi' a finanziare lavori ordinari e straordinari per la produzione e l' acquisto di piantine e semi forestali da destinare alle iniziative suddette di forestazioni pubbliche e private. Tra i lavori sopra indicati sono compresi il potenziamento dei vivai della Regione mediante l' attuazione delle necessarie opere di impianto, di ampliamento, di ammodernamento, di manutenzione e coltura, nonche' la raccolta e la essiccazione dei semi. I semi e le piantine saranno utilizzati per l' attuazione dei rimboschimenti effettuati direttamente dal Corpo forestale regionale o saranno ceduti, a titolo gratuito, per i lavori di rimboschimento agli enti ed ai privati. Le piantine e i semi di cui al precedente comma, dovranno, a preferenza, provenire da boschi iscritti al << Libro dei boschi da seme >> o da boschi che l' Ispettorato regionale delle foreste cataloghera' nell' inventario delle foreste e delle piante regionali da seme. Art. 2 L' Amministrazione regionale attuera' interventi volti a prevenire, ad eliminare i danni provocati alle piante forestali da cause avverse, fisiche e biologiche. L' Amministrazione regionale potra', inoltre, sostituirsi agli enti pubblici ed ai privati negli interventi di cui al precedente comma. Art. 3 L' Amministrazione regionale promuove studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni in campo forestale e naturalistico, con particolare riguardo al settore del rimboschimento, degli inerbamenti, degli interventi colturali nei boschi, delle utilizzazioni forestali, della tecnica d' impianto e coltura dei vivai, delle moderne tecniche dei lavori di assestamento e della idrologia forestale. Elabora altresi' i piani relativi alla conoscenza, conservazione e organizzazione dei sistemi ecologici naturali e ripristino dei biotopi laziali. Art. 4 Per gli interventi previsti nella presente legge e' autorizzata la spesa di L. 600.000.000 in ragione di L. 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975. Allo stanziamento di L. 300.000.000 autorizzato per l' anno finanziario 1974 si fara' fronte mediante prelievo di pari somma dal cap. 2982 del bilancio 1974. Art. 5 La somma di L. 300.000.000 di cui al precedente art. 4 verra' iscritta nel bilancio 1974 nei seguenti capitoli di nuova istituzione: - cap. 2755 con denominazione: << Opere di rimboschimento e ricostituzione boschiva ed opere complementari nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana e integrale >> L. 100.000.000; - cap. 2756 con denominazione: << Spese per vivai forestali >> L. 50.000.000; - cap. 2757 con denominazione: << Studi, indagini e sperimentazioni nel campo forestale e naturalistico >> lire 20.000.000; - cap. 2732 con denominazione: << Spese per la fitopatologia forestale >> L. 130.000.000. Art. 6 Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre con propri decreti - su proposta dell' Assessore al Bilancio - le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 17 settembre 1974 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 12 settembre 1974. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |