Disciplina provvisoria dell'attivita' e della formazione del podologo.

Numero della legge: 10
Data: 16 febbraio 1990
Numero BUR: 7
Data BUR: 10/03/1990

L.R. 16 Febbraio 1990, n. 10
Disciplina provvisoria dell'attivita' e della formazione del podologo.


Art. 1
(Formazione professionale del podologo)

1. In relazione a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto del Ministero della sanita' n. 30 del 26 gennaio 1988 e in attesa della legge-quadro di riforma degli operatori infermieristici, tecnici e di riabilitazione, la formazione professionale del podologo e' intesa a fornire competenze integrate di tipo igienico, sanitario e sociale esplicate in rapporto diretto con persone affette da alterazioni ipercheratosiche cutanee, unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, verruche dei piedi e piede doloroso.


Art. 2
(Ammissione ai corsi di formazione)

1. L'ammissione ai corsi di formazione professionale e' riservata a coloro che sono in possesso dell'ammissione al terzo anno di corso di scuola secondaria superiore, con i limiti di eta' previsti dalla legge 30 aprile 1976, n. 339, per l'ammissione ai corsi delle professioni sanitarie.

2. Tale ammissione puo' essere subordinata, sulla base di disposizioni emanate con provvedimento della Giunta regionale, al superamento di una prova di selezione.


Art. 3
(Programma dei corsi di formazione)


1. Il corso di formazione e' di durata triennale e consta di 3.000 ore complessive cosi' articolate, secondo il programma allegato alla presente legge:
a) n. 1.800 ore di lezioni teoriche;
b) n. 900 ore di esercitazioni pratiche;
c) n. 300 ore di tirocinio,
eventuali aggiornamenti al programma che si rendessero necessari saranno apportati con deliberazione della Giunta regionale.

2. Lo svolgimento delle attivita' formative deve garantire una preparazione globale ed integrata tra teoria e pratica, l'utilizzazione di metodologie che favoriscano la partecipazione degli allievi nonche' la sperimentazione pratica delle capacita' professionali.

3. Il tirocinio deve essere realizzato in presidi e servizi sociali e sanitari in modo da assicurare 1'acquisizione di una adeguata capacita' professionale. Il tirocinio non da' luogo ad alcun rapporto di lavoro con gli enti presso i quali si svolge, i quali, peraltro, sono tenuti a provvedere all'assicurazione degli allievi contro gli infortuni verificatisi e le malattie contratte durante il corso.

4. La frequenza delle attivita' formative teorico-pratiche e' obbligatoria per almeno il novanta per cento delle ore previste.


Art. 4
(Direttore dei corsi e personale docente)

1. Il direttore del corso nonche' i docenti preposti alle discipline tecnico-pratiche e di tirocinio devono essere in possesso di specifica preparazione professionale nel settore.

2. I docenti delle discipline teoriche devono essere in possesso del titolo di studio e/o abilitazione attinente la materia insegnata.

3. I docenti delle discipline pratiche devono essere in possesso dell'attestato o del diploma regionale di qualifica di «podologo».


Art. 5
(Esame finale)

1. L'esame finale del corso e' diretto ad accertare le capacita' teorico-pratiche acquisite dall'allievo e consiste in una prova scritta, orale e pratica.

2. Agli allievi che hanno superato l'esame viene rilasciato dalla Regione un diploma attestante la qualificazione conseguita, la durata del corso e le materie insegnate.


Art. 6
(Composizione, della commissione per l'esame finale)


1. La commissione per l'esame finale e' nominata dall'ente gestore del corso ed e' composta da:
a) un rappresentante della Regione designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessorato regionale alla formazione professionale;
b) un rappresentante del Ministero della sanita';
c) un medico esperto nelle materie oggetto del corso designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla sanita';
d) il direttore del corso;
e) tre rappresentanti del corpo docente del corso di cui due prescelti tra i docenti delle discipline teoriche;
f) un rappresentante dell'associazione di categoria.


Art. 7
(Vigilanza)

1. La Regione vigila sulla attuazione della presente legge. A tal fine le unita' sanitarie locali competenti per territorio, in conformita' alle direttive all'uopo impartite dalla Regione, esercitano la vigilanza sull'attivita' svolta dai podologi anche in relazione a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministero della sanita' n. 30 del 26 gennaio 1988.


Art. 8
(Norme transitorie e finali)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 24 giugno 1980, n. 87 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Coloro che sono in possesso dell'attestato di qualifica di podologo rilasciato dalla Regione prima della data di entrata in vigore della presente legge possono conseguire il diploma di cui al precedente articolo 5 previo superamento di una prova da svolgere entro due anni dalla suddetta data secondo i criteri e le modalita' che saranno stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria.


ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
«DISCIPLINA PROVVISORIA DELL'ATTIVITA' E DELLA FORMAZIONE DEL PODOLOGO»

PROGRAMMA D'INSEGNAMENTO
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Materie d'insegnamento Numero di ore di lezione
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I anno II anno III anno
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Cultura generale 58 29 29
Sociologia 29
Nozioni di chimica 29
Inglese 58 87 87
Disegno anatomico 58 29
Anatomia 116
Fisiopatologia 174 58
Patologia medica 29 87 87
Patologia chirurgica 145 116
Pronto soccorso 29
Ortesi 29 29
Biomeccanica 29
Igiene 29 58
Matematica 58 29
Ragioneria 29
Gerontologia 29
Dermatologia 29 29
Farmacologia 29
Psicologia 29
Legislazione sanitaria
e deontologia 58
Tecniche podologiche 290 290 290
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Numero di ore di esercitazione

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I anno II anno III anno
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Tirocinio pratico 100 200

Il tirocinio si effettua mediante esercitazioni guidate presso presidi sanitari e sociali pubblici e privati, secondo il programma delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche gia' svolte, integrate da ricerche, lavori di gruppo, visite documentative, ed altro.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.