L.R. 11 Aprile 1985, n. 39 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 aprile 1978,n. 10.
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(Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1985, n. 12) ARTICOLO UNICO Nell' art. 8, ultimo comma, della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, sono soppresse le parole: << I componenti del consiglio di amministrazione, eletti o designati in base ai precedenti commi, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta >>. Dopo l' art. 12 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, e' aggiunto il seguente articolo: << Art. 12- bis (Costituzione del consiglio di amministrazione) Il presidente ed il consiglio di amministrazione sono nominati, sulla base delle elezioni e delle designazioni di cui ai precedenti articoli, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di designazione alle associazioni competenti senza che questa sia pervenuta al Presidente della Giunta regionale, questi provvede alla costituzione del consiglio di amministrazione limitatamente ai componenti per i quali si sia proceduto alla elezione ed alla designazione, sempreche' il collegio risulti costituito per almeno la meta' dei membri piu' uno. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede all' integrazione del consiglio di amministrazione ed alla sostituzione dei suoi componenti nei casi previsti dalla legge. >> |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |