L.R. 29 Dicembre 2014, n. 15 |
Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE p r o m u l g a la seguente legge: SOMMARIO Capo I - Disposizioni generali Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Ambito di applicazione) Capo II - Spettacolo dal vivo e promozione culturale Art. 3 (Spettacolo dal vivo) Art. 4 (Sostegno a Roma Capitale e agli enti locali) Art. 5 (Spazi per lo spettacolo dal vivo) Art. 6 (Impresa culturale e creativa) Art. 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale) Art. 8 (Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali) Art. 9 (Albo regionale dei festival del folklore) Art. 10 (Promozione culturale) Art. 11 (Rievocazioni storiche) Art. 12 (Promozione delle attività di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica) Capo III - Programmazione e attuazione Art. 13 (Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali) Art. 14 (Programma operativo annuale degli interventi) Art. 15 (Modalità di attuazione degli interventi) Capo IV - Organismi e strutture di supporto Art. 16 (Sportello regionale per i rapporti con l’Unione europea e con altri paesi esteri) Art. 17 (Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi a tutela della trasparenza) Capo V - Disposizioni finali, transitorie, abrogative e finanziarie Art. 19 (Clausola valutativa) Art. 20 (Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato) Art. 21 (Disposizioni transitorie) Art. 22 (Abrogazioni) Art. 23 (Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo) Art. 24 (Fondo unico regionale per la promozione della attività culturali) Art. 25 (Fondo di garanzia per lo spettacolo dal vivo) Art. 26 (Disposizioni finanziarie) Art. 27 (Entrata in vigore) CAPO I Disposizioni generali Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, riconosce, promuove e sostiene lo spettacolo dal vivo, in tutte le forme di espressione, e le attività culturali, quali componenti fondamentali dello sviluppo economico-sociale e strumenti di aggregazione della comunità, di educazione, di formazione, di promozione e di resa del patrimonio culturale del territorio regionale. 2. La Regione persegue le finalità di cui al comma 1 anche mediante la collaborazione e il coinvolgimento di Roma Capitale e degli enti locali per riequilibrare l’offerta culturale territoriale. 3. La Regione riconosce, altresì, il valore economico, sociale e civile dell’impresa culturale e creativa nonché degli artisti e degli operatori professionali. Art. 2 (Ambito di applicazione) 1. In attuazione dell’articolo 1, anche al fine di conseguire la razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative, la Regione, con la presente legge, fissa gli obiettivi, disciplina le procedure e determina gli interventi in materia di spettacolo dal vivo e di attività culturali. Interviene, in particolare, a favore di Roma Capitale, degli enti locali, degli altri enti pubblici e dei soggetti giuridici privati operanti nel settore, nel rispetto e a tutela delle loro specifiche funzioni ed a garanzia di un equilibrato sviluppo del settore, incentivando, in una logica di sistema, la collaborazione tra gli stessi anche mediante la stipulazione di protocolli d’intesa e di conseguenti convenzioni. CAPO II Spettacolo dal vivo e promozione culturale Art. 3 (Spettacolo dal vivo) 1. Ai fini della presente legge per spettacolo dal vivo si intendono le attività teatrali, musicali, di danza, le arti performative, il teatro urbano, le arti di strada, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante in tutte le sue articolazioni ed in particolare:
b) le attività di rappresentazione; c) le attività di esercizio teatrale; d) le attività di circuitazione; e) le attività laboratoriali e formative; f) le attività di promozione, di ricerca e di studio; g) le attività di sperimentazione che favoriscono i processi innovativi; h) le attività che favoriscono la formazione, l’educazione e la partecipazione del pubblico.
b) i progetti dei centri di produzione; c) lo sviluppo di una rete di teatri e di luoghi di pubblico spettacolo con una programmazione di spettacoli dal vivo, sia di produzione che di ospitalità, per creare condizioni di stabilità dell’offerta; d) l’incremento della qualità dei progetti, il riequilibrio e l’ampliamento della fruizione delle attività culturali regionali; e) la formazione di un pubblico consapevole dei linguaggi e delle differenti espressioni tesa a valorizzare, oltre il ruolo artistico, anche il ruolo civile di incontro e di confronto dello spettacolo dal vivo; f) la collaborazione con le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica, riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e con gli enti e le associazioni, purché anch’essi riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, attraverso progetti specifici, per favorire l’accesso dei giovani al mondo dello spettacolo dal vivo, con particolare riguardo alle situazioni di disagio e di diversa abilità; g) lo sviluppo delle attività teatrali, musicali e coreutiche, in tutte le loro forme di espressione, quale importante mezzo di intervento e prevenzione del disagio e della disgregazione sociale, nonché strumento di inclusione sociale; h) lo sviluppo di festival e rassegne di spettacolo dal vivo sul territorio regionale che promuovono anche la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico, archeologico, storico e museale; i) la realizzazione di iniziative e di circuiti regionali finalizzati alla promozione della diffusione sul territorio regionale delle attività e opportunità culturali e di spettacolo dal vivo ed anche alla gestione di spazi per le attività di teatro, musica e danza, o multidisciplinari; l) misure per favorire la realizzazione di ensemble musicali ed orchestre, in particolare giovanili, e in qualsiasi forma giuridica costituite, al fine di promuovere l’eccellenza musicale e di garantire la diffusione della musica dal vivo nel territorio regionale, anche all’interno delle università; m) le attività a carattere amatoriale svolte dai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 8; n) lo sviluppo del teatro di figura e le iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all’infanzia; o) lo sviluppo delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti e degli artisti di strada.
b) la promozione dei giovani e del ruolo autoriale, con riferimento a tutti i linguaggi ed espressioni del teatro, della musica, della danza, anche favorendo nuove modalità di esibizione e di incontro con il pubblico; c) lo sviluppo e la diffusione di forme di spettacolo dal vivo che incentivano la contaminazione creativa tra le diverse culture, con particolare riferimento ai linguaggi contemporanei di elevato livello qualitativo e alla loro circuitazione anche in luoghi non convenzionali; d) le misure volte a favorire il riutilizzo sociale e culturale di immobili, aree e strutture pubbliche che versano nell’abbandono e nel degrado. Art. 4 (Sostegno a Roma Capitale e agli enti locali) 1. La Regione, in attuazione dell’articolo 1, comma 2 sostiene Roma Capitale e gli enti locali nella realizzazione dei progetti finalizzati: a) al sostegno dello sviluppo, del recupero e dell’innovazione tecnologica delle strutture di spettacolo dal vivo e di spazi attrezzati, inclusi i teatri tenda e le strutture modulari per spettacoli all’aperto, ivi compresi gli spettacoli viaggianti e circensi; b) al sostegno di residenze di spettacolo dal vivo; c) al sostegno dei circuiti regionali, anche favorendo l’attivazione di reti tra enti locali. Art. 5 (Spazi per lo spettacolo dal vivo) 1. La Regione sostiene e promuove le attività volte alla realizzazione di spazi di spettacolo dal vivo, con particolare riguardo a quelli di piccole dimensioni, caratterizzati da produzioni di giovani artisti ovvero giovani operatori di settore e dalla realizzazione di spettacoli interdisciplinari tendenti alla contaminazione di più linguaggi creativi. 2. Gli spazi stabili di produzione, promozione ed ospitalità sono luoghi in cui vengono posti in essere progetti realizzati in collaborazione con gli enti locali, promossi da organismi che svolgono principalmente attività di promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio di uno o più comuni e che hanno sede legale in uno di questi. 3. I progetti di cui al comma 2 realizzano produzioni, residenze artistiche, attività promozionali, ospitalità, eventi, festival, scambi culturali, rassegne, laboratori, workshop e tutte le altre iniziative legate allo spettacolo dal vivo e alle nuove forme di arte contemporanea finalizzate, in particolare, al superamento del disagio giovanile e dell’impoverimento culturale. Art. 6 (Impresa culturale e creativa) 1. La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile di impresa culturale e creativa a tutti i soggetti, profit e no profit, che operano nel settore dello spettacolo dal vivo, attraverso le diverse forme giuridiche. 2. La Regione, al fine di sostenere quanto previsto al comma 1, promuove: a) le misure per favorire la partecipazione degli operatori e delle imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo ai programmi europei, l’internazionalizzazione del prodotto culturale italiano e la promozione delle produzioni sul territorio regionale; b) l'accesso al credito degli operatori e delle imprese dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese; c) lo sviluppo socio-economico del territorio attraverso il potenziamento delle imprese già esistenti, la nascita di nuove imprese di spettacolo dal vivo, il sostegno allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo anche attraverso la promozione di partnership tra soggetti pubblici e privati; d) il sostegno all’innovazione tecnologica, all’ammodernamento, all’adeguamento delle norme di sicurezza e prevenzione delle strutture di pubblico spettacolo. 3. La Regione al fine di promuovere l’impresa culturale e creativa sostiene, in particolare, i seguenti progetti: a) di perfezionamento, di aggiornamento, di riqualificazione professionale degli operatori dello spettacolo dal vivo; b) di rete e di integrazione con il sistema dell’istruzione e di inserimento nel mondo del lavoro; c) di attività, di ricerca, di studio e di divulgazione nell’ambito dello spettacolo dal vivo, nonché di valorizzazione della cultura dello spettacolo; d) di promozione, anche al di fuori del territorio regionale, delle attività realizzate dalle imprese culturali e creative. Art. 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale) 1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 4, la Regione, nel rispetto dell’articolo 56 dello Statuto e della normativa statale e regionale vigente in materia, partecipa, in particolare, alle seguenti associazioni e fondazioni: a) Associazione Teatro di Roma, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36; b) Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15; c) Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 15/1998; d) Fondazione Musica per Roma, ai sensi dell’articolo 52 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 e successive modifiche. 2. La Regione riconosce e sostiene le attività dell’Associazione Teatrale dei Comuni del Lazio (ATCL) ai sensi dell’articolo 68 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8. 3. La Regione, nelle more dell’adozione della legge regionale di cui all’articolo 56 dello Statuto, in conformità alle norme del codice civile, in qualità di socio fondatore, partecipa alla Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, di seguito denominata Fondazione, concorrendo alle finalità previste dallo statuto della Fondazione stessa. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio della Fondazione ed alla rappresentanza permanente nel consiglio di amministrazione sono esercitati dal Presidente della Regione ovvero dall’Assessore regionale competente in materia di cultura, da lui delegato. La Fondazione è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla data della loro approvazione, i bilanci preventivi e consuntivi della propria attività alle direzioni regionali competenti in materia di cultura e bilancio. 4. La Regione, in qualità di socio dei soggetti di cui al presente articolo, promuove l’adeguamento della disciplina di organizzazione dei medesimi soggetti al fine di sottoporre a certificazione il bilancio di esercizio da parte di una società di revisione legale qualora il totale del valore della produzione riferito all’anno precedente sia superiore a 3 milioni di euro. 5. La Regione provvede, anche mediante la stipula di specifici accordi, a favorire e promuovere la diffusione sull’intero territorio regionale delle attività e delle opportunità culturali offerte dalle associazioni e dalle fondazioni di cui al presente articolo, incentivando, in particolare, la produzione e la circuitazione degli spettacoli, nonché l’attività di educazione. Art. 8 (Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali) 1. La Regione promuove le attività di cui all’articolo 3, comma 2, lettera m), favorendone la diffusione e l’eccellenza e, a tal fine, istituisce, presso l’assessorato regionale competente in materia di cultura, un albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali, a carattere amatoriale e operanti nel territorio regionale, di seguito denominato albo. 2. L’albo ha validità triennale ed è articolato in quattro sezioni distinte: una per le bande musicali, una per i gruppi corali, una per i gruppi coreutici e una per i gruppi teatrali. Al termine del triennio l’iscrizione all’albo si intende rinnovata per un altro triennio previa verifica della permanenza dei requisiti richiesti. 3. Nell’albo possono essere iscritti nelle rispettive sezioni: a) le bande musicali operanti nel territorio regionale, costituite da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro e riconosciute dal comune ove hanno sede come bande comunali o di interesse comunale; b) i gruppi corali operanti nel territorio regionale e costituiti, da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro ed il cui direttore sia in possesso di titoli attinenti alla materia o di una comprovata esperienza nel settore; c) i gruppi coreutici operanti nel territorio regionale e costituiti, da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro ed il cui direttore sia in possesso di titoli attinenti alla materia o di una comprovata esperienza nel settore; d) i gruppi teatrali operanti nel territorio regionale e costituiti, da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro ed il cui direttore sia in possesso di titoli attinenti alla materia o di una comprovata esperienza nel settore. 4. L’iscrizione all’albo regionale costituisce condizione indispensabile ai fini dell’accesso ai benefici previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera m). 5. La Giunta regionale, sentito il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 17 e la commissione consiliare competente, stabilisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione le modalità e le procedure per l’iscrizione all’albo e per la sua tenuta, definendo, altresì, i criteri e le procedure per l’assegnazione e l’erogazione dei benefici di cui all’articolo 3, comma 2, lettera m), nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23. Art. 9 (Albo regionale dei festival del folklore) 1. La Regione, nell’ambito delle attività dello spettacolo dal vivo, riconosce la danza e la musica popolare e folkloristica quali espressioni dell’identità culturale dei popoli nonché strumento per la conoscenza della cultura e della tradizione popolare e per lo sviluppo sociale, economico ed, in particolare, turistico dei territori. 2. In conformità a quanto previsto dal comma 1, la Regione promuove, nell’ambito dell’intervento di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h), i festival e le manifestazioni di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica, riconoscendone il valore storico e culturale, considerata, altresì, la loro rilevante funzione di promozione delle tradizioni culturali anche nei confronti dei cittadini laziali residenti all’estero e d’integrazione sociale. 3. Per le finalità di cui al comma 2 è istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di cultura, l’albo regionale dei festival del folklore, di seguito denominato albo, nel quale sono iscritti i festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica, che per storia, tradizione, valore artistico e culturale sono riconosciuti di interesse regionale. 4. La Giunta regionale, sentito il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 17 e la commissione consiliare competente, individua, con propria deliberazione: a) i criteri e le modalità per l’iscrizione all’albo; b) i criteri per la tenuta, revisione ed aggiornamento dell’albo;
Art. 10 (Promozione culturale) 1. Per promozione culturale si intende le attività finalizzate a favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, del Lazio. 2. La Regione, al fine di garantire un’equilibrata e qualificata distribuzione dell’offerta culturale nell’ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, i seguenti interventi: a) la realizzazione di circuiti e di eventi espositivi, anche attraverso convenzioni con le maggiori strutture presenti sul territorio regionale, per favorire la conoscenza della storia, dell’arte e delle tradizioni, nonché l’accesso e la presenza nei circuiti internazionali; b) la promozione e il sostegno di convegni, incontri, dibattiti e ricerche sulle tematiche culturali; c) le attività finalizzate allo sviluppo della conoscenza della storia, delle tradizioni culturali e popolari, dei beni e delle attività tradizionali, nonché dei dialetti che si tramandano anche attraverso la memoria culturale delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale storicamente attestatesi nel territorio regionale; d) le attività finalizzate alla conoscenza delle diverse culture e tradizioni presenti nel territorio regionale, in modo da consentire un’integrazione fondata sulla reciproca conoscenza e sulla salvaguardia e il rispetto delle diversità culturali; e) la promozione del patrimonio artistico, architettonico, archeologico, monumentale e storico del Lazio anche attraverso attività di spettacolo dal vivo in tutte le forme di espressione; f) lo sviluppo delle attività di promozione della partecipazione del pubblico alle iniziative culturali e di spettacolo dal vivo; g) la realizzazione di campagne promozionali in Italia e all’estero con riferimento ai beni ed alle attività culturali del Lazio; h) la promozione e lo sviluppo delle reti dei musei, archivi storici e biblioteche delle fondazioni culturali e istituti culturali degli enti locali; i) la promozione di forme di spettacolo dal vivo finalizzate alla valorizzazione del repertorio della tradizione greco–romana, ivi compreso il suo patrimonio linguistico. Art. 11 (Rievocazioni storiche) 1. La Regione sostiene e promuove la realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storiche, in tutte le loro forme di espressione artistica, che hanno per fine la valorizzazione della storia del territorio. A tal fine è istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di cultura, un albo regionale delle rievocazioni storiche. 2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva una delibera che disciplina l’istituzione dell’albo delle rievocazioni storiche in tutto il territorio regionale ed il programma pluriennale degli interventi. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 26. Art. 12 (Promozione delle attività di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica) 1. La Regione riconosce la funzione propedeutica dell’educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica e, a tal fine, sostiene i progetti realizzati senza fine di lucro nel territorio regionale e basati su metodi che abbiano una letteratura scientifica di riferimento ed un’ampia diffusione, svolti dalle imprese culturali e creative, dalle associazioni, dalle fondazioni, dalle cooperative, dai consorzi e da altri enti che operano nel settore musicale, teatrale e coreutico, da almeno un anno. 2. La Regione, ai fini dell’attuazione del comma 1, sostiene in particolare i progetti aventi ad oggetto:
b) la produzione di esibizioni musicali, teatrali e coreutiche che coinvolgono allievi ed insegnanti; c) le attività di rete e di integrazione con il sistema dell’istruzione; d) le iniziative delle scuole civiche e popolari delle arti performative, quali la musica, la danza e il teatro, per la loro valenza sociale ed educativa soprattutto in rapporto con le altre istituzioni preposte. CAPO III Programmazione e attuazione Art. 13 (Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali) 1. La Giunta regionale approva, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), istituito ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche e la commissione consiliare permanente competente e il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 17, un documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali, di seguito denominato documento d’indirizzo, con carattere triennale che, nel rispetto della programmazione economico-sociale regionale, indica le linee generali programmatiche in materia di spettacolo e di promozione delle attività culturali e, in particolare, contiene:
b) le linee di indirizzo e gli obiettivi generali dell’intervento regionale nel settore dello spettacolo dal vivo e della promozione delle attività culturali, indicando le strategie e le priorità d’intervento per l’arco temporale di riferimento, nonché le modalità di verifica del loro perseguimento; c) le eventuali forme di raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza; d) le risorse finanziarie e strumentali per l’attuazione del documento di indirizzo. 3. Il documento di indirizzo è attuato attraverso il programma operativo annuale degli interventi di cui all’articolo 14 ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Art. 14 (Programma operativo annuale degli interventi) 1. Ai fini dell’attuazione del documento di indirizzo, annualmente con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, si procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, all’approvazione del programma operativo annuale degli interventi, di seguito denominato programma operativo, in coerenza con le linee generali, le strategie, gli obiettivi e le priorità d’intervento indicate nel documento d’indirizzo. 2. Il programma operativo definisce, in particolare, per l’anno di riferimento:
b) il riparto delle risorse dei fondi di cui agli articoli 23, 24 e 25; c) l’ammontare delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi individuati come specifici obiettivi operativi ai sensi della lettera a); d) l’individuazione delle risorse da destinare agli enti di cui all’articolo 7; e) gli indirizzi relativi ai criteri e alle modalità di attuazione degli interventi; f) le modalità per il monitoraggio ed il controllo sull’utilizzazione dei finanziamenti nonché sullo stato di attuazione degli interventi. Art. 15 (Modalità di attuazione degli interventi) 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 7, dall’articolo 8, comma 5 e dall’articolo 11, gli interventi previsti dalla presente legge si attuano mediante: a) concessione di contributi, finanziamenti o altri vantaggi economici su progetti, anche pluriennali, presentati da enti pubblici o da soggetti giuridici privati operanti nel settore della cultura o dello spettacolo dal vivo; b) contratti e procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche, ove applicabili; c) altre forme di partenariato o stipula di apposite convenzioni con enti pubblici o a partecipazione pubblica e con enti privati e associazioni di categoria, nei casi previsti dalla normativa vigente, in cui siano indicati, tra l’altro: 1) le attività ed i progetti da realizzare; 2) gli eventuali oneri a carico dei firmatari; 3) l'arco temporale e le modalità di attuazione. 2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente stabilisce, con apposito regolamento, per gli interventi a carattere ordinario finanziati dai fondi di cui agli articoli 23 e 24, i criteri e le modalità per la partecipazione, assegnazione ed erogazione dei benefici finanziari di cui al comma 1, lettera a), nonché le procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di imparzialità, trasparenza e pubblicità. 3. Le domande presentate dai soggetti pubblici e privati per l’ammissione ai benefici e alle utilità comunque denominate, previsti al comma 2, devono essere presentate entro il 30 giugno e valgono per l’esercizio finanziario successivo. Entro il 30 ottobre la direzione regionale competente in materia di cultura pubblica l’elenco dei soggetti ammissibili a contributo. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio preventivo dell’anno di riferimento e del programma operativo, si procede alla ripartizione delle risorse tra i progetti ritenuti ammissibili. 4. Le istanze pervenute sono valutate da commissioni composte da cinque componenti di cui: due interni indicati dalla direzione regionale competente, tre esterni, di comprovata esperienza e competenza, su proposta dell’assessore competente e tre supplenti. I componenti durano in carica tre anni, operano a titolo gratuito e non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Le commissioni sono nominate, previo parere della commissione consiliare competente, con decreto del Presidente della Regione ed operano a titolo gratuito e senza oneri a carico della Regione. 5. Nella valutazione dei progetti presentati si tiene conto, tra l’altro:
b) dell’innovazione e della qualità artistica dei progetti; c) della storicità e qualità dei risultati ottenuti nel corso degli anni. CAPO IV Organismi e strutture di supporto Art. 16 (Sportello regionale per i rapporti con l’Unione europea e con altri paesi esteri) 1. La Regione istituisce, sentita la commissione competente e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, lo Sportello regionale per i rapporti con l’Unione europea e con altri paesi esteri, in relazione alle attività di spettacolo regionale, con l’intento di garantire una specifica azione di informazione, consulenza, assistenza e coordinamento riguardo: a) i finanziamenti e i bandi dedicati alla cultura; b) la realizzazione di partenariati per partecipare a progetti dell’Unione europea e di altri paesi esteri da parte delle imprese operanti nel settore spettacolo. 2. La Regione sostiene, con bandi o specifiche iniziative, la diffusione delle attività di spettacolo prodotte dagli operatori del Lazio verso i paesi dell’Unione europea e verso altri paesi esteri. 3. L’istituzione dello sportello di cui al presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito. La Regione provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 17 (Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo) 1. La Regione istituisce, presso l'assessorato regionale competente in materia di cultura, il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato Forum. 2. Il Forum è costituito con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente ed è composto: a) dall’Assessore regionale competente in materia di cultura, con funzioni di presidente; b) dagli Assessori competenti in materia di cultura dei comuni capoluoghi di provincia del Lazio e di Roma Capitale;
e) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore; f) da due rappresentanti scelti tra i rappresentanti legali delle associazioni o fondazioni partecipate dalla Regione ed operanti nel settore. 3. Il presidente del Forum, al fine di favorire il coordinamento interassessorile, può invitare alle riunioni gli Assessori regionali competenti nelle materie trattate all’ordine del giorno. 4. Il Forum è sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e gli operatori in materia di cultura e spettacolo dal vivo e, a tal fine, incontra almeno due volte l’anno organismi, operatori e professionisti del settore. 5. Il Forum fornisce alla Giunta regionale indicazioni per la predisposizione del documento di indirizzo. 6. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione per l’intera durata della legislatura e, in ogni caso, non hanno diritto ad alcun compenso né alcuna forma di rimborso per l’attività svolta. 7. Le modalità di funzionamento del Forum sono stabilite dallo stesso con apposito regolamento interno approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il Forum si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno la metà dei propri membri. Art. 18 (Principi a tutela della trasparenza) 1. La Regione si impegna a dare la massima pubblicità ad ogni bando, assegnazione, tabella di finanziamento, relazione, reclutamento di esperti e quant’altro previsto dalle sue attività in questo ambito, nel rispetto della normativa vigente, garantendo l’accessibilità alle informazioni e ai risultati attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche. CAPO V Disposizioni finali, transitorie, abrogative e finanziarie Art. 19 (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, in conformità all’articolo 7, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo a codice etico, trasparenza e correttezza amministrativa, con cadenza triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento:
b) ai risultati degli interventi effettuati. Art. 20 (Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato) 1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3. 2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all’applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 142 del 14 maggio 1998, e successive modifiche. 3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 83 del 27 marzo 1999, e successive modifiche, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea. Art. 21 (Disposizioni transitorie) 1. In fase di prima applicazione, nelle more dell’approvazione dei documenti di cui agli articoli 13 e 14, del regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 e della costituzione del Forum, che comunque non può avvenire oltre il 31 maggio 2015, la Regione individua, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di cultura e previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, le risorse da assegnare agli enti di cui all’articolo 7 e gli interventi da realizzare nell’anno di riferimento, tra quelli previsti dalla presente legge, ed indica, in particolare: a) i beneficiari; b) le priorità e i tempi di realizzazione; c) le modalità ed i criteri di concessione dei contributi; d) le risorse finanziarie necessarie. 2. Gli interventi da realizzare di cui al comma 1, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante gli stanziamenti di cui all’articolo 26, sono attuati attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica. 3. I procedimenti di concessione dei contributi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni in base alle quali sono stati avviati. Art. 22 (Abrogazioni) 1. Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) legge regionale 10 luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale della Regione Lazio); b) legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle strutture culturali nel Lazio); c) legge regionale 17 maggio 1985, n. 71 relativa a modifiche alla l.r. 21/1984; d) articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 1991, n. 65 relativo a modifiche ed integrazioni alla l.r. 71/1985; e) legge regionale 22 maggio 1995, n. 31 (Contributi per le bande musicali dei comuni del Lazio); f) legge regionale 8 giugno 1995, n. 44 (Istituzione nel comune di Atina (FR) del "Centro regionale di arti e tradizioni popolari: folklore, arte, musica, civiltà contadina”); g) articolo 26 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15 relativo a modifiche alla l.r. 21/1984; h) legge regionale 10 novembre 1998, n. 49 (Sostegno alle associazioni per la valorizzazione delle tradizioni dei cittadini di altre regioni d'Italia presenti nel territorio laziale); i) articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 23, relativo a modifiche alla l.r. 49/1998; j) articolo 43 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12, relativo a disposizioni concernenti il Centro studi umanistici Marco Tullio Cicerone; k) articolo 18 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 26, relativo a modifiche alla l.r. 49/1998; l) commi 4, 5, 6 e 8 dell’articolo 58 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 26, relativo a disposizioni di modifica alla normativa vigente in materia di beni e attività culturali e di sport; m) articolo 174 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo a contributo ai teatri stabili privati di interesse pubblico per iniziative di interesse regionale; n) articolo 58 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 relativo a disposizioni per l’applicazione della l.r. 21/1984; o) articolo 62 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, relativo a grandi eventi culturali; p) comma 2 dell’articolo 52 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo a criteri e procedure per la concessione di contributi per attività culturali; q) articolo 56 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo a realizzazione grandi eventi culturali; r) articolo 11 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativo a modifiche alla l. r. 31/1995; s) lettera i) comma 1 dell’ articolo 15 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 relativo a proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo per l'anno 2005; t) legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Tutela e valorizzazione dei dialetti di Roma e del Lazio); u) comma 5 dell’ articolo 52 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo alla partecipazione della Regione alla fondazione “Musica per Roma” e contributo all’Auditorium Pio di Roma; v) comma 24 dell’articolo 15 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 5 relativo a disposizioni integrative dell'articolo 174 della l.r. 10/2001; w) comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 relativo a disposizioni in materia di beni e attività culturali, sport e spettacolo; x) articolo 1 della legge regionale 28 settembre 2007, n. 17 relativo a modifiche alla l.r. 32/1978; y) comma 15 dell’ articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27 relativo a modifiche alla l.r. 2/2004; z) comma 95 dell’ articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 relativo a disposizioni in materia di cultura e sport. 2. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativo alla corresponsione di somme stanziate in bilancio ad enti partecipati, parole: “, comprensive delle attività ordinaria e straordinarie in decentramento” sono soppresse. Art. 23 (Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo) 1. Al fine di sostenere e incrementare le attività di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 è istituito il fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo, nel quale confluiscono le risorse finanziarie destinate al settore dello spettacolo dal vivo, iscritte nel bilancio della Regione ai sensi dell’articolo 26. 2. Al riparto del fondo di cui al comma 1 si provvede con il programma operativo, nel rispetto delle disposizioni del documento d’indirizzo. Art. 24 (Fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali) 1. Al fine di sostenere e incrementare le attività di cui all’articolo 10 è istituito il fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali, nel quale confluiscono le risorse finanziarie destinate alla promozione culturale, iscritte nel bilancio della Regione ai sensi dell’articolo 26. 2. Al riparto del fondo di cui al comma 1 si provvede con il programma operativo, nel rispetto delle disposizioni del documento d’indirizzo. Art. 25 (Fondo di garanzia per lo spettacolo dal vivo) 1. La Regione facilita l'accesso al credito per gli operatori e le imprese che operano nel settore dello spettacolo dal vivo mediante il fondo di garanzia di cui all’articolo 14, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 28 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007) e con l’attivazione di tutti gli altri strumenti necessari a favorire tale scopo, nel rispetto delle norme, statali e regionali, vigenti e dei vincoli di bilancio. Art. 26 (Disposizioni finanziarie) l. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23 si provvede mediante l'istituzione nel bilancio della Regione, nell'ambito del programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", di un apposito fondo denominato "Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo", destinato al finanziamento degli interventi in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e comma 3, lettera d), all'articolo 4, comma l, lettere a) e b) ed all'articolo 6, comma 2, lettere a), c) e d), e degli interventi di parte corrente di cui agli articoli 3, 4, 5, all'articolo 6, comma 3, ed agli articoli 8 e 12. Nel predetto fondo confluiscono:
b) per il finanziamento degli interventi di parte corrente, le risorse pari ad euro 1.300.000,00 per l'anno 2014 iscritte, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nel fondo speciale per le spese di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti" nonché le residue disponibilità iscritte in bilancio, per il medesimo anno, nell'ambito dei programmi 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" e 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali". A decorrere dall'anno 2015, alla quantificazione del fondo per gli interventi di parte corrente si provvede nell'ambito delle risorse preordinate con legge di stabilità regionale, ai sensi dell'articolo 11 comma 3, lettera c), della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche. 3. Al finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi si provvede, altresì, mediante le risorse iscritte nell'ambito dei Programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, nonché con le eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2014-2016, nell'ambito del programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali". 5. In caso di recesso dalle fondazioni partecipate dalla Regione, la medesima concorre agli eventuali oneri derivanti dal recesso stesso nell’ambito delle risorse di cui al comma 4. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, mediante l'incremento pari ad euro 100.000,00 del programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" della missione 07 "Turismo" e la corrispondente riduzione del fondo speciale per le spese di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti". Art. 27 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare come legge della Regione Lazio. Roma, lì 29 Dicembre 2014 Il Presidente Nicola Zingaretti |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |