Miglioramenti economici in attesa dell' applicazione dell' accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.

Numero della legge: 14
Data: 25 marzo 1977
Numero BUR: 9
Data BUR: 30/03/1977

L.R. 25 Marzo 1977, n. 14
Miglioramenti economici in attesa dell' applicazione dell' accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.





Art. 1

In attesa dell' applicazione dell' accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali e' attribuita la somma di L. 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1° gennaio 1976 al 31 gennaio 1977.
A partire dal 1° febbraio 1977 la somma anzidetta e' elevata a L. 25.000 mensili.
Al suddetto personale sono attribuite altresi' le somme di L. 10.000 per la tredicesima mensilita' del 1976 e L. 25.000 per la tredicesima mensilita' del 1977. Gli importi di cui ai commi precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali. Le somme di cui al presente articolo si corrispondono in quanto compete lo stipendio e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.


Art. 2

All' onere derivante dall' attuazione della presente legge, che si prevede di L. 455.000.000 per l' anno 1976 e di L. 1.054.000.000 per l' anno 1977, per un totale di lire 1.509.000.000, si fara' fronte, nel corrente anno finanziario, come segue:
per L. 79.200.000 mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 10114 del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1977, concernente spese per il personale addetto al Consiglio regionale, che offre sufficiente disponibilita'; per L. 1.429.800.000 mediante utilizzazione di pari importo dell' incremento dello stanziamento iscritto al capitolo 10321 del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1977 concernente stipendi ed altri assegni fissi al personale ed oneri riflessi, previdenziali ed assistenziali.


Art. 3

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell' articolo 31, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 25 marzo 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 24 marzo 1977.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.