Utilizzazione fondi trasferiti dallo Stato per l' esercizio delle funzioni di assistenza scolastica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Numero della legge: 76
Data: 12 dicembre 1989
Numero BUR: 35
Data BUR: 20/12/1989

L.R. 12 Dicembre 1989, n. 76
Utilizzazione fondi trasferiti dallo Stato per l' esercizio delle funzioni di assistenza scolastica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(Pubblicata nel B.U. 20 dicembre 1989, n. 35) .


Art. 1

1. I fondi trasferiti dallo Stato, ai sensi degli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l' esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai comuni, alcolati al capitolo n. 15000 del bilancio regionale, sono annualmente ripartiti tra i comuni stessi nella misura dell' 85 per cento in base ai seguenti parametri:
a) il 50 per cento in proporzione alla somma assegnata per l' esercizio delle funzioni di assistenza scolastica nell' anno precedente;
b) il 20 per cento in proporzione diretta ai frequentanti le scuole di ogni ordine e grado di cui all' ultimo comma dell' articolo 3 della legge regionale 18 settembre 1979, n. 78, ubicate nel territorio comunale;
c) il 10 per cento in proporzione diretta ai frequentanti le scuole materne ubicate nel territorio comunale;
d) il 10 per cento in proporzione alla alla superficie territoriale di ciascun comune;
e) il 5 per cento in proporzione diretta al rapporto tra popolazione totale residente in centri, escluso il capoluogo, nuclei urbani, case sparse e popolazione totale residente in ciascun comune;
f) il 5 per cento in proporzione diretta al rapporto tra popolazione residente in eta' 10- 19 anni e totale popolazione residente.

2. Il restante 15 per cento e' utilizzato:
1) per il finanziamento, per l' anno scolastico successivo, dei piani integrativi, di cui all' articolo 10 della legge regionale 18 settembre 1979, numero 78, degli interventi previsti dall' articolo 3 della predetta legge regionale, redatti nel rispetto delle procedure previste dalla medesima legge regionale;
2) per il conferimento o conferma dei posti gratuiti o semigratuiti nei convitti annessi agli istituti professionali di Stato o nei pensionati convenzionati;
3) per compensare eventuali differenze negative, conseguenti al riparto di cui al precedente comma, rispetto alle corrispondenti somme assegnabili allo stesso titolo nell' anno precedente.


Art. 2

1. Alla ripartizione percentuale, di cui al primo comma del precedente articolo 1 e alla utilizzazione delle somme di cui al punto 3) del secondo comma del medesimo articolo 1, provvede la Giunta regionale sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili.

2. La somma spettante a ciascun comune e' arrotondata alle mille lire.

3. L' assegnazione delle somme, per il conferimento o la conferma dei posti gratuiti o semigratuiti nei convitti annessi agli istituti professionali di Stato o nei pensionati convenzionati di cui al precedente articolo 1, e' disposta dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente.


Art. 3

1. I comuni, per l' esercizio delle funzioni di assistenza scolastica agli stessi attribuite, sono autorizzati a iscrivere in bilancio, per l' esercizio successivo, la somma assegnata, nell' anno in corso, ai sensi della presente legge.


Art. 4

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.