L.R. 08 Luglio 1991, n. 27 |
Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 5 maggio 1990,n. 0041, concernente: "Approvazione della disciplina contenutanell'accordo per il triennio 1988-90 riguardante il personaledipendente delle regioni a statuto ordinario, degli enti pubblicinon economici da esse dipendenti, dagli Istituti autonomi per lecase popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi nonche'dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale".
|
Art. 1 1. Con efficacia della decorrenza degli effetti della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41, le parole "I benefici di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 17 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, sono riassorbiti", incluse nel comma 4 dell'articolo 42 della legge medesima, sono sostituite con le parole "Il beneficio di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 11 gennaio 1985, n.6, e' riassorbito". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |