L.R. 04 Dicembre 1989, n. 72 |
Servizio pubblico di fognature e di depurazione. Abrogazione della legge regionale 1o ottobre 1979, n. 81.
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(Pubblicata nel B.U. 20 dicembre 1989, n. 35) . Art. 1 1. Per la determinazione delle tariffe dovute dagli insediamenti produttivi allacciati ad impianti pubblici di fognatura e di depurazione, si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituiti dall' articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 153, di conversione del decreto - legge 28 febbraio 1981, n. 38. 2. La legge regionale 1o ottobre 1979, n. 81 e' abrogata. Sono fatti salvi tutti i provvedimenti assunti fino alla data del 31 ottobre 1987 ai sensi della legge regionale abrogata. Art. 2 1. Nella formula tariffaria per " usi industriali ", emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977,T = F + ((F + dv + k( Oi diviso Of per db + Si diviso Sf per df) + da)) V il termine F e' definito dalla espressione: F = S. c. q. L dove, F indica il valore complessivo annuo, espresso in lire per anno; S indica la superficie, coperta o scoperta, sulla quale si svolge in ciclo produttivo dell' insediamento; c specifica il tipo dell' insediamento, industriale o artigianale; q indica l'entita' dello scarico; L esprime il valore del costo unitario in lire per anno per metro quadrato. L' importo relativo al termine F e' dovuto indipendentemente dall' attivazione dello scarico. Art. 3 1. A decorrere dall' anno 1988 i valori dei costi unitari della formula di cui al precedente articolo 2, sono i seguenti: Costo unitario Ente Roma min. max. min. max. L = lire per anno per metro quadrato 50 160 60 160 f = servizio fognatura lire metro cubo 60 160 60 200 d = servizio depurazione lire metro cubo 70 250 70 250 2. A decorrere dall' anno 1989, gli enti gestori del servizio fognature e di depurazione sono autorizzati ad adeguare annualmente i valori suindicati, mantenendo l' importo complessivo della tariffa nei limiti del tasso di inflazione riportato nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l' anno medesimo. Art. 4 1. Gli enti gestori del servizio di fognatura e di depurazione stabiliscono le modalita' ed i termini per la denuncia, da parte degli utenti, degli elementi necessari per la determinazione della tariffa di cui ai precedenti articoli. 2. Gli enti suddetti determinano l' importo della tariffa, dovuta per i servizi suddetti, individuando entro i limiti, minimo e massimo, di cui al precedente articolo 3, i valori unitari che consentono di pareggiare i costi effettivi dei servizi medesimi. 3. Il gettito globale annuo delle tariffe di cui al precedente secondo comma, e' iscritto nel bilancio di ogni ente gestore a fronte delle spese relative al servizio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |