L.R. 19 Aprile 1979, n. 32 |
Integrazione dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri che comprendono almeno un ospedale regionale.
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Art. 1 Il consiglio di amministrazione dell' ente ospedaliero, che comprende almeno un ospedale regionale, e' integrato da due membri supplenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad un nome. Art. 2 I membri supplenti intervengono a tutte le sedute del consiglio di amministrazione, ma concorrono a formare il numero legale e hanno voto deliberativo solo quando sostituiscono i membri effettivi. Ai membri supplenti e' corrisposta l' indennita' di funzione prevista per i membri effettivi. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |