Integrazione dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri che comprendono almeno un ospedale regionale.

Numero della legge: 32
Data: 19 aprile 1979
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/1979

L.R. 19 Aprile 1979, n. 32
Integrazione dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri che comprendono almeno un ospedale regionale.


Art. 1

Il consiglio di amministrazione dell' ente ospedaliero, che comprende almeno un ospedale regionale, e' integrato da due membri supplenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad un nome.


Art. 2

I membri supplenti intervengono a tutte le sedute del consiglio di amministrazione, ma concorrono a formare il numero legale e hanno voto deliberativo solo quando sostituiscono i membri effettivi. Ai membri supplenti e' corrisposta l' indennita' di funzione prevista per i membri effettivi.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.