MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 1996, N. 29 CONCERNENTE: "DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE".

Numero della legge: 17
Data: 29 maggio 1997
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1997

L.R. 29 Maggio 1997, n. 17
MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 1996, N. 29 CONCERNENTE: "DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE".

(Pubblicato nel B.U. 10 giugno 1997, n. 16, S.O. n. 3)


Art. 1
(Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29, e' inserito il seguente:

"1 bis. Le domande per la concessione dei benefici di cui al presente Capo non sono soggette al termine di scadenza stabilito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21. Pertanto le stesse sono evase seguendo l'ordine cronologico di presentazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.".


Art. 2
(Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 e' sostituito dal seguente:

"1. A beneficio dei lavoratori che si impegnino ad esercitare la facolta' di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, puo' essere finanziato lo svolgimento di periodi di lavoro dipendente presso datori di lavoro che si obblighino a curarne la formazione, assumendoli con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della stessa legge n. 223 del 1996.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.