Interventi regionali sperimentali per favorire il governo della mobilita' e della collocazione della manodopera.

Numero della legge: 42
Data: 27 luglio 1988
Numero BUR: 22
Data BUR: 10/08/1997

L.R. 27 Luglio 1988, n. 42
Interventi regionali sperimentali per favorire il governo della mobilita' e della collocazione della manodopera.

(Pubblicato nel B.U. 10 agosto 1997, n. 22)


Art. 1

1. La Regione, nell' esercizio e nei limiti delle sue competenze, nell' intento di svolgere un ruolo attivo nella politica del lavoro, concorre a promuovere l' occupazione e ad evitare la disoccupazione.

2. In attesa della costituzione di un' apposita struttura che, in connessione con l' osservatorio regionale del mercato del lavoro, provveda ad organizzare l' incontro della domanda e dell' offerta di lavoro, la Regione ritiene opportuno favorire la mobilita' della manodopera mediante la realizzazione di progetti sperimentali ai sensi dell' articolo 18, lettera e), della legge regionale 11 giugno 1986, n. 19.

3. Spetta alla Commissione regionale per l' impiego l' approvazione degli accordi di mobilita' stipulati tra le aziende e i rappresentanti dei lavoratori.


Art. 2

1. I progetti che intendono favorire la mobilita' sono approvati dalla Giunta regionale previo accordo con le organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori e sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di problemi del lavoro.

2. Essi contengono l' individuazione dei settori, delle zone e delle forme di intervento. Queste ultime consistono in agevolazioni a favore delle aziende che assumono lavoratori minacciati da disoccupazione o sospesi, in conformita' alle operazioni di mobilita' approvate dalla Commissione regionale per l' impiego del Lazio.

3. Le agevolazioni di cui al precedente comma si sostanziano:
a) nella concessione di contributi alle aziende per l' aggiornamento e la riqualificazione professionale dei lavoratori assunti e non possono superare l' importo di L. 400 mila mensili pro - capite per un massimo di diciotto mesi;
b) nella fornitura ai lavoratori interessati dei servizi di trasporto o mensa.

4. I progetti possono prevedere la corresponsione delle incentivazioni di cui al precedente secondo comma sia direttamente da parte dell' Amministrazione regionale, sia attraverso la stipula di apposite convenzioni con strutture specializzate.

5. I singoli interventi previsti dai progetti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' assessore regionale delegato ai problemi del lavoro.


Art. 3

1. Per l' attuazione di quanto previsto nella presente legge e' autorizzata per l' anno 1988 la spesa di L. 2 miliardi.

2. A tale scopo nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1988 viene istituito il capitolo n. 07710 denominato << Interventi regionali per favorire la mobilita' dei lavoratori >> con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 2 miliardi.

3. All' onere predetto si fa fronte, per la competenza, mediante riduzione della somma iscritta al fondo globale - capitolo n. 29802 - elenco n. 4, lettera l) - del bilancio 1988; per la cassa, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al fondo di riserva - capitolo n. 31021 - del bilancio medesimo.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.