L.R. 04 Aprile 1986, n. 16 |
Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1984, n. 31, concernente: "Interventi relativi ad opere di edilizia per le esigenze del diritto allo studio universitario".
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(Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1986, n. 12) ARTICOLO UNICO La lettera c) del primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1984, n. 31, e' sostituita dalla seguente: << c) ulteriore 25 per cento a presentazione dello stato di avanzamento comprovante l' esecuzione di almeno il 65 per cento dei lavori; >>. Dopo la lettera c) del primo comma del citato articolo 5 e' aggiunta la seguente lettera: << d) saldo ad avvenuto collaudo dell' opera >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |