L.R. 09 Settembre 1988, n. 57 |
Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 9 gennaio 1988, n. 3, 9 gennaio 1988, n. 4, 23 febbraio 1988, n. 12 ed abrogazione della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 62, concernenti interventi ed agevolazioni per i danni causati dai nubifragi dell' autunno 1987 nella provincia di Viterbo.
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(Pubblicato nel B.U. 20 settembre 1988, n.26) Art. 1 1. Il terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 3, e' sostituito dal seguente: << 3. Per gli interventi previsti dal decreto - legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito nella legge 19 novembre 1987, n. 470, a favore dei comuni individuati ai sensi dell' articolo 1, primo comma, lettera b), della stessa legge, i suddetti benefici sono concessi a titolo di anticipazione dei fondi nazionali. >>. Art. 2 1. L' articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 3, e' sostituito dal seguente: << Art. 3 1. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, da determinare, in relazione all' entita' dei danni accertata dal competente settore decentrato dell' Amministrazione regionale opere e lavori pubblici nel territorio dei comuni danneggiati ed individuati con il decreto Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 2: a) gli interventi urgenti di consolidamento e ripristino di opere pubbliche, da effettuare a cura degli enti interessati, e la misura dei relativi contributi regionali, che sono erogati con le modalita' previste dall' articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88; b) gli interventi urgenti di ripristino e consolidamento per assicurare il libero deflusso delle acque nei tratti dei corpi idrici anche non classificati ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, da eseguirsi a cura diretta dell' assessorato regionale ai lavori pubblici. >>. Art. 3 1. Il primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 3, e' sostituito dal seguente: << 1. Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dal precedente articolo 5 debbono pervenire al comune nel quale l' edificio danneggiato e' ubicato, nel termine perentorio del 31 ottobre 1988. >>. 2. Al secondo comma dell' articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 3, dopo la lettera f), vengono aggiunte le seguenti lettere: << g) che per i danni subiti non sono state concesse analoghe agevolazioni dalla Regione o da altri enti pubblici in relazione allo stesso evento calamitoso; h) l' eventuale corresponsione di indennizzi da parte di societa' assicuratrici a titolo di risarcimento degli stessi danni. >>. 3. Il quarto comma dell' articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 3, e' sostituito dal seguente: << 4. Entro trenta giorni dalla data di cui al primo comma del presente articolo, deve pervenire allo stesso comune la perizia prevista dal precedente articolo 6, primo comma. >>. Art. 4 1. L' articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 4, e' sostituito dal seguente: << Art. 1 1. Le provvidenze previste nella presente legge si applicano nelle zone colpite dalle alluvioni verificatesi nell' autunno 1987 nella provincia di Viterbo ed individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale. >>. Art. 5 1. L' articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 4, e' sostituito dal seguente: << Art. 2 1. La Regione e' autorizzata ad assegnare fondi in conto capitale ai comuni per la concessione di contributi non superiori al 50 per cento dell' ammontare dei danni subiti ai locali ed alle attrezzature a favore di aziende artigiane, commerciali, turistico - alberghiere, della pesca e di imprese esercenti attivita' estrattive localizzate nelle zone individuate ai sensi del precedente articolo. 2. Le domande delle aziende e delle imprese destinatarie dei benefici di cui al precedente comma debbono essere presentate ai comuni entro il termine perentorio del 31 ottobre 1988, corredate: a) da una perizia giurata presso la pretura competente, delle opere da eseguire e delle attrezzature da ricostituire e della relativa spesa ammissibile a contributo, redatta da un tecnico iscritto nell' albo professionale sulla base, ove possibile, del prezziario regionale corrente alla data del decreto di cui al precedente articolo e per quanto ivi previsto; b) da una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal richiedente beneficiario, attestante: che i danni subiti sono stati provocati dall' evento calamitoso di cui all' articolo 1 della presente legge; che per essi non sono state concesse analoghe agevolazioni dalla Regione o da altri enti pubblici; l' eventuale corresponsione di indennizzi da parte di societa' assicuratrici a titolo di risarcimento degli stessi danni. 3. I comuni interessati, scaduto il termine di cui al precedente secondo comma, provvedono, entro i successivi trenta giorni, con apposita deliberazione consiliare, ad individuare gli aventi diritto nonche' a determinare l' ammontare del danno ammissibile a contributo. >>. Art. 6 1. Il secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 4, e' sostituito dal seguente: << 2. Per gli interventi previsti dal decreto - legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito nella legge 19 novembre 1987, n. 470, a favore dei comuni individuati ai sensi dell' articolo 1, primo comma, lettera b), della stessa legge, i suddetti benefici sono concessi a titolo di anticipazione dei fondi nazionali >>. Art. 7 1. L' articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 12, e' sostituito dal seguente: << Art. 1 1. Per i prestiti eccezionali e straordinari ad ammortamento quinquennale che ciascun agricoltore, singolo od associato, otterra' a seguito dei nubifragi dell' autunno 1987, verificatisi nella provincia di Viterbo, relativamente alle zone delimitate con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Regione concorre nel pagamento degli interessi per ridurre il tasso di interesse alla misura del 4.50 per cento, ulteriormente riducibile al 4 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati. 2. L' ammontare dei prestiti non puo' essere superiore ad un importo massimo di L. 4 milioni per ettaro - coltura. 3. I prestiti agevolati di cui alla presente legge sono cumulabili con i contributi previsti dal decreto - legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito nella legge 19 novembre 1987, n. 470, da parte delle imprese agricole, singole ed associate, site nei comuni individuati ai sensi dell' articolo 1, primo comma, lettera b), dello stesso decreto - legge. Nel caso in cui l' impresa singola od associata intenda avvalersi del cumulo, il prestito agevolato e' concesso nei limiti dell' ammontare del danno rimasto a suo carico a seguito dell' erogazione del contributo, concesso ai sensi della citata normativa nazionale, che non puo', comunque, superare la misura di L. 20 milioni. 4. Tali prestiti possono essere garantiti dall' ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) mediante apposita fidejussione a favore di agricoltori singoli o di organizzazioni cooperative e loro consorzi. Art. 8 1. L' articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 12, e' sostituito dal seguente: << Art. 2 1. Le funzioni attribuite ai comuni dalla legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, sono svolte, temporaneamente e limitatamente alle domande relative alle avversita' atmosferiche verificatesi nell' autunno 1987 in provincia di Viterbo, da settore decentrato dell' agricoltura competente per territorio. 2. Le domande di concessione delle provvidenze previste dal primo comma del precedente articolo nonche' dei contributi previsti dal decreto - legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito nella legge 19 novembre 1987, n. 470, vanno inoltrate, entro il termine perentorio del 31 ottobre 1988, al settore decentrato dell' agricoltura di Viterbo, corredate da una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal richiedente beneficiario, attestante: l' ammontare del danno subito a causa dell' evento calamitoso di cui alla presente legge; che per tale danno non sono state concesse analoghe agevolazioni dalla Regione o da altri enti pubblici; l' eventuale corresponsione di indennizzi da parte di societa' assicuratrici a titolo di risarcimento dello stesso danno. 3. Il settore decentrato dell' agricoltura di Viterbo provvede alla istruttoria delle domande, alla trasmissione agli enti ed istituti di credito dei nulla - osta relativi ai prestiti agevolati nonche' alla emissione dei decreti di concessione e di liquidazione dei contributi in conto capitale ai sensi della citata legge n. 470 del 1987. 4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente dell' agricoltura, provvede ad assegnare agli enti ed istituti di credito i fondi per la concessione dei prestiti agevolati, sulla base dei nulla - osta rilasciati dal settore decentrato dell' agricoltura di Viterbo e nei limiti dello stanziamento di cui al successivo articolo 3. 5. Alla liquidazione del concorso regionale sugli interessi dei prestiti agevolati di cui alla presente legge, si provvede con le modalita' indicate all' articolo 13 della legge regionale del 17 dicembre 1982, n. 57. 6. Con provvedimento della Giunta regionale saranno accreditati al settore decentrato dell' agricoltura di Viterbo i fondi per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dal decreto - legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito nella legge 19 novembre 1987, n. 470. >>. Art. 9 1. Il primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 12, e' sostituito dal seguente: << 1. Per l' applicazione della presente legge e' autorizzata, per l' intero arco di tempo relativo alla durata delle provvidenze ivi previste, la spesa complessiva di L. 8.000 milioni da imputare sul capitolo di bilancio n. 11781 di nuova istituzione cosi' denominato: " Interventi straordinari relativi al nubifragio del viterbese verificatosi nell' autunno dell' anno 1987." >>. 2. Dopo il terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 12, vengono aggiunti i seguenti due commi: << 4. La quota del predetto stanziamento, destinata all' ammortamento delle rate in scadenza negli anni successivi a quello in corso, sara' trasferita ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi in ragione delle obbligazioni che giungeranno in scadenza. 5. E' facolta' dei soggetti beneficiari della presente legge chiedere l' attualizzazione dei prestiti che saranno concessi. >>. Art. 10 1. La legge regionale 31 dicembre 1987, n. 62, e' abrogata. Art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Il concorso regionale negli interessi di cui alla legge regionale 23 febbraio 1988, n. 12, cosi' come modificata dalla presente legge, si estende anche ai prestiti annuali o quinquennali gia' erogati dagli enti od istituti di credito agli agricoltori singoli od associati destinatari delle norme sopra citate, con le seguenti modalita': a) per i prestiti annuali il concorso sugli interessi e' liquidato direttamente dalla regione agli agricoltori singoli od associati beneficiari, previa dichiarazione degli enti od istituti di credito attestante l' ammontare degli interessi pagati; b) per i prestiti quinquennali si osservano le modalita' di cui alla lettera a) rispettivamente agli interessi gia' pagati prima della data di entrata in vigore della presente legge di modificazione ed integrazione, mentre relativamente alle operazioni di rinnovo si applicano le modalita' di cui alla legge regionale 23 febbraio 1988, n. 12, cosi' come modificata ed integrata dalla presente legge. Art. 12 1. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui alle leggi regionali 9 gennaio 1988, n. 3 e n. 4 e 23 febbraio 1988, n. 12, cosi' come modificate dalla presente legge, dalla determinazione dell' ammontare del danno subito deve essere detratto eventuale indennizzo corrisposto da parte di societa' assicuratrici per le medesime finalita'. Art. 13 1. Le domande eventualmente gia' presentate per beneficiare delle provvidenze di cui alle leggi regionali 9 gennaio 1988, n. 3 e n. 4 e 23 febbraio 1988, n. 12, prima dell' entrata in vigore della presente legge di modifica ed integrazione delle stesse, debbono esser reiterate complete della documentazione e con le modalita' contenute nella presente legge. Art. 14 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |