Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto1986, n. 30, avente ad oggetto: "Interventi creditizi in favore degli allevatori laziali per sopperire ai danni sofferti per la prolungata siccita'".

Numero della legge: 58
Data: 12 dicembre 1987
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/1987

L.R. 12 Dicembre 1987, n. 58
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto1986, n. 30, avente ad oggetto: "Interventi creditizi in favore degli allevatori laziali per sopperire ai danni sofferti per la prolungata siccita'".

(Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1987, n. 36)


Art. 1

1. L' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 30, e' sostituito dal seguente:

<< Art. 1.

1. La Regione, al fine di sostenere gli allevamenti laziali in crisi per i danni sofferti in conseguenza della prolungata siccita' verificatasi nel periodo estivo dell' anno 1985, eroga un concorso nel pagamento degli interessi relativi ai prestiti di conduzione straordinaria in alternativa al credito di esercizio ordinario di cui alla legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10.

2. Il concorso e' pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero dell' agricoltura ai sensi della vigente legislazione nazionale e la quota a carico dell' allevatore fissata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.

3. Il concorso e' concesso sui prestiti per un massimo di L. 100.000 per ogni capo ovino o caprino e di lire 400.000 per ogni capo bovino, bufalino ed equino. >>.


Art. 2

1. L' articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 30, viene cosi' modificato:
a) al primo comma, dopo la parola << i prestiti >> viene soppressa la parola << triennali >> e dopo le parole << beni immobili >>, la parola << sono >> e' sostituita dalle parole << possono essere >>;
b) al secondo comma, dopo le parole << procedure di riscossione coattiva >> vanno aggiunte le parole << sui beni acquisiti contrattualmente in garanzia >>.


Art. 3

1. L' articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 30, e' sostituito dal seguente:

<< Art. 3.

1. Le domande per le richieste di finanziamento per le operazioni di credito di cui alla presente legge, dovranno essere presentate ai settori decentrati dell' agricoltura competenti per territorio, che rilasceranno i relativi nulla - osta.

2. La Regione assicura il concorso negli interessi per tre anni consecutivi, che sara' liquidato annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base dei rendiconti degli istituti mutuanti. >>.


Art. 4

1. Nel secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 30, l' indicazione << esercizio 1986 >> e' sostituita da << esercizio 1987 >>.

2. Il terzo comma dell' articolo 4 della predetta legge e' sostituito dal seguente:

<< 3. Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente comma graveranno sullo stanziamento gia' iscritto al capitolo n. 01317 del bilancio 1987. >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.