Integrazione della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5,avente per oggetto: << Prevenzione degli incendi nei boschied interventi per la ricostituzione boschiva. >>

Numero della legge: 61
Data: 17 settembre 1984
Numero BUR: 27
Data BUR: 29/09/1984

L.R. 17 Settembre 1984, n. 61
Integrazione della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5,avente per oggetto: << Prevenzione degli incendi nei boschied interventi per la ricostituzione boschiva. >>

(Pubblicata nel B.U. 29 settembre 1984, n. 27)


ARTICOLO UNICO

Alla legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5, viene aggiunto il seguente articolo:

<< Art. 12

- Per il pagamento delle spese inerenti agli interventi di prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi nei boschi, di cui alla presente legge ed all' articolo 2 del relativo regolamento di applicazione 27 marzo 1975, n. 2, in deroga a quanto disposto dall' articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, le aperture di credito a favore degli ispettorati forestali possono essere autorizzate per l' importo complessivo assegnato con ogni singola deliberazione >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.