L.R. 17 Settembre 1984, n. 61 |
Integrazione della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5,avente per oggetto: << Prevenzione degli incendi nei boschied interventi per la ricostituzione boschiva. >>
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(Pubblicata nel B.U. 29 settembre 1984, n. 27) ARTICOLO UNICO Alla legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5, viene aggiunto il seguente articolo: << Art. 12 - Per il pagamento delle spese inerenti agli interventi di prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi nei boschi, di cui alla presente legge ed all' articolo 2 del relativo regolamento di applicazione 27 marzo 1975, n. 2, in deroga a quanto disposto dall' articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, le aperture di credito a favore degli ispettorati forestali possono essere autorizzate per l' importo complessivo assegnato con ogni singola deliberazione >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |