Riapertura dei termini previsti dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 67, concernente: "Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale".

Numero della legge: 12
Data: 17 marzo 1986
Numero BUR: 10
Data BUR: 10/04/1986

L.R. 17 Marzo 1986, n. 12
Riapertura dei termini previsti dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 67, concernente: "Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale".

(Pubblicata nel B.U. 10 aprile 1986, n. 10)


Art. 1

Per il personale che si trovi nelle condizioni di cui agli articoli seguenti, sono riaperti i termini previsti dall' articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1979, numero 67.


Art. 2

Il precedente articolo 1 si applica al personale contemplato dall' articolo 3 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 67, che abbia presentato tempestivamente la sola istanza di riscatto dei servizi pregressi ai fini del trattamento previdenziale, e sempreche' la istanza predetta non sia stata accolta dall' INADEL (istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali) ovvero che il relativo provvedimento di accoglimento sia stato revocato.


Art. 3

La domanda con la quale l' interessato dichiari di optare per la rifusione ai sensi degli effetti previsti dall' articolo 3 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 67, dovra' essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nei casi di decesso, in attivita' di servizio o di quiescenza del personale interessato, della riapertura dei termini prevista dalla presenta legge potranno avvalersi gli aventi diritto.
Nei casi in cui l' interessato o gli aventi diritto abbiano comunicazione del provvedimento negativo dell' INADEL (istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali), in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui al primo comma del presente articolo decorrono dalla data di comunicazione del provvedimento negativo dello INADEL.


Art. 4

La legge regionale 4 settembre 1979, n. 67, va interpretata nel senso che le norme in essa previste non si applicano al personale che cessa dal servizio per passaggio alle dipendenze di enti tenuti ad iscrivere il proprio personale all' INADEL (istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali) od all' ENPAS (ente nazionale previdenza ed assistenza dipendenti statali).


Art. 5

Le somme introitate dalla Regione per effetto della presente legge sono accertate al capitolo di entrata numero 02430 con la denominazione << Versamenti effettuati dal personale dipendente per riscatto di servizi ai fini previdenziali >>, del bilancio regionale dell' anno finanziario 1986 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.