Rifinanziamento per l' esercizio finanziario 1978 e modifiche alla legge regionale 11 settembre 1976, n. 48, concernente il finanziamento delle opere di ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio degli ospedali.

Numero della legge: 55
Data: 18 settembre 1978
Numero BUR: 29
Data BUR: 20/10/1978

L.R. 18 Settembre 1978, n. 55
Rifinanziamento per l' esercizio finanziario 1978 e modifiche alla legge regionale 11 settembre 1976, n. 48, concernente il finanziamento delle opere di ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio degli ospedali.





Art. 1

Per le finalita' previste dalla legge regionale 11 settembre 1976, n. 48, relativa al finanziamento delle opere di ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio degli ospedali, e' autorizzata per l' esercizio finanziario 1978 la spesa di L. 3.000 milioni in termini di competenza e di L. 500 milioni in termini di cassa.
Tale somma viene iscritta nel cap. 207253 concernente le spese per il finanziamento delle opere di ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio che si rendano indispensabili per la funzionalita' degli ospedali.
All' onere relativo si provvede riducendo di pari importo il cap. 207250, concernente il fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi, delle somme, rispettivamente, di L. 3.000 milioni in termini di competenza e di L. 500 milioni in termini di cassa.
In conseguenza delle suddette variazioni si provvedera' ad apportare le corrispondenti modificazioni al bilancio pluriennale 1978- 1981, area progettuale 0300. Per gli esercizi successivi sara' provveduto alla quantificazione delle spese occorrenti mediante leggi di bilancio.


Art. 2

L' art. 3 della legge regionale 11 settembre 1976, n. 48, viene cosi' modificato:
<< La Giunta regionale, su proposta dell' assessore alla sanita' d' intesa con l' assessore ai lavori pubblici, sentita la competente commissione consiliare, provvede, con propria deliberazione, a ripartire tra gli enti ospedalieri i fondi indicati nel precedente art. 1, per il finanziamento delle opere di cui alla presente legge, tenuto conto degli obiettivi di programmazione sanitaria di cui all' art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7, ed in base alle specifiche e comprovate esigenze dei singoli ospedali >>.



Art. 3

Il primo e sesto comma dell' art. 4 della legge regionale 11 settembre 1976, n. 48, vengono cosi' modificati: Primo comma: << I finanziamenti di cui al precedente articolo sono concessi con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' assessorato ai lavori pubblici di intesa con l' assessorato alla sanita' >>; Sesto comma: << L' erogazione ai singoli enti ospedalieri delle somme attribuite ai sensi del primo comma del presente articolo e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su richiesta degli enti medesimi, indirizzata all' assessorato ai lavori pubblici e corredata della documentazione idonea a comprovare la regolare esecuzione dei lavori >>.



Art. 4

Gli articoli 2 e 7 della legge regionale 11 settembre 1976, n. 48, vengono soppressi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 18 settembre 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 15 settembre 1978.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.