L.R. 09 Ottobre 1996, n. 40 |
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO AGROMETEOROLOGICO DELLAREGIONE LAZIO (SIARL).
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(Pubblicata nel B.U. 19 ottobre 1996, n. 29, S.O. n. 1) Art. 1 (Oggetto) 1. La Regione, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, e successive modificazioni, nonche' ad integrazione della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, e successive modificazioni, istituisce il Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio di seguito denominato "SIARL". Art. 2 (Finalita' del SIARL) 1. Il SIARL e' il servizio attraverso il quale la Regione promuove, programma e coordina attivita' permanenti di acquisizione, elaborazione e diffusione di dati ed informazioni di carattere agrometeorologico, al fine di: a) razionalizzare le operazioni agricole e favorire l'adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale; b) elaborare previsioni metereologiche a scala locale; c) disporre di elementi conoscitivi per la programmazione delle attivita' agricole; d) valutare l'attitudine colturale delle diverse zone agrarie. Art. 3 (Attivita' del SIARL) 1. Le attivita' svolte dal SIARL sono: a) costituzione e gestione della rete agrometeorologica; b) acquisizione, validazione, archiviazione, elaborazione e diffusione dei dati meteoclimatici; c) costituzione e gestione della banca dati agrometeorologici compreso il recupero delle serie storiche dei dati meteorologici prodotti anche da altri organismi pubblici e privati; d) attivazione di collegamenti con strutture fornitrici e fruitrici di dati ed informazioni di carattere meteoclimatico e con strutture aventi competenza in materia di organizzazione e gestione di archivi connessi al sistema informativo del mondo agricolo; e) previsione degli eventi meteorologici anche tramite collegamenti satellitari ed utilizzo di radar; f) sperimentazione delle innovazioni tecnologiche in agrometeorologia; g) promozione, formazione ed aggiornamento in materia di agrometeorologia; h) rilevazione dei dati bioagronomici e realizzazione dei giardini fenologici; i) elaborazioni agronomiche correlate ai dati meteorologici e loro relativa diffusione; l) studi pedo-agronomici, verifiche agronomiche dei modelli previsionali, produzione di carte tematiche anche tramite telerilevamento satellitare. 2. Il SIARL svolge, altresi', ogni altra attivita' connessa a quelle individuate al comma 1. Art. 4 (Organizzazione del SIARL) 1. Le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) sono svolte a livello centrale dalla struttura competente in materia di agrometeorologia dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla legge regionale n. 2 del 1995 e, a livello decentrato, attraverso le strutture periferiche dell'agenzia stessa. 2. Le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), i), e l) sono svolte a livello centrale dalla struttura competente in materia di agrometeorologia dell'assessorato sviluppoo del sistema agricolo e del mondo rurale ed a livello decentrato dalle strutture periferiche dell'assessorato stesso competenti in materia di assistenza tecnica. 3. Il finanziamento delle attivita' di cui al comma 1 grava sul fondo di dotazione annuale di gestione previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 1995. 4. Il finanziamento delle attivita' di cui al comma 2 grava sui capitoli di cui all'articolo 7. Art. 5 (Piano regionale del SIARL) 1. In armonia con le indicazioni della programmazione generale e settoriale della Regione, al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' previste dalla presente legge e di garantire il collegamento e l'interazione tra le diverse attivita' del Servizio, il Consiglio regionale approva il piano triennale del SIARL. 2. Sulla base degli indirizzi formulati nel piano triennale di cui al comma 1, l'ARSIAL, per le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), e g), predispone il piano annuale degli interventi nell'ambito del programma annuale di attivita' previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 2 del 1995 e, per le attivita' di cui allo stesso articolo 3, comma 1, lettere h), i) ed l), la Giunta regionale approva entro il 30 novembre di ogni anno il piano annuale degli interventi. Art. 6 (Convenzioni) 1. Per la realizzazione e la gestione del SIARL, la Regione e/o l'ARSIAL possono stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle previsioni dei piani di cui all'articolo 5 ed ai sensi della normativa vigente. Art. 7 (Norma finanziaria) 1. L'onere per le spese correnti, relative alle attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), i) ed l) della presente legge, per l'anno 1996 e' determinato in lire 50 milioni che viene iscritto nel capitolo n. 21430 che si istituisce nel bilancio 1996 con la seguente denominazione: "Spese per la gestione delle attivita' agronomiche del SIARL". 2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di lire 50 milioni iscritto al capitolo n. 29001 del bilancio 1996 - elenco 4 lettera d): "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi, relativo alle spese correnti". 3. L'onere per le spese in conto capitale, relative alle attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), i) ed l) della presente legge, e' determinato in lire 50 milioni per l'anno 1996, lire 100 milioni per l'anno 1997, lire 100 milioni per l'anno 1998 che viene iscritto per il 1996 nel capitolo di nuova istituzione n.21431 con la seguente denominazione: "Spese per la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo delle attivita' agronomiche del SIARL". 4. Alla copertura finanziaria si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti triennali per complessive lire 250 milioni iscritti al capitolo n. 29002 - elenco 4 lettera b) del bilancio 1996: "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi, relativo alle spese in conto capitale". Art. 8 (Dichiarazione di urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |