Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, concernente:"Norme per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario".

Numero della legge: 40
Data: 29 ottobre 1992
Numero BUR: 31
Data BUR: 10/11/1992

L.R. 29 Ottobre 1992, n. 40
Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, concernente:"Norme per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario".




Art. 1

1. L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14 e' sostituito dal seguente:

"Al presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, compete una indennita' mensile pari, per il presidente stesso, a quella stabilita, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 7, per il presidente del consiglio di amministrazione e, per i restanti componenti, all'ottanta per cento di quella stabilita per il presidente del medesimo collegio, oltre al rimborso delle spese di viaggio".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.