L.R. 29 Ottobre 1992, n. 40 |
Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, concernente:"Norme per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario".
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Art. 1 1. L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14 e' sostituito dal seguente: "Al presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, compete una indennita' mensile pari, per il presidente stesso, a quella stabilita, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 7, per il presidente del consiglio di amministrazione e, per i restanti componenti, all'ottanta per cento di quella stabilita per il presidente del medesimo collegio, oltre al rimborso delle spese di viaggio". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |