L.R. 22 Febbraio 1985, n. 21 |
Interventi per garantire l'accessibilita' a mezzi di trasporto pubblico da parte dei disabili.
|
(Pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1985, n. 5, S.O. n. 2) Art. 1 (Finalita') In attesa di provvedimenti legislativi statali atti a garantire i diritti costituzionali dei cittadini disabili ed in attuazione dei principi fissati dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, la Regione Lazio promuove iniziative sperimentali per favorire la libera circolazione delle persone con grave difficolta' di deambulazione sui mezzi di trasporto pubblici e di uso pubblico. Art. 2 (Programmi sperimentali pluriennali su scala provinciale per l' abbattimento delle barriere architettoniche nei mezzi pubblici di competenza dei comuni) Per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 1 la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi degli uffici delle amministrazioni provinciali, sentiti i comuni, formula programmi sperimentali pluriennali su scala provinciale volti a rendere accessibili alle persone interessate una quota parte degli automezzi in servizio e di quelli di nuova acquisizione di competenza dei comuni. Il programma sperimentale concernente il comune di Roma sara' formulato dalla Giunta regionale d' intesa con il comune medesimo. Nei programmi di cui ai precedenti commi dovra' essere altresi' prevista la possibilita' di convenzionamenti dei comuni al fine di consentire la predisposizione e l' uso di taxi in favore delle persone di cui al precedente articolo 1. Detti programmi sperimentali comprenderanno prime norme per la disciplina della fruizione dei mezzi di trasporto da parte dei disabili. I programmi sperimentali pluriennali di cui ai precedenti commi sono formulati sulla base delle disponibilita' del bilancio regionale, con riferimento anche ai capitoli di spesa concernenti l' assegnazione ai comuni, a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di assistenza pubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, interventi aggiuntivi per l' attuazione dell' assistenza scolastica, del diritto allo studio e dell' educazione permanente, oltre che al capitolo di spesa di cui al successivo articolo 6, primo comma. I programmi sperimentali sono approvati dalla Giunta regionale sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti. Art. 3 (Programma sperimentale per l' abbattimento delle barriere architettoniche nei mezzi pubblici di trasporto extraurbano) Per i fini di cui al precedente articolo 1, le aziende per il trasporto pubblico extraurbano, a titolo sperimentale in considerazione delle difficolta' di ordine normativo - finanziario, provvederanno, nell' arco di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rendere accessibili alle persone predette, non meno del 5 per cento degli automezzi di nuova acquisizione. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende medesime presenteranno alla Giunta regionale un programma di acquisizione dei nuovi automezzi dal quale si evinca il numero di quelli che annualmente potranno essere attrezzati per le finalita' di cui al precedente articolo 1 ed il conseguente maggior costo annuo. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti, valutera' il programma e determinera' la misura annua del concorso regionale nella spesa, anche in relazione ai costi evidenziati. Gli adempimenti regionali di cui al presente articolo saranno assunti concordemente dagli Assessori regionali per gli enti locali e per i trasporti. Art. 4 (Segnalazioni sonore per i cittadini non vedenti ) Per facilitare ai cittadini non vedenti l' uso dei mezzi pubblici di trasporto e' fatto obbligo alle aziende di trasporti urbani ed extraurbano di dotare i mezzi di nuovo acquisto di idoneo impianto microfonico per la segnalazione sonora delle fermate, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 5 (Definizione delle norme regolamentari) Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali ed i comuni interessati, propone al Consiglio regionale l' approvazione di norme regolamentari che disciplinino le modalita' e le condizioni per il migliore utilizzo degli automezzi nonche' di ogni altro criterio regolamentare che si rendesse necessario. Art. 6 (Finanziamento degli interventi sperimentali ) Per il finanziamento degli interventi sperimentali di cui al precedente articolo 2 e' istituito nel bilancio regionale apposito capitolo di spesa denominato: << Interventi finanziari regionali per l' abbattimento delle barriere architettoniche nei mezzi pubblici di competenza dei comuni >>. Per il finanziamento degli interventi sperimentali di cui al precedente articolo 3, e' istituito nel bilancio regionale apposito capitolo di spesa denominato: << Interventi finanziari regionali per l' abbattimento delle barriere architettoniche nei mezzi pubblici di trasporto extraurbano >>. Con leggi di bilancio sara' determinato il concorso finanziario regionale annuale e poliennale per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. Art. 7 (Dichiarazione di urgenza) La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |