Rifinanziamento della legge regionale n. 11 del 24 gennaio 1977 relativa al contributo straordinario per le spese di gestione alle comunita' montane.

Numero della legge: 18
Data: 6 marzo 1979
Numero BUR: 8
Data BUR: 20/03/1979

L.R. 06 Marzo 1979, n. 18
Rifinanziamento della legge regionale n. 11 del 24 gennaio 1977 relativa al contributo straordinario per le spese di gestione alle comunita' montane.




Art. 1

Per sopperire alle spese di gestione per il 1978 e' concesso a ciascuna comunita' montana un contributo straordinario nella seguente misura:
I comunita' montana L. 12.643.000
II comunita' montana L. 16.162.000
III comunita' montana L. 13.167.000
IV comunita' montana L. 19.339.000
V comunita' montana L. 26.893.000
VI comunita' montana L. 23.021.000
VII comunita' montana L. 21.084.000
VIII comunita' montana L. 17.927.000
IX comunita' montana L. 24.443.000
X comunita' montana L. 33.953.000
XI comunita' montana L. 17.927.000
XII comunita' montana L. 25.492.000
XIII comunita' montana L. 32.007.000
XIV comunita' montana L. 26.551.000
XV comunita' montana L. 22.506.000
XVI comunita' montana L. 21.619.000
XVII comunita'montana L. 21.266.000
per un totale di L. 376.000.000.
La misura del contributo concesso a ciascuna comunita' montana e' costituita da:
una quota fissa di L. 10 milioni;
una somma pari:
al quaranta per cento del rimanente importo in relazione al numero dei comuni di ogni comunita' montana;
al sessanta per cento dello stesso importo in base alla superficie montana.


Art. 2

La spesa di L. 376 milioni, necessaria per la concessione del contributo di cui al precedente articolo 1, sara' iscritta, in termini di competenza, al capitolo n. 529001 (Contributo straordinario alle comunita' montane per le spese di gestione) del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1979.
La copertura finanziaria della suddetta spesa di L. 376 milioni e' costituita da una corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto al capitolo n. 529150 del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1978.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni al bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1979, disposte dal primo comma del presente articolo.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.