L.R. 06 Marzo 1979, n. 18 |
Rifinanziamento della legge regionale n. 11 del 24 gennaio 1977 relativa al contributo straordinario per le spese di gestione alle comunita' montane.
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Art. 1 Per sopperire alle spese di gestione per il 1978 e' concesso a ciascuna comunita' montana un contributo straordinario nella seguente misura: I comunita' montana L. 12.643.000 II comunita' montana L. 16.162.000 III comunita' montana L. 13.167.000 IV comunita' montana L. 19.339.000 V comunita' montana L. 26.893.000 VI comunita' montana L. 23.021.000 VII comunita' montana L. 21.084.000 VIII comunita' montana L. 17.927.000 IX comunita' montana L. 24.443.000 X comunita' montana L. 33.953.000 XI comunita' montana L. 17.927.000 XII comunita' montana L. 25.492.000 XIII comunita' montana L. 32.007.000 XIV comunita' montana L. 26.551.000 XV comunita' montana L. 22.506.000 XVI comunita' montana L. 21.619.000 XVII comunita'montana L. 21.266.000 per un totale di L. 376.000.000. La misura del contributo concesso a ciascuna comunita' montana e' costituita da: una quota fissa di L. 10 milioni; una somma pari: al quaranta per cento del rimanente importo in relazione al numero dei comuni di ogni comunita' montana; al sessanta per cento dello stesso importo in base alla superficie montana. Art. 2 La spesa di L. 376 milioni, necessaria per la concessione del contributo di cui al precedente articolo 1, sara' iscritta, in termini di competenza, al capitolo n. 529001 (Contributo straordinario alle comunita' montane per le spese di gestione) del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1979. La copertura finanziaria della suddetta spesa di L. 376 milioni e' costituita da una corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto al capitolo n. 529150 del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1978. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni al bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1979, disposte dal primo comma del presente articolo. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |