Abrogazione dello statuto dell' IRSPEL (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) approvato con legge regionale n. 15 del 1974 e modificato con leggi regionali n. 16 del 1974 e n. 60 del 1983 ed approvazione del nuovo statuto.

Numero della legge: 13
Data: 17 marzo 1986
Numero BUR: 10
Data BUR: 10/04/1986

L.R. 17 Marzo 1986, n. 13
Abrogazione dello statuto dell' IRSPEL (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) approvato con legge regionale n. 15 del 1974 e modificato con leggi regionali n. 16 del 1974 e n. 60 del 1983 ed approvazione del nuovo statuto.

(Pubblicata nel B.U. 10 aprile 1986, n. 10)



Art. 1

Lo statuto dell' IRSPEL (istituto regionale di studio e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) approvato con legge regionale 18 febbraio 1974, n. 15 e modificato con le successive leggi regionali 18 febbraio 1974, n. 16 e 16 settembre 1983, n. 60, e' abrogato e sostituito dal testo allegato che fa parte integrante della presente legge.


Art. 2

Fino all' elezione degli organi secondo le norme della presente legge, restano in carica, a tutti gli effetti, gli organi operanti il 31 dicembre 1984.


Art. 3

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1986, N. 13 CONCERNENTE:

<< ABROGAZIONE DELLO STATUTO DELL' IRSPEL (ISTITUTO REGIONALE DI STUDI E RICERCHE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E
TERRITORIALE DEL LAZIO) APPROVATO CON LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 1974 E MODIFICATO CON LEGGI REGIONALI N. 16 DEL 1974 E N. 60 DEL 1983 ED APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO >>.
Statuto dell' IRSPEL.



ATTO ALLEGATO


Art. 1
(Denominazione e sede)

L' IRSPEL (istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio), costituito a norma dell' articolo 47 dello Statuto della Regione Lazio, ha sede in Roma.


Art. 2
(Finalita')

L' Istituto, che e' organo di consulenza tecnica della Regione aperto agli altri soggetti della programmazione democratica regionale, ha per finalita':
a) espletare gli studi e le ricerche utili alla preparazione del programma di sviluppo regionale e della sua attuazione, nonche' alla redazione e verifica dei piani territoriali e di programmi di sviluppo globali o settoriali, relativi a tutto od a parte del territorio regionale;
b) effettuare indagini e ricerche per lo svolgimento dell' attivita' normativa ed amministrativa della Regione;
c) raccogliere, in forma organica, la documentazione statistica e non statistica, su tutti i fenomeni economici, demografici e sociali della Regione, mediante la costituzione di una banda dei dati;
d) fornire informazioni, dati ed apporti specialistici agli enti locali, alle organizzazioni ed alle forze sociali di cui all' articolo 47, secondo comma, dello Statuto della Regione Lazio, secondo il principio della pubblicizzazione dei lavori dell' istituto;
e) svolgere qualsiasi altro incarico di lavoro, di ricerca e di studio che la Regione riterra' di affidargli;
f) collaborare con l' ISPE (istituto di studi per la programmazione economica).
L' Istituto puo' assumere incarichi di studi e ricerche, nell' ambito delle finalita' di cui sopra, che ad esso siano affidati dagli enti pubblici e dagli organismi di cui all' articolo 47 dello Statuto regionale.
L' Istituto non ha scopi di lucro.


Art. 3
(Indirizzi delle ricerche)

Nell' ambito delle scelte politiche del Consiglio regionale l' istituto svolge la sua attivita' in piena autonomia scientifica. Esso opera valorizzando nel modo piu' ampio tutti gli apporti culturali, che possono provenire dalle universita' dalle istituzioni o da altri organismi culturali presenti nella Regione.
I rapporti tra l' istituto e la Regione Lazio sono tenuti, per quanto di sua competenza, dal Presidente della Giunta regionale, che puo' delegare l' assessore regionale preposto alla programmazione.


Art. 4
(Modalita' di svolgimento delle ricerche )

L' istituto svolge i compiti statutari avvalendosi delle proprie strutture operative.
Nei casi in cui, in relazione agli obiettivi posti dal programma di attivita' di cui al successivo articolo 11, si rilevi la esigenza di avvalersi di collaboratori particolarmente specializzati e qualificati per l' esecuzione di studi e ricerche, il consiglio di amministrazione puo' deliberare di conferire incarico di consulenza ad esperti o ad organismi esterni ai quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.
Il consiglio di amministrazione puo' altresi' deliberare di avvalersi di tecnici per l' esecuzione di specifiche ricerche, qualora l' istituto non disponga di personale idoneo e sufficiente.
Gli incarichi di cui ai precedenti commi sono conferiti per un tempo determinato nel rispetto dei principi e dei limiti di cui all' articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Le condizioni dell' incarico sono stabilite con la deliberazione di conferimento. Al soggetto incaricato deve essere richiesta l' accettazione di tali condizioni, salvo che non sia richiesta nella deliberazione la stipula di formale convenzione.
La deliberazione di conferimento dell' incarico determina il compenso spettante ai soggetti incaricati in relazione al lavoro loro affidato, salvo l' applicazione di tariffe professionali ove il carattere della prestazione lo consenta.


Art. 5
(Personale)

L' istituto si avvale di personale di ruolo assunto per pubblico concorso sulla base e nei limiti dell' organico dell' istituto. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale nonche' l' organico dell' istituto sono disciplinati da apposita legge regionale.


Art. 6
(Regolamento interno)

Il regolamento interno dell' istituto disciplina il funzionamento degli organi statutari e delle strutture operative nonche' gli aspetti dell' ordinamento del personale non riservati alla legge regionale.
Il suddetto regolamento e' deliberato dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale, ed e' sottoposto all' approvazione del Consiglio regionale.


Art. 7
(Organi dell' istituto)

Gli organi dell' istituto sono:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti. Sono organi consultivi:
a) la conferenza consultiva;
b) il comitato scientifico.
I predetti organi si rinnovano con l' elezione del Consiglio regionale e rimangono in carica fino all' insediamento dei nuovi organi.


Art. 8
(Presidente)

Il presidente e' eletto dal Consiglio regionale.
Egli ha la rappresentanza legale dell' istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione, la conferenza consultiva ed il comitato scientifico; cura l' esecuzione delle deliberazioni, coadiuvato dal direttore; sovrintendente a tutta l' attivita' dello istituto.


Art. 9
(Consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione dell' istituto e' costituito dal presidente e da otto membri eletti dal Consiglio regionale. L' elezione di cinque di tali membri avviene con le procedure previste dagli articoli 77- bis e seguenti del regolamento interno del Consiglio.
Gli altri tre membri devono essere rappresentanti delle forze sociali; a tale scopo le candidature previste dagli articoli citati nel precedente secondo comma relative alle nomine stesse devono essere presentate rispettivamente:
a) dalle confederazioni regionali dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentative;
b) dalle associazioni degli industriali, delle piccole e medie imprese e della cooperazione;
c) dalle associazioni regionali degli artigiani e dei commercianti maggiormente rappresentative.
Il Presidente del Consiglio regionale invita gli organismi di cui al precedente comma, lettere a), b) e c), a proporre unitariamente o disgiuntamente le proprie candidature assegnando loro un termine perentorio di quarantacinque giorni trascorso il quale, nel caso di carenza totale di candidature da parte degli organismi medesimi elencati sotto ogni singolo punto, avvia anche per tali candidature le procedure di cui al precedente secondo comma. In quest' ultima ipotesi deve essere comunque garantita l' articolazione delle rappresentanze come previsto nel presente articolo.
Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Alle sedute del consiglio partecipa con voto consultivo il direttore dell' istituto. Partecipa, altresi', un rappresentante del personale, designato dal personale stesso, con voto consultivo quando il consiglio delibera in materia di personale.


Art. 10
(Compiti del consiglio di amministrazione)

Al consiglio di amministrazione compete:
a) nominare, su proposta del presidente, un consigliere che lo sostituisca in caso di assenza od impedimento;
b) fissare le linee generali di attivita' e di ricerca dell' istituto, sulla base degli indirizzi politico - programmatici della Regione ed approvare il programma annuale e pluriennale di attivita', studi e ricerche da trasmettere alla Giunta regionale per il parere di conformita';
c) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, redatti in conformita' a quanto indicato negli articoli 17 e 44 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, nonche' la relazione annuale sull' attivita' dell' istituto;
d) approvare il regolamento interno e le relative modificazioni;
e) formulare proposte di studi e ricerche alla Regione, agli enti pubblici ed agli organismi indicati all' articolo 47 dello Statuto regionale;
f) nominare il direttore; bandire i concorsi per titoli o per esami per l' assunzione del personale di ruolo;
g) deliberare il ricorso agli esperti ed ai tecnici nonche' agli organismi esterni, sia pubblici che privati, di cui al precedente articolo 4;
h) approvare le convenzioni con le quali all' istituto vengono affidati incarichi di ricerca;
i) vigilare sullo svolgimento dei lavori affidati all' istituto;
l) deliberare in merito all' acquisizione, alienazione o modificazione dei beni immobili dell' istituto, autorizzare le spese e deliberare su tutto quanto occorre per il funzionamento dell' istituto.
Il consiglio di amministrazione puo' affidare al direttore alcune funzioni amministrative, stabilendo altresi' il limite massimo di spesa che questi puo' autorizzare.


Art. 11
(Programma di attivita')

Il consiglio di amministrazione predispone uno schema di programma annuale e pluriennale di attivita' che presenta, entro il 31 luglio di ciascun anno, ad una conferenza di programma, allo scopo di raccogliere indicazioni e pareri per la definizione dei programmi stessi.
Alla conferenza di programma sono chiamati a partecipare i rappresentanti degli organi della Regione e degli organismi di cui all' articolo 47 dello Statuto regionale. Essa e' aperta altresi' agli apporti del mondo scientifico e culturale.
Il consiglio di amministrazione, sulla base delle indicazioni e pareri raccolti, e sentiti il comitato scientifico e la conferenza consultiva, delibera il programma annuale e pluriennale di attivita', che invia alla Giunta regionale la quale, entro novanta giorni, esprime il parere di conformita' di cui al precedente articolo 10, sentita la competente Commissione consiliare permanente.
La deliberazione di approvazione del programma annuale e pluriennale di attivita' diviene esecutiva trascorso il termine di cui al comma precedente.
Le modificazioni del programma di attivita', che si rendessero necessarie nel corso della sua esecuzione, sono deliberate dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico, e sottoposte al parere della Giunta regionale che lo esprime con le stesse procedure di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo.


Art. 12
(Convocazione e deliberazione del consiglio di amministrazione )

Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza puo' essere convocato per telegramma o per fonogramma almeno ventiquattro ore prima della riunione.
Delibera a maggioranza, con la presenza di almeno il 60 per cento dei propri componenti.
In caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Il consiglio si riunisce quando lo stabilisce il presidente ovvero su richiesta di tre componenti del consiglio stesso o di due revisori dei conti.


Art. 13
(Collegio dei revisori dei conti)

Il collegio dei revisori dei conti e' costituito con decreto del presidente della Giunta regionale ed e' composto di tre membri effettivi e due supplenti.
Due revisori effettivi ed uno supplente sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato, gli altri componenti sono designati dall' assessore regionale preposto al bilancio e sono scelti tra i funzionari regionali.
I revisori eleggono nel loro seno il presidente.


Art. 14
(Compiti dei revisori dei conti)

Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla regolarita' amministrativa e contabile dell' istituto e riferisce in merito alla Giunta regionale.
Il collegio stesso esprime il parere sulla conformita' del bilancio preventivo e del conto consultivo alle norme di legge e statutarie e presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull' andamento amministrativo e contabile dell' istituto.
I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione.


Art. 15
(Conferenza consultiva, composizione, funzionamento e competenze)

La conferenza consultiva e' composta da:
a) da un rappresentante dell' associazione nazionale comuni d' Italia( ANCI);
b) da un rappresentante dell' unione delle province italiane ( UPI);
c) da un rappresentante dell' unione nazionale comunita' enti montani( UNCEM);
d) da un rappresentante dell' universita' degli studi della Regione;
e) da un rappresentante dell' unione regionale delle camere di commercio, industria e artigianato;
f) da tre rappresentanti delle confederazioni regionali dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentative;
g) da tre rappresentanti delle associazioni regionali degli artigiani maggiormente rappresentative;
h) da tre rappresentanti delle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative;
i) da tre rappresentanti delle associazioni regionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative;
l) da tre rappresentanti per le federazioni degli industriali, delle piccole e medie imprese e della cooperazione. Il Presidente della Giunta regionale invita gli organismi di cui sopra a designare i propri rappresentanti, fissando un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale devono pervenire le designazioni.
Trascorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale prende atto delle designazioni pervenute e dichiara costituita la conferenza consultiva, che funziona validamente con i soli membri fino ad allora designati, purche' si raggiunga almeno il 60 per cento del totale dei componenti della conferenza.
Qualora, invece, le designazioni pervenute non consentano la costituzione della conferenza cosi' come previsto nel comma precedente, provvede la Giunta regionale che si sostituisce agli organismi cui sono demandate le designazioni carenti.
La conferenza consultiva e' presieduta dal presidente dell' istituto ed e' convocata in sessione ordinaria dal presidente stesso ovvero su richiesta del consiglio di amministrazione.
La conferenza consultiva adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei votanti. In caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
Ad essa compete:
a) esprimere pareri di cui al precedente articolo 10, lettere b) e c);
b) formulare proposte di studi e ricerche;
c) adottare raccomandazioni per l' indirizzo dell' attivita' dell' istituto.
Fino a quando la conferenza consultiva non e' costituita, il consiglio di amministrazione delibera validamente anche in carenza dei pareri di cui al comma precedente.


Art. 16
(Comitato scientifico)

Il comitato scientifico e' composto da otto esperti di chiara fama, eletti dal consiglio regionale, oltre che dal presidente dell' istituto che lo presiede.
Il comitato scientifico e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
I compiti del comitato sono:
a) esprimere pareri in merito ai contenuti ed ai metodi degli studi e delle ricerche che siano ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione;
b) contribuire con pareri e proposte alla formulazione del programma di attivita';
c) esprimere pareri di cui al precedente articolo 10, lettere b) ed e), ed in generale su tutti gli studi e le ricerche dell' istituto.
Il comitato scientifico e' convocato dal presidente. Il direttore dell' istituto partecipa ai lavori del comitato.


Art. 17
(Direttore)

Il direttore dirige gli uffici dell' istituto. In particolare:
a) e' responsabile dell' applicazione del regolamento interno e del personale dell' istituto;
b) partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, della conferenza consultiva e del comitato scientifico svolgendo altresi' le funzioni di segretario di tali organi;
c) dirige e coordina l' attivita' tecnica ed amministrativa dell' istituto;
d) e' responsabile del buon funzionamento degli uffici dell' istituto.


Art. 18
(Scioglimento degli organi)

Il Consiglio regionale puo' sciogliere il consiglio di amministrazione in caso di inattivita' od irregolare funzionamento e procedere alla nomina di un commissario che dura in carica il tempo necessario per la ricostituzione dell' organo predetto, che deve avvenire, comunque, entro e non oltre sessanta giorni dall' esecutivita' della deliberazione di scioglimento.


Art. 19
(Finanziamento)

Il finanziamento dell' istituto e' assicurato dalla Regione Lazio mediante:
a) fondi per l' attivita' di gestione ordinaria e per il personale nonche' per la realizzazione del programma annuale di attivita';
b) contributi speciali per l' esecuzione delle ricerche e degli studi commessi all' istituto e non previsti dal programma ordinario di attivita'.
Al finanziamento concorrono anche le entrate derivanti dallo svolgimento dei compiti istituzionali connessi all' affidamento all' istituto di studi, ricerche ed altri incarichi da parte di organismi diversi dalla Regione.


Art. 20
(Bilancio)

L' esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo deve essere
approvato dal consiglio di amministrazione entro il 30 settembre dell' esercizio precedente a quello di riferimento ed il conto consultivo entro il 30 aprile dell' esercizio successivo a quello di riferimento e devono comunque essere trasmessi alla Regione assieme alla relazione di cui al precedente articolo 10, lettera c), almeno trenta giorni prima delle rispettive date di presentazione del bilancio e del conto consuntivo regionale al consiglio regionale.


Art. 21
(Indennita')

Le indennita' per il presidente, per i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti, nonche' degli organi consultivi dell' istituto sono fissate con legge regionale.


Art. 22
(Liquidazione)

Il Consiglio regionale puo' deliberare la liquidazione dell' istituto; in tal caso il patrimonio netto residuo e' attribuito alla Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.