L.R. 06 Novembre 1978, n. 66 |
Disposizioni per il passaggio ai comuni dei beni e del personale dei soppressi patronati scolastici e consorzi provinciali dei patronati scolastici.
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Art. 1 I consigli di amministrazione e le giunte esecutive dei patronati scolastici ed i consigli di presidenza dei consorzi provinciali dei patronati scolastici sono sciolti. I presidenti o commissari straordinari dei patronati scolastici e dei consorzi provinciali assumono la carica di commissari liquidatori. Nel caso in cui la carica di presidente risulti vacante per qualsiasi motivo, il commissario liquidatore e' nominato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. I commissari liquidatori svolgono le funzioni di ordinaria amministrazione ed assicurano la continuita' dei servizi di assistenza scolastica in atto, sino al termine dell' anno scolastico 1977/ 1978. I commissari liquidatori procedono alla ricognizione dei beni mobili ed immobili, dei servizi di assistenza scolastica e del personale dei patronati e loro consorzi, nonche' delle attivita' e passivita' degli stessi. In particolare: a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale del patronato o consorzio; alla elencazione e ricognizione dei beni, alla loro descrizione e catalogazione, nonche' alla identificazione dei beni patrimoniali, con la indicazione dei dati catastali e della provenienza; b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti; c) alla ricognizione dei conti consultivi non ancora approvati ed alla trasmissione dei medesimi all' ente locale competente ai sensi e per gli effetti dell' art. 7 della legge regionale 1Ø settembre 1972, n. 5; d) alla ricognizione dei servizi prestati dall' ente, accertando i mezzi con i quali si e' provveduto al finanziamento degli stessi nell' esercizio finanziario in corso. Art. 2 I beni mobili ed immobili dei patronati scolastici sono trasferiti al patrimonio dei rispettivi comuni. Agli stessi comuni sono trasferiti i rapporti giuridici facenti capo ai patronati scolastici. I beni mobili ed immobili dei consorzi provinciali dei patronati scolastici ed i rapporti giuridici facenti capo agli stessi sono trasferiti ai comuni, previa ripartizione da effettuarsi con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i comuni interessati, ad esclusione degli scuolabus che vengono trasferiti ai comuni che curano la gestione del servizio. Art. 3 Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dal ricevimento del provvedimento di nomina, il commissario liquidatore dovra' provvedere a tutti gli adempimenti riguardanti il trasferimento dei beni e del personale al comune. Art. 4 (Trasferimento del personale) Il personale di ruolo o con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i patronati scolastici alla data del 31 dicembre 1977 e' assegnato ai rispettivi comuni a decorrere dal 1Ø giugno 1978. All' inquadramento di detto personale nei ruoli organici dei comuni di destinazione, che avra' effetto dalla data di assegnazione di cui al comma precedente, si provvedera' con le modalita' che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978. Fino all' inquadramento di cui al comma precedente al personale stesso continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previsto dall' ordinamento di provenienza. Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione sara' iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza alla CPDEL (Cassa pensioni dipendenti enti locali) e all' INADEL (Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali). Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma, i comuni subentrano nella relativa titolarita' gia' facente capo agli enti estinti. Il commissario liquidatore e' tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti relativi al trasferimento del personale al comune. In particolare dovra' trasmettere allo stesso: a) l' elenco del personale in servizio, con specificazione del ruolo, qualifica e trattamento economico e previdenziale in atto; b) il regolamento dell' ente con annessa pianta organica del personale; c) i fascicoli personali di tutti i dipendenti trasferiti al comune nonche' la documentazione relativa alla posizione previdenziale e contributiva dei dipendenti. Il commissario liquidatore e' altresi' tenuto a trasmettere al comune, entro novanta giorni della definitiva approvazione della presente legge gli atti relativi agli eventuali rapporti di lavoro subordinato. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale in servizio presso i consorzi provinciali dei patronati scolastici; viene assegnato ai comuni previa ripartizione del personale stesso fra i comuni da effettuarsi di intesa fra Regione e comuni medesimi, con deliberazione della Giunta regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 6 novembre 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 4 novembre 1978. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |