L.R. 11 Luglio 1987, n. 41 |
Modifica della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4, concernente:"Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica".
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(Pubblicata nel B.U. 30 luglio 1987, n. 21) Art. 1 Il primo ed il secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4, sono cosi' sostituiti: << Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due membri supplenti, nominati dal Consiglio regionale. Il presidente del collegio dei revisori dei conti deve essere iscritto nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti >>. Art. 2 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi in carica dei consorzi di bonifica adeguano gli statuti alle disposizioni di cui al precedente articolo. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |