Modifica della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4, concernente:"Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica".

Numero della legge: 41
Data: 11 luglio 1987
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/1987

L.R. 11 Luglio 1987, n. 41
Modifica della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4, concernente:"Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica".

(Pubblicata nel B.U. 30 luglio 1987, n. 21)


Art. 1

Il primo ed il secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4, sono cosi' sostituiti:

<< Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due membri supplenti, nominati dal Consiglio regionale. Il presidente del collegio dei revisori dei conti deve essere iscritto nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti >>.


Art. 2

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi in carica dei consorzi di bonifica adeguano gli statuti alle disposizioni di cui al precedente articolo.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.