Modificazioni della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 52,concernente: "Interventi a favore della cooperazione agricola e delle aziende agricole per il consolidamentodelle passivita' onerose".

Numero della legge: 13
Data: 29 aprile 1996
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/1996

L.R. 29 Aprile 1996, n. 13
Modificazioni della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 52,concernente: "Interventi a favore della cooperazione agricola e delle aziende agricole per il consolidamentodelle passivita' onerose".






Art. 1

1. L'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1994, n.52 e' sostituito dal seguente:

Art.1
(Consolidamento passività)


1. Al fine di sostenere e favorire lo sviluppo della cooperazione nel settore agricolo, possono essere concessi alle cooperative e loro consorzi mutui straordinari ad ammortamento qundicennale assistiti dal concorso regionale negli interessi, per il consolidamento di passivita' onerose derivanti da investimenti aziendali gia' realizzati.

2. I mutui di cui al comma 1 possono essere concessi anche a favore delle aziende agricole singole per la trasformazione di passivita' onerose derivanti da investimenti aziendali gia' realizzati, al fine di favorirne lo sviluppo".



Art. 2

1. L'art. 4 della legge regionale 31 ottobre 1994 n.52 e' abrogato.



Art. 3

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 52 del 1994, è aggiunto il seguente:

"1-bis

Alle domande di cui al comma 1 deve essere allegato un piano operativo di sviluppo di durata quinquennale".


Art. 4

1. Il numero 3 del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1994, n.52 e' abrogato.


Art. 5

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1994, n.52 e' abrogata.


Art. 6
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.