L.R. 29 Aprile 1996, n. 13 |
Modificazioni della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 52,concernente: "Interventi a favore della cooperazione agricola e delle aziende agricole per il consolidamentodelle passivita' onerose".
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Art. 1 1. L'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1994, n.52 e' sostituito dal seguente: Art.1 (Consolidamento passività) 1. Al fine di sostenere e favorire lo sviluppo della cooperazione nel settore agricolo, possono essere concessi alle cooperative e loro consorzi mutui straordinari ad ammortamento qundicennale assistiti dal concorso regionale negli interessi, per il consolidamento di passivita' onerose derivanti da investimenti aziendali gia' realizzati. 2. I mutui di cui al comma 1 possono essere concessi anche a favore delle aziende agricole singole per la trasformazione di passivita' onerose derivanti da investimenti aziendali gia' realizzati, al fine di favorirne lo sviluppo". Art. 2 1. L'art. 4 della legge regionale 31 ottobre 1994 n.52 e' abrogato. Art. 3 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 52 del 1994, è aggiunto il seguente: "1-bis Alle domande di cui al comma 1 deve essere allegato un piano operativo di sviluppo di durata quinquennale". Art. 4 1. Il numero 3 del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1994, n.52 e' abrogato. Art. 5 1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1994, n.52 e' abrogata. Art. 6 (Dichiarazione di urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |