L.R. 20 Novembre 1989, n. 67 |
Programmi regionali d' interventi diretti al potenziamento dei servizi metroferrotramviari di trasporto di persone esercitati nel territorio del Lazio ed interventi specifici per il miglioramento ambientale nelle metropolitane di Roma.
|
(Pubblicata nel B.U. 09 dicembre 1989, n. 34) Art. 1 (Programmi annuali o pluriennali di interventi ) 1. La Regione, in relazione alla riconosciuta esigenza di incrementare la capacita' di trasporto offerta dai servizi pubblici esercitati su impianti fissi ed in considerazione della rilevanza che i collegamenti metroferrotramviari assumono per la realizzazione di un efficiente sistema integrato del trasporto di persone nel territorio regionale, definisce programmi annuali o pluriennali di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di funzionalita' ed al potenziamento dei servizi predetti, aggiuntivi rispetto a quelli realizzati con disponibilita' provenienti dallo Stato, dai soggetti concessionari o da altri enti. 2. Gli interventi regionali possono avere per oggetto: a) l' acquisto di materiale rotabile e di veicoli ausiliari; b) l' esecuzione di operazioni di revisione e di manutenzione del materiale rotabile e dei veicoli ausiliari; c) la costruzione, l' ammodernamento e la manutenzione di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di infrastrutture, di officine - deposito con relative sedi ed attrezzature. 3. I programmi annuali o pluriennali sono deliberati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale nei limiti delle dipsonibilita' a tale titolo iscritte nel bilancio regionale. I programmi predetti debbono essere redatti sulla base delle indicazioni del piano generale dei trasporti della Regione Lazio previsto dalla legge regionale 6 luglio 1987, n. 37 e, fintantoche' il piano stesso non sia stato approvato dal Consiglio regionale, sulla base delle indicazioni della segreteria tecnica del piano medesimo, di cui all' articolo 4 della citata legge regionale n. 37 del 1987. 4. I programmi di cui al precedente terzo comma debbono precisare: a) la scala di priorita' degli interventi da realizzare nonche' i requisiti di connessione e di coerenza degli interventi stessi con le iniziative in atto e con quelle prevedibili da parte dello Stato, dei soggetti concessionari dei servizi e di altri enti: b) la natura e le caratteristiche dell' intervento; c) per quanto attiene agli impianti fissi ed alle officine - deposito, la localizzazione di massima dell' intervento ed i vincoli infrastrutturali che esso comporta; d) il soggetto destinatario dei finanziamenti; e) la spesa complessiva ritenuta ammissibile, nonche' il titolo e la misura del contributo; f) le altre condizioni e limiti cui e' subordinato il contributo regionale. Art. 2 (Progetti degli interventi) 1. Sulla base delle indicazioni dei programmi annuali o pluriennali di cui al precedente art. 1, il soggetto destinatario del finanziamento regionale elabora il progetto dell' intervento, che deve contenere uno studio di fattibilita', un' analisi dei costi e dei benefici, un progetto di massima delle opere e delle fornitura da realizzare ed un piano finanziario nel quale siano indicate le risorse che concorrono con il contributo regionale, alla attuazione dell' intervento stesso e le relative coperture. 2. I progetti degli interventi sono approvati dalla Giunta regionale che dispone la concessione dei contributi. 3. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna programma annuale o pluriennale, con i provvedimenti potranno essere apportati, alla ripartizione degli stanziamenti per le finalita' individuate al secondo comma del precedente art. 1, i correttivi che si rendessero necessari in relazione a sopraggiunte, comprovate esigenze del settore del trasporto pubblico su impianti fissi nonche per l' obiettivo di garantire la rapida esecuzione degli interventi stessi e di realizzare, insieme, maggiore produttivita' della spesa in termini di efficienza e di economicita' dei servizi e tempestivita' nella erogazione dei fondi. Art. 3 (Esecuzione dei progetti) 1. Per l' esecuzione dei progetti degli interventi indicati al precedente articolo 2, il cui finanziamento sia interamente assicurato dallo stanziamento regionale, vigono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli: 2, secondo comma, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 48. 2. Per gli interventi per i quali la Regione provvede esclusivamente alla integrazione del finanziamento, debbono essere comunque osservate le norme recate dagli articoli 4 e 6 della predetta legge regionale n. 48 del 1988 rispettivamente per quanto attiene alle verifiche ed ai controlli sulla attuazione degli interventi stessi ed alle operazioni di collaudo dei lavori e delle forniture e per quanto concerne l' erogazione del contributo regionale. 3. Per quanto riguarda le opere, gli impianti e le attrezzature fisse eseguiti con i contributi di cui alla presente legge, essi saranno acquisiti al patrimonio dell' ente concedente, salvo la ripetizione da parte della Regione del loro valore sull' attualita' riferito alla quota realizzata con il contributo regionale in caso di liquidazione dell' indennita' di riscatto. 4. Per quanto riguarda i materiali rotabili e gli altri beni mobili acquistati con i contributi di cui alla presente legge, i soggetti destinatari dei contributi non possono alienarli senza il consenso dell' ente concedente e della Regione, espresso con deliberazione della Giunta regionale, con obbligo di reimpegno per le stesse finalita'. Art. 4 (Programma e progetti degli interventi per il triennio 1989- 1991) 1. Per le finalita' previste all' art. 1 della presente legge e' approvato, per il triennio 1989- 1991, il programma pluriennale di interventi risultante dall' allegata tabella A. 2. Al finanziamento del programma pluriennale predetto si provvedera' mediante utilizzazione delle disponibilita' di complessive lire 27.000 milioni, recate in ragione di lire 9.000 milioni per l' anno 1989 e di lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, dal capitolo 29822 lettere b), c) e d) del bilancio pluriennale della Regione Lazio 1989- 1991. 3. Per l' attuazione del programma pluriennale indicato al precedente primo comma sono altresi' approvati i progetti degli interventi risultanti dall' allegata tabella B, al cui finanziamento la Regione concorre, nei limiti della disponibilita' complessiva come sopra definita in lire 27.000 milioni, fino al 100% della relativa spesa. Art. 5 (Interventi per il miglioramento ambientale della metropolitana di Roma) 1. La Giunta regionale ' autorizzata a conferire all' ACoTraL (Azienda consortile trasporti laziali) un contributo fino a concorrenza di lire 10.000 milioni affinche' l' azienda medesima possa provvedere all' acquisto di veicoli di servizio a trazione elettrica per la manutenzione degli impianti ferroviari (armamento e linea aerea) nonche' di veicoli di servizio speciali per la pulizia delle gallerie. 2. La erogazione del contributo di cui al precedente comma e' disposta, a seguito di ordinanza del Presidente della Giunta regionale, nella misura del 20% della somma concessa sulla base di apposita domanda a firma del presidente dell' ACoTraL, corredata dei relativi atti progettuali e nella misura dell' ulteriore 70% alla presentazione degli atti di affidamento delle forniture, debitamente approvati dagli organi di controllo. Il residuo 10% e' erogato con le medesime modalita' dopo l' approvazione degli atti di collaudo. 3. Per le verifiche ed i controlli sull' attuazione degli interventi di cui al presente articolo nonche' per il collaudo delle relative forniture trovano applicazione le disposizioni previste dall' articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 48. 4. All' onere di spesa di lire 10.000 milioni si provvede con attingimento della somma corrispondente dal fondo globale iscritto al capitolo n. 29822, lettera h, elenco n. 4 allegato al bilancio per l' esercizio 1989. Art. 6 (Modificazioni e aggiunte) 1. Eventuali modificazioni, aggiunte e variazioni al programma degli interventi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sono approvati con deliberazioni del Consiglio regionale. Art. 7 (Norma finanziaria) 1. Per la realizzazione dei progetti degli interventi di cui al terzo comma del precedente articolo 4, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 27.000 milioni, in ragione di lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. 2. Al predetto onere di spesa di lire 9.000 milioni relativo all' anno 1989 si fara' fronte, in termini di competenza e di cassa, mediante prelievo delle somme corrispondenti dal fondo globale iscritto al capitolo n. 29822, lettere b), c) e d) del bilancio regionale per il medesimo esercizio. 3. Per la realizzazione del progetto di cui all' articolo 5 della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per il 1989. 4. Al predetto onere di spesa di lire 10.000 milioni, relativo all' anno 1989 si fara' fronte, in termini di competenza e di cassa, mediante prelievo delle somme corrispondenti dal fondo globale iscritto al capitolo n. 29822, lettera h), del bilancio regionale per il medesimo esercizio. 5. A tali fini sono istituiti nel bilancio regionale di previsione per l' anno 1989, i seguenti capitoli di spesa, con la denominazione e le disponibilita' appresso indicate: capitolo n. 09230 " Acquisto di materiale rotabile e interventi di revisione e manutenzione straordinaria sul materiale rotabile per i servizi metroferrotramviari; costruzione, ammortamento e ristrutturazione di impianti fissi e tecnologici " lire 9.000 milioni; capitolo n. 09231 " Interventi per il miglioramento ambientale della metropolitana di Roma " lire 10.000 milioni. 6. Alla copertura finanziaria della spesa relativa al precedente primo comma per i successivi esercizi 1990- 1991 si provvedera', annualmente nei limiti dello stanziamento previsto con il bilancio pluriennale 1989- 1991, con le rispettive leggi di bilancio. ALLEGATO Tabella A Programma pluriennale 1989- 1991 (articolo 4, primo comma) ATTO ALLEGATO Finalita' degli interventi: 1. Acquisto di materiale rotabile e di veicoli ausiliari per i servizi metroferrotramviari esercitati nel territorio regionale. Disponibilita' (in milioni di lire): // 1989 5.000 // 1990 5.000 // 1991 5.000. Destinatario: CTL( ACoTraL) Spesa ammissibile in milioni di lire 15.000. Misura del contributo regionale 100% Natura e caratteristiche dell' intervento: // Acquisto di tre unita' di trazione per il servizio extra urbano; // Ferrovia Roma - Civitacastellana - Viterbo. 2. Operazioni di revisione e di manutenzione del materiale e dei veicoli ausiliari per i servizi metroferrotramviari esercitati nel territorio regionale. Disponibilita' (in milioni di lire) // 1989 2.000 // 1990 2.000 // 1991 2.000 // Destinario: CTL( ACoTraL) Spesa ammissibile (in milioni di lire) 6.000 Misura del contributo regionale 100% Natura e caratteristiche dell' intervento: Revisione di elettromotrici della linea A della metropolitana di Roma 3. Costruzione, ammodernamento e manutenzione di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di infrastrutture, di officine - deposito con le relative sedi ed attrezzature per i servizi metroferrotramviari. Disponibilita' (in milioni di lire) // 1989 2.000 // 1990 2.000 // 1991 2.000. Destinatario: CTL( ACoTraL) Spesa ammissibile (in milioni di lire) 6.000 Natura e caratteristiche dell' intervento: // Ristrutturazione del deposito officina di Catalano (completamento) // Ferrovia Roma - Civitacastellana - Viterbo. Localizzazione di massima: Catalano( fraz. del comune di Civitacastellana - Viterbo). Tabella B Interventi da realizzare in attuazione del programma pluriennale 1990- 1991. (articolo 4, terzo comma) ATTO ALLEGATO Oggetto dell' intervento: acquisto di tre unita' di trazione per la ferrovia Roma - Civitacastellana - Viterbo (servizio extra urbano) Soggetto beneficiario CTL( ACoTraL) Finanziamento (in milioni) 15.000 Annualita' (in milioni) // 1989 5.000 // 1990 5.000 // 1991 5.000. Misura contributo regionale in percentuale 100% Descrizione intervento: // Le unita' di trazione, in composizione motrice piu' rimorchiata pilota( M + RP) deriveranno dal modello E 84 Firema Consortium in servizio sulla tratta urbana e realizzato con fondi ex legge n. 279/ 78; // Ciascuna, unita', che potra' essere integrata con altra rimorchiata e sara' equipaggiata con accoppiato automatici tali da rendere possibile la realizzazione di composizioni M + RP + RP + M, consentira' il trasporto di 348 passeggeri. Termini presunti di attuazione: // 1a unita': 24 mesi dal contratto // 2a unita': 26 mesi dal contratto // 3a unita': 27 mesi dal contratto. Oggetto dell' intervento: revisione elettromotrici MA della linea A della metropolitana di Roma. Soggetto beneficiario: CTL( ACoTraL) Importo finanziamenti (in milioni) // 1989 2.000 // 1990 2.000 // 1991 2.000. Misura contributo regionale in percentuale 100% Descrizione intervento: // a) Interventi di revisione generale su 21 elettromotrici con percorrenza superiore a 800.000 Km (Sulla cassa, sui carrelli, sull' equipaggiamento per l' eliminazione di componenti in amianto e per la' adeguamento a normativa tecnica emanata dopo la costruzione) // b) Interventi di revisione parziale su 15 elettromotrici con percorrenza di circa 400.000 Km (sui carrelli e sugli equipaggiamenti) Termini presunti di attuazione: // 1o anno 8 unita' // 2o anno 14 unita' // 3o anno 14 unita'. NOTA La ripartizione degli interventi tra revisione generale e revisione parziale potra' subire variazioni, con una piu' incidente utilizzazione del finanziamento per quelli di revisione generale, in rapporto ad aumenti di capacita' per lavorazioni da eseguirsi all' interno delle officine ACoTraL. Ristrutturazione del deposito - officina di Catalano della Ferrovia Roma - Civitacastellana - Viterbo. Soggetto beneficiario: CTL( ACoTraL) Importo finanziamenti (in milioni) 6.000 Annualita' (in milioni) // 1989 2.000 // 1990 2.000 // 1991 2.000. Misura contributo regionale in percentuale 100% Descrizione intervento: Intervento di completamento delle opere realizzate con finanziamento regionale di 2.160 milioni (leggi regionali n. 92/ 79 e n. 89/ 80). L' intervento (2o lotto funzionale) comprende la ultimazione del deposito - officina con i relativi impianti speciali e complessi (opere civili e attrezzature per i reparti corrozzeria, lamieristi, lavorazione casse, revisione macchine, tappezzeria e falegnameria) |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |