| L.R. 13 Febbraio 1974, n. 11 |
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Costituzione di un fondo di garanzia per mutui contratti da imprese artigiane.
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Art. 1 L' Amministrazione regionale istituisce sul proprio bilancio un << Fondo Regionale di Garanzia >>, con il quale puo' prestare garanzia fidejussoria, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell' art. 1944 del CC, per il pagamento del capitale e degli interessi dei mutui contratti - ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni - da imprese artigiane della Regione, iscritte agli Albi Provinciali previsti dall' art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, o da gruppi di dette imprese associate o consorziate nelle forme previste dall' art. 3 della stessa legge, con Istituti di credito convenzionati, sempre che i mutuatari non siano in grado di fornire agli Istituti mutuanti le garanzie da essi richiesti. La garanzia di cui al comma precedente puo' essere concessa per l' impianto, l' ampliamento e l' ammodernamento di laboratori, compreso l' acquisto di macchine ed attrezzi, nonche' la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessari in relazione alla caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura delle produzioni delle imprese medesime. Art. 2 Sulla base di apposite convenzioni da stipularsi fra la Regione Lazio ed Istituti di credito od Istituti assicurativi, da approvarsi dal Consiglio regionale, saranno stabilite le modalita' e le procedure per la utilizzazione del fondo di cui al precedente articolo. Art. 3 Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata per l' esercizio 1973, la spesa di L. 200 milioni. Le spese autorizzate e non impegnate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a norma dell' art. 36 del RD 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni. Art. 4 All' onere di L. 200 milioni, previsto dal precedente articolo per l' esercizio 1973, si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2982 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno. La spesa di lire 200 milioni gravera' su l' istituendo cap. 2802 con la seguente denominazione: << Fondo di garanzia per mutui contratti da imprese artigiane >>. Il Presidente della Giunta regionale, in conseguenza di quanto previsto nel comma precedente e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell' Assessore al Bilancio, l' occorrente variazione al bilancio regionale relativo all' anno 1973. Art. 5 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31, VI comma dello Statuto regionale, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 13 febbraio 1974 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 5 febbraio 1974. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |