Disciplina urbanistico - edilizia nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvato e nei comuni i cui strumenti urbanistici generali sono stati approvati prima dell' entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Misure di salvaguardia.

Numero della legge: 24
Data: 6 luglio 1977
Numero BUR: 19
Data BUR: 09/07/1977

L.R. 06 Luglio 1977, n. 24
Disciplina urbanistico - edilizia nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvato e nei comuni i cui strumenti urbanistici generali sono stati approvati prima dell' entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Misure di salvaguardia.






Art. 1

Nei comuni non dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati, l' edificazione a scopo residenziale fuori del perimetro dei centri abitati, definito ai sensi dell' art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, non puo' superare l' indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato di area edificabile su lotti minimi di metri quadrati 10.000; per le zone coperte da boschi, ancorche' percorse dal fuoco, l' anzidetto indice e' ridotto a metri cubi 0,001 per metro quadrato.
Le limitazioni di cui al comma precedente hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione e non si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di edifici ed impianti pubblici e di programmi per l' edilizia residenziale pubblica.


Art. 2

Nei comuni dotati di piano regolatore generale approvato che siano tenuti alla revisione del medesimo ai sensi dell' art. 2 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 32, fino all' approvazione della relativa variante l' edificazione a scopo residenziale nelle zone che nello strumento urbanistico sono classificate agricole o non hanno una specifica destinazione d' uso non puo' superare l' indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato su lotti minimi di metri quadrati 10.000, ovvero l' indice di metri cubi 0,001 per metro quadrato quando la zona sia coperta da boschi, ancorche' percorsa dal fuoco.


Art. 3

Nei comuni dotati di programma di fabbricazione approvato prima della data di entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, l' edificazione a scopo residenziale nelle zone classificate agricole o non aventi specifica destinazione d' uso in base al predetto strumento urbanistico non puo' superare l' indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato di area edificabile su lotti minimi di metri quadrati 10.000 e cio' fino all' entrata in vigore del piano regolatore generale alla cui formazione i comuni stessi sono obbligati ai sensi dell' art. 1 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 32.
Per le zone di cui al precedente comma coperte da bosco, ancorche' percorse dal fuoco, l' indice e' ridotto a metri cubi 0,001 per metro quadrato.


Art. 4

Nelle zone oggetto della salvaguardia di cui ai precedenti articoli puo' essere concesso, per le opere indispensabili alla conduzione agricola del fondo, un volume aggiuntivo rispetto a quello fissato dagli articoli stessi, non superiore a metri cubi 0,07 per metro quadrato di area edificabile. Tale volume aggiuntivo non e' ammesso nelle zone boschive, ancorche' percorse dal fuoco.
In caso di esigenze particolari legate a maggiore produttivita' o particolare coltura praticata dall' impresa agricola, potra' essere concesso un volume aggiuntivo superiore a quello previsto dal comma precedente, su delibera del consiglio comunale.
Il rilascio della concessione edilizia, su parere conforme degli ispettorati agrari provinciali, e' condizionato alla qualifica di imprenditore agricolo singolo o associato, nonche' alla accertata corrispondenza delle opere da costruire alle esigenze della conduzione dell' impresa agricola.


Art. 5

A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e fino all' emanazione del relativo provvedimento di approvazione, il sindaco, sentita la commissione edilizia comunale, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato.
A richiesta del sindaco e per il periodo suddetto il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all' interessato, puo' ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprieta' private che siano tali da compromettere o rendere piu' onerosa l' attuazione del piano.
Le sospensioni previste dai commi precedenti non possono essere protratte oltre cinque anni dalla data della deliberazione comunale di cui al primo comma.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai piani regolatori generali e ai piani particolareggiati adottati prima dell' entrata in vigore della presente legge, ancorche' i termini di salvaguardia previsti dalle precedenti disposizioni di legge siano gia' scaduti.


Art. 6

L' entrata in vigore della presente legge comporta la decadenza delle licenze o delle concessioni edilizie in contrasto con le norme della legge stessa, salvo che i lavori siano gia' stati iniziati e che i medesimi vengano completati entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge.
Agli effetti di cui sopra concretano l' inizio dei lavori l' impianto del cantiere e la esecuzione di opere effettivamente volte alla realizzazione della costruzione.


Art. 7

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale, ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 6 luglio 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 6 luglio 1977.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.