L.R. 24 Giugno 1980, n. 86 |
Integrazione dell' art. 3 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10.
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ARTICOLO UNICO All' articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, composto da 7 punti, viene aggiunto il seguente punto n. 8): << 8) predisporre programmi e gestire, con finanziamenti concessi dalla Regione ai sensi della legge regionale 6 aprile 1978, n. 14, iniziative di formazione professionale, per i lavoratori del settore agricolo >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |