Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1985, n. 3, alle disposizioni dell' art. 6 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, in materia di rivendite di quotidiani e periodici.

Numero della legge: 78
Data: 22 maggio 1985
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1985

L.R. 22 Maggio 1985, n. 78
Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1985, n. 3, alle disposizioni dell' art. 6 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, in materia di rivendite di quotidiani e periodici.

(Pubblicata nel B.U. 10 giugno 1985, n. 16)



Art. 1

L' ottavo ed il nono comma dell' articolo 6 della legge regionale 4 gennaio 1985, n. 3 sono sostituiti dai seguenti:

<< Nel caso di comprovato impedimento superiore ai sei mesi per malattia o per infortunio dei titolari di rivendite nei posti fissi, ovvero in caso di superamento dell' eta' pensionabile, e' ammessa la continuazione dell' esercizio a mezzo familiare od altro sostituto ed e' consentito, in deroga al divieto di cui al precedente quinto comma, l' affidamento in gestione a terzi.
Nei casi di impedimento dovuto a malattia od infortunio il titolare dovra' dimostrare con idonea documentazione tale stato e comunicare al sindaco, che dovra' disporre adeguati controlli, la durata di tale impedimento ed il soggetto al quale viene affidata la continuazione o la gestione dell' esercizio. L' affidamento della continuazione o della gestione dell' esercizio non potra' superare il periodo della malattia o dell' infortunio. >>.
Il penultimo comma dell' articolo 6 della legge regionale 4 gennaio 1985, n. 3, e' abrogato.


Art. 2

La lettera a) del terzo comma dell' articolo 14 della legge regionale 4 gennaio 1985, n. 3 e' sostituita dalla seguente:
<< a) affidi in gestione la rivendita, successivamente alla data stabilita dall' articolo 14, quinto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, fatti salvi i casi previsti dall' articolo 6, ottavo comma, della presente legge. >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.