L.R. 18 Luglio 2012, n. 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 (Riduzione dei residui passivi) 1. Ai fini dell’iscrizione nella competenza del successivo esercizio finanziario, i residui passivi formatisi nell’esercizio 2011 vengono ridotti di euro 622.614.638,87, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e di € 4.996.062,38 relativamente alle somme impegnate e non pagate sui capitoli di pagamento costituenti il nuovo limite di impegno. Art. 2 (Maggiori accertamenti ed impegni) 1. E’ autorizzato il maggior accertamento ed impegno rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa dei sottoindicati capitoli delle “partite di giro” del Titolo VI, categoria 61, UPB 611 dell’Entrata e dell’Ambito T, Funzione Obiettivo T3, UPB T31 della Spesa, in relazione a quanto rispettivamente accertato ed impegnato nei corrispondenti capitoli di entrata e di spesa:
Art. 3 (Approvazione del rendiconto) 1. E’ approvato il rendiconto generale della Regione Lazio per l’anno finanziario 2011 ed il relativo saldo finanziario, così come risulta dagli articoli seguenti. Art. 4 (Entrate di competenza) 1. Le entrate derivanti dai tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione (Titolo I), le entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell’Unione europea, dello Stato e di altri soggetti (Titolo II), le entrate extratributarie (Titolo III), le entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimento in conto capitale (Titolo IV), le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie a carico della Regione per investimenti (Titolo V), le entrate per contabilità speciali (Titolo VI), accertate nell’esercizio finanziario 2011 per la competenza dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in:
Art. 5 (Spese di competenza) 1. Le spese per i programmi comunitari (Ambito A), le spese per le attività produttive agricole, commerciali e turistiche (Ambito B), le spese per la programmazione negoziata, i programmi integrati, e la rete delle società per lo sviluppo (Ambito C), le spese per le infrastrutture e i trasporti (Ambito D), le spese per l’ambiente, l’energia e il territorio (Ambito E), le spese per l’istruzione, la formazione e il lavoro (Ambito F), le spese per la cultura, lo sport e il tempo libero (Ambito G), le spese per la sanità e i servizi sociali (Ambito H), le spese per gli organi e le funzioni istituzionali (Ambito R), le spese per le risorse umane, strumentali e finanziarie (Ambito S) e le risorse finanziarie e le poste tecniche (Ambito T), impegnate nell’esercizio 2011 per la competenza dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in: euro
Art. 6 (Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza) 1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell’esercizio 2011 risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue: euro
Art. 7 (Residui attivi provenienti dall’esercizio 2010 e precedenti) 1. I residui attivi degli esercizi finanziari 2010 e precedenti risultano stabiliti in: euro
Art. 8 (Residui passivi provenienti dall’esercizio 2010 e precedenti) 1. I residui passivi degli esercizi finanziari 2010 e precedenti risultano stabiliti in: euro
Art. 9 (Residui attivi alla chiusura dell’esercizio) 1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme: euro
Art. 10 (Residui passivi alla chiusura dell’esercizio) 1. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:
Art. 11 (Disponibilità di cassa) 1. L’avanzo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011 è stabilito in euro 710.506.090,62 in base alle seguenti risultanze: euro
Art. 12 (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio) 1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011 è stabilito in euro -2.369.977.227,28, in base alle seguenti risultanze, tenuto conto del disposto di cui all’articolo 1 della presente legge: euro
Art. 13 (Risultato di amministrazione) 1. Il risultato di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011 è stabilito in euro – 2.369.977.227,28 in base alle seguenti risultanze: euro
Art. 14 (Iscrizione dell’avanzo di cassa e del disavanzo di amministrazione nello stato di previsione dell’esercizio successivo) 1. Ai sensi e con le modalità previste dalla l.r. 25/2001 e successive modifiche, l’avanzo di cassa e il disavanzo di amministrazione di cui agli articoli 11 e 13 della presente legge vengono iscritti nello stato di previsione dell’entrata e della spesa per l’anno finanziario 2012. Art. 15 (Attività e passività finanziarie e patrimoniali) 1. L’eccedenza delle passività finanziarie e patrimoniali, rispetto alle attività, alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011, come da conto patrimoniale, è stabilita in euro – 17.635.385.808,97 in base alle seguenti risultanze:
Art. 16 (Risultanze del Consiglio regionale) 1. Le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2011 comportano un avanzo di amministrazione di euro 1.623.707,86 in base alla seguente dimostrazione:
2. L’avanzo così determinato viene introitato al Capitolo di Entrata n. 331504 denominato “Recupero dell’avanzo di amministrazione del Consiglio regionale”. Art. 17 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 18 Luglio 2012 La Presidente Renata Polverini per le tabelle si rinvia al bollettino telematico bur n. 31 del 24 luglio 2012 s.o. 1 |
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |