Interpretazione autentica dell' articolo 81- bis della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 e della allegata tabella << B >>, quale introdotti con l' articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41.

Numero della legge: 54
Data: 6 giugno 1980
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1980

L.R. 06 Giugno 1980, n. 54
Interpretazione autentica dell' articolo 81- bis della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 e della allegata tabella << B >>, quale introdotti con l' articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41.






Art. 1

L' articolo 81 bis e l' allegata tabella << B >> della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, quali introdotti con la legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41, vanno interpretati nel senso che il beneficio, derivante a favore del personale inquadrato o inquadrabile, anche per assunzione, nei ruoli regionali con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41, per nessun dipendente puo' essere inferiore, in termini di anzianita', ad una classe quinquennale piu' un aumento biennale aggiuntivi alla posizione di progressione economica risultante dalla valutazione desumibile attraverso i criteri di cui all' articolo 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, come modificato dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 21, senza le successive modificazioni, integrazioni ed estensioni.
Il beneficio stesso non comporta assorbimento di eventuali assegni personali in godimento alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41.


Art. 2

La presente legge non comporta aggravio di spesa rispetto a quella quantificata e autorizzata con l' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.