L.R. 25 Novembre 1976, n. 58 |
Istituzione della Consulta femminile regionale.
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Art. 1 La Regione, nell' ambito delle proprie attribuzioni ed in applicazione dei principi enunciati dagli articoli 3 e 37 della Costituzione e dell' art. 34 dello statuto regionale, istituisce la Consulta regionale femminile. Art. 2 La Consulta regionale femminile collabora a promuovere tutte le iniziative ed attivita' tese a realizzare la piena parita' fra i cittadini, uomini e donne, sancita dalla Costituzione e ad individuare e rimuovere gli ostacoli di diritto e di fatto che impediscono il pieno sviluppo della personalita' della donna e la sua effettiva partecipazione alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale. Art. 3 La Consulta regionale femminile: a) contribuisce attivamente alla elaborazione della programmazione, pianificazione e legislazione regionale, con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro della donna in rapporto all' assetto economico e sociale della Regione; b) segnala l' opportunita' di proporre al Parlamento, ai sensi dell' art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti della donna; c) promuove iniziative per la soluzione concreta dei problemi affrontati e per l' attuazione dei programmi e delle leggi; d) propone a livello degli enti locali e degli organi di decentramento amministrativo l' istituzione di Consulte femminili; e) promuove indagini conoscitive sui problemi che si devono affrontare per consentire un pieno inserimento della donna nella vita sociale, civile, economica e politica; f) promuove dibattiti pubblici, convegni ed incontri anche con le Consulte di altre Regioni; g) cura la raccolta e diffusione di materiale bibliografico e documentario, nonche' la pubblicazione di volumi e periodici. La Consulta femminile, inoltre, promuove ogni altra iniziativa che consenta di sollecitare una piu' consapevole partecipazione della donna alle decisioni che riguardano la collettivita', e ne trasmette le istanze alla Regione. Art. 4 La Consulta regionale femminile e' composta da una rappresentante effettiva e due supplenti per ciascuna: delle associazioni e gruppi femminili e femministi che abbiano una effettiva rappresentativita' a livello nazionale e regionale; abbiano come finalita' istituzionali l' emancipazione e la liberazione della donna; siano democraticamente strutturate e svolgano a livello regionale attivita' non circoscritte ad interessi di categoria professionale; delle commissioni femminili o uffici lavoratrici delle organizzazioni sindacali confederali presenti nel Consiglio nazionale della economia e del lavoro; delle commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti nel Consiglio nazionale della economia e del lavoro; delle commissioni o movimenti femminili e giovanili, a livello regionale, dei partiti democratici ed antifascisti. Sono di volta in volta invitate a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di categorie professionali interessate alle materie che formano oggetto della discussione. Su proposte della Consulta nuove associazioni, gruppi o movimenti democratici in possesso dei requisiti di cui al presente articolo possono essere ammessi a far parte della Consulta medesima. Le domande delle associazioni, gruppi o movimenti vengono presentate all' ufficio di presidenza del Consiglio che accerta l' esistenza dei requisiti richiesti. L' incarico di componente della Consulta non da' diritto a compensi comunque denominati. Art. 5 Un' associazione, gruppo o movimento cessa di far parte della Consulta: se perde i requisiti di cui al precedente art. 4; se per tre volte consecutive non partecipa alle sedute attraverso la propria rappresentante, effettiva o supplente. Art. 6 Le componenti della Consulta, sia effettive che supplenti, sono elette dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dall' inizio di ogni legislatura, su designazione delle singole associazioni, gruppi o movimenti di cui all' art. 4 della presente legge, sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura. La Consulta e' insediata dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla nomina delle sue componenti. In caso di dimissioni, di morte o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un membro della Consulta, il successore e' nominato nei modi previsti dal primo comma e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito. L' attivita' della Consulta e' coordinata a rotazione da una presidente eletta tra i propri membri secondo le modalita' indicate nel regolamento di cui all' art. 10 della presente legge. Art. 7 La Regione sente la Consulta quando sono in discussione programmi e provvedimenti legislativi che hanno rilevanza per la condizione femminile. La Consulta puo' chiedere a sua volta di essere sentita su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale. I pareri sono resi con relazione scritta che deve riportare anche le eventuali opinioni discordanti della minoranza. La Consulta puo' altresi' presentare mozioni, osservazioni e proposte ai competenti organi regionali. Alle riunioni della Consulta hanno facolta' di intervenire, senza diritto di voto, anche a mezzo di propri delegati, il Presidente del Consiglio e della Giunta regionale, gli assessori regionali ed i presidenti delle Commissioni consiliari permanenti. La Consulta puo' chiedere che intervengano alle proprie riunioni gli assessori regionali competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni o loro delegati. Art. 8 La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale, il quale fornisce anche i mezzi ed il personale necessari al suo funzionamento. Art. 9 Le iniziative proposte dalla Consulta ed approvate dagli organi regionali verranno di volta in volta finanziate dalla Regione utilizzando i fondi ordinari di bilancio. Art. 10 La Consulta redige il proprio regolamento interno entro tre mesi dal suo insediamento. Il regolamento della Consulta e' approvato dal Consiglio regionale. Art. 11 (Norma transitoria) Nella prima applicazione della presente legge, le domande di ammissione, di cui all' art. 4, devono essere presentate entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa. Dalla scadenza di tale termine decorrono i sessanta giorni previsti dall' art. 6 per la nomina della Consulta. Art.12 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Data a Roma, addi' 25 novembre 1976 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 24 novembre 1976. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |