L.R. 01 Luglio 1994, n. 27 |
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale approvata nelle sedutedel 30 novembre 1992 e del 9 marzo 1994 concernente: "Interventi a favoredelle strutture interessate alla difesa del litorale".
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Art. 1 1. L'art. 7 della legge regionale approvata nelle sedute del 30 novembre 1992 e del 9 marzo 1994 concernente: «interventi a favore delle strutture interessate alla difesa del litorale» e' cosi' modificato: "Art. 7 1. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla lege e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1 miliardo sul capitolo n. 32414 che si istituisce nel bilancio 1994 con la denominazione:"Contributi a favore di operatori privati titolari di concessioni demaniali marittime per interventi a tutela delle strutture interessate alla difesa del litorale". 2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolon. 31307 del bilancio 1994". Art. 2 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |