L.R. 11 Giugno 1975, n. 62 |
Modifica degli articoli 4 e 9 della legge regionale 13 dicembre 1972, n. 11: << Partecipazione della Regione alla erogazione dell' assistenza farmaceutica in favore dei lavoratori autonomi pensionati, di quelli in attivita' e dei rispettivi familiari a carico >>.
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Art. 1 Il contributo regionale annuo di cui all' art. 4 della legge regionale n. 11 del 13 dicembre 1972 e' elevato a: - L. 10.000 per ciascun soggetto assistibile indicato all' art. 1 della legge stessa; - L. 3.700 per ciascun soggetto assistibile indicato all' art. 2 della legge stessa. Art. 2 L' erogazione dei contributi di cui al precedente articolo e' subordinata alla presentazione del rendiconto di cui all' art. 5 della legge regionale n. 11 del 13 dicembre 1972. Art. 3 L' art. 9 della legge regionale 13 dicembre 1972, n. 11 e' modificato come segue: << Per l' erogazione dei contributi regionali, di cui alla presente legge, a decorrere dall' anno finanziario 1975 e' autorizzata la spesa complessiva di L. 3.500 milioni. La maggiore spesa di L. 1.000 milioni derivanti dalla applicazione della presente legge verra' portata in aumento al cap. 1470 del bilancio regionale per l' anno finanziario 1975. Al suddetto onere di L. 1.000 milioni si fara' fronte mediante prelevamento dal cap. 1963 del bilancio di previsione per l' anno 1975. In conseguenza sono soppresse le partite nn. 8, 13, 17, 18, 21 e ridotta nella misura di L. 200 milioni la partita n. 16 dell' elenco n. 3 allegato al bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 1975. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre, con proprio decreto, su proposta dell' Assessore al Bilancio, le variazioni occorrenti per l' attuazione della presente legge. Art. 4 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' art. 31, sesto comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 11 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 10 giugno 1975. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |