Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica.

Numero della legge: 4
Data: 21 gennaio 1984
Numero BUR: 4
Data BUR: 10/02/1984

L.R. 21 Gennaio 1984, n. 4
Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica.

(Pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1984, n. 4)


Art. 1
(Finalita' della legge)

La presente legge disciplina gli interventi in materia di bonifica integrale e montana rivolti al razionale utilizzo ed alla tutela delle acque, del territorio e dell' ambiente anche ai fini della trasformazione e del miglioramento degli ordinamenti produttivi.
Tali finalita' sono perseguite nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale ed in
relazione agli obiettivi di sviluppo dell' agricoltura ed alle esigenze di salvaguardia dell' ambiente e di ordinato assetto del territorio e delle sue risorse. In particolare le norme della presente legge riguardano:
a) la programmazione degli interventi di competenza regionale in materia di bonifica integrale e montana;
b) la delega di funzioni amministrative agli enti locali;
c) le modalita' per la esecuzione, l' esercizio ed il mantenimento delle opere di bonifica di competenza pubblica e privata;
d) la riorganizzazione degli enti di bonifica per quanto attiene il riordino territoriale e gli aspetti istituzionali, funzionali ed operativi degli stessi, attraverso la costituzione, fusione, soppressione e modificazioni territoriali dei consorzi di bonifica integrale e montana.


TITOLO I
ATTIVITA' DI BONIFICA


Art. 2
(Comprensori di bonifica)

Alla classificazione, declassificazione e delimitazione dei comprensori di bonifica, nonche' alle relative modificazioni provvede il Consiglio regionale, con propria deliberazione, sentite le province, le comunita' montane, i comuni, i consorzi di bonifica interessati e consultate le associazioni sindacali e professionali delle categorie interessate. I relativi pareri debbono pervenire alla Giunta regionale entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Giunta regionale propone il provvedimento al Consiglio regionale.
I provvedimenti di cui al precedente primo comma possono essere promossi dalle province, dalle comunita' montane, dai comuni e dai consorzi di bonifica interessati.


Art. 3
(Verifica degli attuali comprensori)

La delimitazione dei comprensori di bonifica si effettua nell' ambito di unita' idrografiche omogenee allo scopo di realizzare interventi coordinati di adeguata funzionalita'.
Per conseguire gli obiettivi di cui al precedente comma, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede ad una verifica degli attuali comprensori di bonifica e propone al Consiglio regionale, secondo quanto previsto dal precedente articolo 2 le variazioni necessarie.
I consorzi, al momento della delimitazione dei comprensori, escludono le aree all' interno della perimetrazione urbana adottata ai sensi della legge n. 765 del 6 agosto 1967 e/ o le aree di espansione urbana previste dagli strumenti urbanistici vigenti, ricadenti nei comuni inclusi nel comprensorio, e propongono il provvedimento alla Giunta regionale per l' approvazione definitiva.
I provvedimenti di esclusione di cui al comma precedente non possono interessare le aree urbane o di espansione che si avvalgono dei benefici derivanti da opere o servizi di bonifica.


Art. 4
(Piano regionale per l' esecuzione delle opere di bonifica)

La Regione Lazio per perseguire la salvaguardia dell' ambiente e la valorizzazione del territorio in relazione agli obiettivi regionali di sviluppo agricolo, adotta un piano finalizzato al completamento, all' ammodernamento ed alla funzionalita' dei sistemi di bonifica idraulica ed alla sistemazione idrogeologica e forestale delle aree montane e collinari idrograficamente connesse, nonche' allo sviluppo della irrigazione.
Il piano e' predisposto dalla Giunta regionale, avvalendosi della collaborazione dell' Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio( ERSAL), acquisite le proposte delle province, delle comunita' montane, dei comuni e dei consorzi di bonifica interessati a ciascun comprensorio. Tali proposte dovranno pervenire alla Giunta regionale entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta.
I consorzi di bonifica presentano le loro proposte sentite le organizzazioni sindacali e di categoria. Le proposte degli enti di cui al precedente secondo comma sono redatte con i criteri stabiliti dalla Giunta regionale che, previo parere della Commissione consiliare permanente dell' agricoltura, impartisce le direttive e fissa gli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della programmazione regionale.
Il piano predisposto dalla Giunta regionale viene depositato per trenta giorni consecutivi presso le sedi dei consorzi di bonifica e degli enti locali territorialmente interessati; dell' avvenuto deposito e' data notizia a cura della Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sugli albi dei consorzi di bonifica e degli enti locali interessati.
I consorziati, entro trenta giorni dalle pubblicazioni di cui al precedente comma, possono presentare alla Giunta regionale osservazioni alla proposta del piano.
La Giunta regionale, con apposita deliberazione, propone al Consiglio regionale l' approvazione del piano.


Art. 5
(Programma di intervento)

Per l' attuazione del piano di cui al precedente articolo 4 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva i programmi pluriennali, articolati in programmi annuali, contenenti le indicazioni di priorita' degli interventi da eseguire nonche' delle risorse finanziarie utilizzabili per la progettazione, l' esecuzione, la manutenzione e l' esercizio di opere pubbliche di bonifica.
Il programma annuale, articolato per progetti operativi, e' proposto dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione ed approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione.


Art. 6
(Interventi di emergenza)

In relazione ad eventi che richiedono tempestivi e non rinviabili azioni a tutela della pubblica incolumita', il Presidente della Giunta regionale, su proposta dei presidenti dei consorzi di bonifica, puo' disporre, con proprio decreto, l' esecuzione ed il finanziamento degli interventi proposti nei limiti previsti dal successivo articolo 7.


Art. 7
(Finanziamento dei programmi e degli interventi di emergenza)

Nel bilancio regionale sono previsti appositi capitoli di spesa per il finanziamento dei programmi e degli interventi di cui ai precedenti articoli 5 e 6.
Qualora la somma stanziata nel capitolo per il finanziamento degli interventi di emergenza non venga utilizzata nel corso dell' esercizio finanziario, la somma stessa puo' essere destinata al finanziamento delle opere e degli interventi di cui al precedente articolo 5 riferiti allo stesso esercizio finanziario.


Art. 8
(Delega di funzioni amministrative)

Le funzioni e gli adempimenti amministrativi esercitati dalla Regione in materia di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni, del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 e della legge 25 luglio 1952, n. 991, con esclusione:
a) di quelli riservati alla Regione stessa in base alla presente legge;
b) di quelli di competenza dei comuni in base al penultimo comma del presente articolo;
c) delle funzioni amministrative esercitate dai consorzi di bonifica in attuazione delle leggi vigenti relativamente alla progettazione, all' esecuzione, all' esercizio e alla manutenzione delle opere di bonifica integrale; sono delegati, con le modalita' di cui all' ultimo comma, del presente articolo, alle amministrazioni provinciali per i territori di rispettiva competenza.
Qualora i comprensori di bonifica siano situati nei territori di piu' province, le funzioni e gli adempimenti amministrativi indicati nel precedente comma, sono delegati alla provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio di bonifica, previa intesa con le altre amministrazioni interessate.
Le amministrazioni provinciali esercitano le funzioni delegate nel quadro della programmazione regionale e in particolare secondo le indicazioni del piano di cui al precedente articolo 4 in modo da garantire anche il coordinamento con gli altri interventi regionali e degli altri enti locali in materia di agricoltura e di lavori pubblici.
Le funzioni amministrative regionali e gli adempimenti relativi alla progettazione, all' esecuzione, allo esercizio ed alla manutenzione di opere di carattere civile infrastrutturale, finalizzate allo sviluppo dell' agricoltura e del territorio rurale, sono esercitate dai comuni secondo le norme vigenti.
Con successivo provvedimento legislativo da emanarsi entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale definisce, su proposta della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente dell' agricoltura, le funzioni e gli adempimenti amministrativi e tecnici che vengono delegati all' amministrazione provinciale, inerenti la progettazione, l' esecuzione, l' esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica integrale.


Art. 9
(Consegna delle opere di bonifica)

La Giunta regionale accerta, entro sei mesi dall' entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all' ultimo comma del precedente articolo 8, la consistenza dei singoli lotti delle opere pubbliche di bonifica, eseguiti o in corso di esecuzione, e dispone entro sessanta giorni, con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare permanente dell' agricoltura, la consegna agli enti interessati delle opere, comunque eseguite dallo Stato o dalla Regione.
Le opere di carattere civile - infrastrutturale di cui al quarto comma del precedente articolo 8 sono consegnate ai comuni.
Allo scopo di garantire la piena funzionalita' delle opere consegnate ai comuni in base al precedente comma la Regione, per un periodo di cinque anni dall' entrata in vigore della presente legge, finanzia interventi per la manutenzione straordinaria di dette opere. La ripartizione tra gli enti interessati dei finanziamenti all' uopo previsti dal bilancio regionale e' effettuata dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare permanente dell' agricoltura.


Art. 10
(Progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere)

La progettazione, l' esecuzione, l' esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e loro successive modificazioni, sono affidate in concessione ai consorzi di bonifica da parte della Regione, delle amministrazioni provinciali, delle comunita' montane e di comuni singoli od associati.
Qualora nelle circoscrizioni territoriali delle comunita' montane e delle province non esistano consorzi di bonifica, detti enti provvedono direttamente o mediante concessione ai comuni all' attuazione di quanto previsto nel precedente comma.
L' espropriazione per pubblica utilita' di immobili occorrenti per l' esecuzione di opere di bonifica e' disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia. Gli immobili espropriati fanno parte del demanio o patrimonio indisponibile regionale.


Art. 11
(Contributi dei privati alle spese per la manutenzione e l' esercizio delle opere pubbliche)

La esecuzione delle opere pubbliche di bonifica di competenza regionale prevista dal piano di cui al precedente articolo 4 e' a totale carico della Regione.
I proprietari dei beni immobili che beneficiano dei servizi resi dalle opere di bonifica contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di competenza regionale a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modifiche ed integrazioni.
Dalla determinazione delle spese di cui al comma precedente sono comunque escluse le opere di carattere civile - infrastrutturale consegnate ai comuni in base al precedente articolo 9, nonche' l' esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica di rilevante interesse pubblico e sociale.
All' atto della consegna delle opere agli enti interessati, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, determina le opere pubbliche di bonifica che, per la loro rilevante utilita' pubblica e sociale, debbono essere mantenute e gestite a totale carico della Regione.


Art. 12
(Opere di competenza privata)

Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l' obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a piu' fondi, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la funzionalita' delle opere irrigue, nonche' gli interventi diretti ad evitare ogni pregiudizio al regolare esercizio ed alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica.
Le opere di bonifica di competenza privata possono beneficiare dei contributi e del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti da leggi regionali.
L' esecuzione delle opere di competenza dei privati avviene secondo la disciplina, in quanto applicabile, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora i proprietari non eseguano le opere cui sono obbligati a norma della legislazione vigente, provvedono i consorzi di bonifica competenti per territorio, sentito l' ente delegato, operando in danno.


TITOLO II
CONSORZI DI BONIFICA MONTANA


Art. 13
(Procedure per la soppressione di consorzi di bonifica montana)


Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti consorzi di bonifica montana: consorzio pontino di bonifica montana dei Monti Lepini ed Ausoni, con sede in Latina;
consorzio di bonifica montana << Le Gronde dei Monti Aurunci >>, con sede in Latina.
I beni, i crediti e le passivita' di tali enti sono trasferiti alle comunita' montane competenti per territorio con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente dell' agricoltura.


Art. 14
(Procedure di soppressione dei consorzi interregionali di bonifica montana )

Con la presente legge sono soppressi i consorzi interregionali di bonifica montana, nel rispetto delle intese con le Regioni confinanti di cui all' art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
I beni, i crediti e le passivita' di tali enti sono trasferiti alle comunita' montane competenti per territorio con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente dell' agricoltura.


Art. 15
(Personale e patrimonio)

Il personale di ruolo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolarmente assunto in base alle leggi vigenti ed ai contratti collettivi di lavoro ed ai regolamenti organici degli enti stessi che presti la propria opera, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei soppressi consorzi di bonifica montana viene trasferito alla comunita' montana competente per territorio o, a domanda dello stesso alla Regione, ad altri enti regionali e sub - regionali, ivi compresi i consorzi di bonifica integrale compatibilmente con le esigenze degli enti medesimi.
Il rapporto lavorativo del personale trasferito ai sensi del comma precedente ed ogni obbligazione derivante dal cessato rapporto di lavoro con il consorzio soppresso continuano con l' ente di destinazione attraverso adeguate norme regolamentari dell' ente stesso che salvaguardino la qualifica professionale, il trattamento normativo ed economico preesistente.


Art. 16
(Assegnazione alle comunita' montane)

Agli adempimenti per l' attuazione del disposto di cui al precedente articolo 15 provvede la Giunta regionale previo parere delle Commissioni consiliari interessate.
Qualora uno dei soppressi consorzi di bonifica montana operi in un territorio comprendente piu' zone omogenee, la regolazione tra gli enti interessati dei rapporti patrimoniali ed amministrativi e' determinata, previo parere delle comunita' montane interessate nonche', limitatamente all' assegnazione del personale di cui al precedente articolo 15 previo parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.


Art. 17

(Procedure)

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente dell' agricoltura, nomina i commissari liquidatori per l' accertamento dei rapporti giuridici, amministrativi e patrimoniali dei soppressi consorzi di bonifica montana, scegliendoli tra i funzionari direttivi della Regione.
I commissari entro il termine di novanta giorni ed in conformita' delle prescrizione contenute nella deliberazione di nomina, presentano alla Giunta regionale un rapporto sui risultati degli accertamenti compiuti.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla nomina dei commissari, gli organi dei soppressi consorzi non possono compiere atti di straordinaria amministrazione senza preventiva autorizzazione della Giunta regionale.


TITOLO III
CONSORZI DI BONIFICA INTEGRALE



Art. 18
(Natura dei consorzi)

I consorzi di bonifica integrale sono costituiti tra i proprietari degli immobili rientranti nei singoli comprensori di bonifica.
Sono inoltre iscritti nei catasti consortili e nei ruoli di contribuenza, a loro richiesta, e solidalmente con i proprietari, i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili suddetti nonche' gli affittuari ed i conduttori degli stessi, che, per obbligo derivante da norma di legge di contribuenza, a loro richiesta, e solidalmente consortili unitamente ai proprietari od in luogo di questi.
I consorzi di bonifica conservano la natura giuridica stabilita dall' articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 e svolgono la propria attivita' entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti; sono altresi' strumenti di partecipazione degli interessati all' azione programmatoria ed amministrativa della Regione e dell' ente delegato in materia di bonifica.
I consorzi di bonifica oltre ad esercitare le funzioni e le attivita' previste dalle norme vigenti, in particolare per cio' che riguarda la progettazione, la esecuzione, l' esercizio e la manutenzione delle opere e degli impianti di irrigazione, provvedono alle attivita' di cui agli articolo 4 e 10 della presente legge relativamente alle opere pubbliche di bonifica.


Art. 19
(Costituzione, fusione, soppressione e modificazioni territoriali dei consorzi di bonifica integrale )


Alla costituzione dei consorzi di bonifica integrale provvede il Consiglio regionale anche su richiesta di almeno un terzo dei proprietari dei terreni inclusi nel perimetro del costituendo consorzio e che rappresentino almeno un terzo del territorio del consorzio medesimo.
La richiesta di costituzione del consorzio di bonifica integrale va inoltrata alla Giunta regionale che, acquisiti i pareri degli enti locali nonche' delle organizzazioni sindacali e professionali esistenti nel territorio, propone al Consiglio regionale, per l' approvazione, la costituzione del consorzio.
I pareri debbono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta: decorso tale termine si prescinde dai pareri stessi.
Alla fusione, alle modifiche territoriali ed alla soppressione dei consorzi di bonifica integrale provvede il Consiglio regionale anche su richiesta dell' ente delegato e dei consorzi interessati.
La relativa deliberazione e' adottata con le medesime procedure di cui al secondo comma del presente articolo sentiti i consorzi di bonifica interessati.
Alla modifica degli attuali ambiti territoriali dei consorzi di bonifica integrale provvede il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare permanente dell' agricoltura, anche su richiesta dei consorzi interessati, sentito l' ente delegato e le organizzazioni di categoria.


Art. 20
(Organizzazione dei consorzi di bonifica )

Sono organi del consorzio:
a) l' assemblea dei consorziati;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il presidente;
e) il collegio dei revisori dei conti.
Il consorzio di bonifica e' retto da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti.


Art. 21
(Assemblea)

L' assemblea dei consorziati e' costituita da coloro che risultano iscritti nel catasto consortile ai sensi del precedente articolo 18.
Ogni componente dell' assemblea ha diritto all' elettorato attivo e passivo se e' in regola con il pagamento dei contributi consortili e gode dei diritti civili.
L' assemblea elegge i propri rappresentanti per la costituzione del consiglio di amministrazione.


Art. 22
(Consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione e' costituito per tre quarti da membri eletti dall' assemblea dei consorziati e per un quarto da membri nominati dai comuni, il cui territorio ricade anche in parte nel territorio consortile, ed integrato da un membro nominato dal Consiglio regionale.
I comuni designano con propria deliberazione consiliare entro trenta giorni dalla richiesta dei consorzi di bonifica, da effettuare al momento delle indizioni delle elezioni, tre rappresentanti di cui due eletti dalla maggioranza e uno delle minoranze. I nominativi designati sono comunicati nei trenta giorni successivi al sindaco del comune in cui ha sede il consorzio.
Il sindaco del comune in cui ha sede il consorzio convoca, entro trenta giorni dall' ultimo giorno utile per la comunicazione da parte dei comuni dei nomi dei propri rappresentanti, l' assemblea dei designati per procedere alla elezione dei membri in rappresentanza dei comuni in seno al consiglio di amministrazione.
Al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, ogni designato dei comuni ha diritto a votare per due terzi dei consiglieri da eleggere, ferma restando la rappresentanza delle minoranze. I nominativi degli eletti sono tempestivamente comunicati, dal sindaco che ha convocato l' assemblea, entro quindici giorni al consorzio.
Il consiglio di amministrazione resta in carica per cinque anni. I suoi membri sono rieleggibili. I membri eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei non eletti della medesima lista.
Gli statuti determineranno il numero dei consiglieri entro i limiti da diciannove a ventiquattro membri.


Art. 23
(Elezione dei membri del consiglio di amministrazione )

Le procedure per la convocazione dell' assemblea dei consorziati sono fissate dallo statuto.
I consorziati sono raggruppati per sezioni di contribuenza, in non meno di tre e non piu' di cinque sezioni elettorali. La determinazione delle sezioni e' stabilita dallo statuto.
Gli statuti determinano il numero dei componenti il consiglio di amministrazione nonche' le attribuzioni dei posti nel consiglio di amministrazione in proporzione al carico contributivo complessivo di ciascuna sezione, fino al limite di un terzo dei delegati da eleggere.
L' elezione del consiglio di amministrazione si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione su presentazione di liste di candidati compresi fra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.
Ciascun componente dell' assemblea ha diritto ad un voto, che sara' esercitato nell' ambito della sezione cui e' stato assegnato.
Lo statuto del consorzio determina le modalita' di presentazione delle liste, della costituzione dei seggi, dello svolgimento delle votazioni e degli scrutini.
I verbali relativi alle operazioni elettorali devono essere inviati alla Giunta regionale entro otto giorni dalla data di svolgimento dello scrutinio.
Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali nell' albo consortile.
La Giunta regionale decide dei ricorsi avverso le operazioni elettorali e puo' provvedere d' ufficio all' annullamento delle elezioni.


Art. 24
(Elezione nei consorzi di nuova costituzione )

In caso di costituzione di nuovi consorzi di bonifica, derivante anche da fusione di preesistenti consorzi e dalle modificazioni degli ambiti territoriali operate in base all' articolo 19 della presente legge, il Consiglio regionale nomina un commissario il quale dovra' entro dodici mesi indire le elezioni.
Il commissario, nell' esercizio delle sue funzioni, si avvale della consulta costituita secondo quanto previsto dal successivo articolo 29.
Le spese relative alla fase costitutiva del consorzio sono a carico della Regione.


Art. 25

(Presidente e comitato esecutivo)

Il consiglio di amministrazione elegge il presidente ed il vice presidente fra i propri membri eletti dall' assemblea dei consorziati.
Il comitato esecutivo e' composto, oltre che dal presidente e dal vice presidente, da un numero di membri fissato dallo statuto consortile eletti dal consiglio di amministrazione con voto limitato a non piu' dei due terzi dei membri da eleggere, rispettando la proporzione di cui al primo comma del precedente articolo 22.
Il membro del consiglio di amministrazione nominato dal Consiglio regionale fa parte di diritto del comitato esecutivo.
Il presidente presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo.


Art. 26
(Collegio dei revisori dei conti)

Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti dei quali due membri effettivi ed uno supplente nominati dal consiglio di amministrazione ed uno effettivo ed uno supplente nominati dal Consiglio regionale.
Il presidente del collegio dei revisori dei conti che e' il membro effettivo nominato dal Consiglio regionale, deve essere iscritto nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti.
Alla scadenza di ogni anno il collegio dei revisori dei conti rimette alla Giunta regionale ed al presidente del consorzio la relazione sull' andamento amministrativo e finanziario dell' ente.
I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica quanto i componenti del consiglio di amministrazione.


Art. 27
(Statuto, bilancio di previsione, rendiconto generale e regolamento interno )

I consorzi di bonifica sono retti da uno statuto deliberato dai rispettivi consigli di amministrazione ed approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
Gli statuti di cui al precedente comma, oltre a disciplinare la materia, concernenti gli adempimenti espressamente indicati nella legislazione statale vigente e nella presene legge, individuano, tra l' altro, i compiti spettanti agli organi che compongono ciascun consorzio.
Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, la Regione elabora uno statuto tipo cui i consorzi si atterranno nella redazione del proprio statuto. Lo statuto tipo e' approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
L' esercizio finanziario del consorzio coincide con l' anno solare.
Il consorzio ha un proprio bilancio di previsione ed un rendiconto generale.
Il bilancio di previsione e' formulato in conformita' a quanto previsto dall' articolo 17 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15; deve essere approvato dal consiglio di amministrazione e trasmesso alla Regione entro il 31 ottobre dell' anno precedente l' esercizio finanziario cui si riferisce.
Il rendiconto generale deve essere redatto in conformita' a quanto previsto dall' articolo 44 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15; deve essere approvato dal consiglio di amministrazione e trasmesso alla Regione entro il 31 marzo dell' anno successivo all' esercizio finanziario cui si riferisce.
Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale sono approvati dal Consiglio regionale.
Entro sessanta giorni dalla nomina degli organi del consorzio, il consiglio di amministrazione approva il regolamento interno del consorzio, il quale deve contenere tra l' altro:
a) le norme procedurali disciplinanti l' esercizio dell' attivita' del consorzio, nel rispetto dei principi di cui alla normativa statale vigente e di quelli previsti dalla presene legge;
b) l' organizzazione delle strutture operative del consorzio e la determinazione delle relative competenze e dotazioni organiche.



Art. 28
(Vigilanza, tutela e controllo sui consorzi di bonifica)

Le funzioni di vigilanza e tutela e quelle di coordinamento ed indirizzo, sono esercitate dalla Giunta regionale secondo le modalita' seguenti.
Sono sottoposte all' approvazione della Giunta regionale che, sentita la Commissione consiliare permanente dell' agricoltura, provvede entro quaranta giorni dal ricevimento, le deliberazioni concernenti:
a) il regolamento di cui all' ultimo comma del precedente articolo 27;
b) il regolamento concernente la gestione contabile e finanziaria;
c) le deliberazioni che comportino investimenti superiori a L. 1.000 milioni.
Le deliberazioni di cui al comma precedente sono sottoposte al preventivo parere dell' ente delegato competente per territorio. Il parere dell' ente delegato deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine il parere s' intende favorevole.
Le altre deliberazioni vengono inviate alla Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro adozione e diventano esecutive se la stessa non le annulli entro venti giorni dalla data di ricevimento.
L' esecutivita' delle deliberazioni e' sospesa se nei termini siano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
Nei casi di comprovata e motivata urgenza gli organi consortili possono dichiarare le proprie deliberazioni immediatamente eseguibili, ad eccezione di quelle di cui al secondo comma del presente articolo. Tali deliberazioni sono inviate entro tre giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale, che decide entro quindici giorni dalla data di ricezione.


Art. 29
(Poteri sostitutivi)

Per assicurare il buon funzionamento dei consorzi di bonifica e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali la Giunta regionale, previa diffida, puo' disporre la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti di competenza delle amministrazioni consortili qualora queste siano inadempienti.
Nel caso siano riscontrate gravi irregolarita' di gestione non sanabili mediante gli interventi di cui al comma precedente, la Giunta regionale, con propria deliberazione, scioglie gli organi dei consorzi per i quali siano state riscontrate irregolarita', nominando con lo stesso atto deliberativo un commissario.
Il commissario cura l' amministrazione ordinaria dell' ente ed indice, entro dodici mesi, l' elezione dei nuovi organi consortili.
Il commissario e' affiancato da una consulta composta da cinque membri proprietari e affittuari conduttori di fondi agricoli ricadenti nel comprensorio, rappresentanti dei consorziati, su designazione delle organizzazioni professionali di categorie maggiormente rappresentative, nominata con deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare permanente dell' agricoltura.
Il parere della consulta e' obbligatorio nelle materie indicate dallo statuto.


Art. 30
(Adeguamento degli statuti)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi in carica dei consorzi di bonifica integrale adeguano gli statuti alle disposizioni della presente legge.
In caso di inadempienza degli organi consortili la Giunta regionale si avvale dei poteri sostitutivi di cui al precedente articolo 29.
Entro sei mesi dall' approvazione dei nuovi statuti si procede al rinnovo degli organi dei consorzi.


Art. 31
(Ristrutturazione degli apparati dei consorzi e risanamento finanziario)

Al fine di adeguare i propri apparati operativi e la strumentazione finanziaria alle nuove funzioni previste dalla presente legge, i consorzi di bonifica, contestualmente all' adeguamento degli statuti di cui al precedente articolo 30, predispongono un piano per la ristrutturazione operativa ed il risanamento finanziario. Il piano dovra' comunque prevedere:
a) la revisione dell' organico del consorzio in relazione alle esigenze connesse con lo svolgimento delle funzioni di istituto;
b) la ridefinizione delle entrate finanziarie tenuto conto della situazione contributiva derivante dall' applicazione della presente legge;
c) le modalita' per il raggiungimento del pareggio di bilancio e la eliminazione dell' indebitamento. Il piano di cui al primo comma del presente articolo e' adottato dal consiglio di amministrazione del consorzio, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e di categoria, ed inviato alla Giunta regionale che lo sottopone al Consiglio regionale per l' approvazione.
Sulla base di tale piano, ed ai soli fini del risanamento finanziario, la Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti, con propria deliberazione contenente anche il relativo impegno di spesa, autorizza il consorzio a contrarre mutui a tasso agevolato ai sensi della normativa vigente, prescindendo dal limite di L. 8.000 per ettaro di contribuzione ordinaria media di cui al primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 18 settembre 1978, n. 54 e concede contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento delle passivita' accertate.
Se nel corso dell' ammortamento del mutuo il consorzio si rendesse inadempiente sia alle prescrizioni stabilite dalla Regione sia all' osservanza delle disposizioni di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi di cui al precedente articolo 29.


Art. 32
(Personale e patrimonio dei consorzi di bonifica)

In caso di soppressione di un consorzio di bonifica integrale, o per gli effetti del ridimensionamento degli organici conseguente alla applicazione del piano di cui al precedente articolo 31, il personale in servizio di ruolo e non di ruolo con contratto a tempo indeterminato, che alla data della soppressione o dell' approvazione del piano di cui al precedente articolo 31 si trovi alle dipendenze del consorzio stesso, e' trasferito a domanda all' ente delegato, ad altri enti regionali e sub - regionali, compresi altri consorzi di bonifica integrale, compatibilmente con le esigenze degli enti medesimi.


TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI


Art. 33
(Utilizzazione degli uffici regionali)

Per l' esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, l' ente delegato puo' avvalersi dei servizi tecnici ed amministrativi dei settori decentrati competenti della Regione.


Art. 34
(Norma finale)

Per quanto non in contrasto con la presente legge e per quanto non espressamente disciplinato dalla stessa, si fa riferimento alle disposizioni legislative statali vigenti in materia.


Art. 35
(Disposizioni finanziarie)

Per l' anno finanziario 1983, le spese occorrenti per la attuazione della presente legge rientrano in quelle gia' previste dai seguenti capitoli del bilancio regionale nei limiti delle disponibilita' che ciascuno presenta al momento dell' entrata in vigore della legge medesima:
capitolo n. 01001: << Manutenzione delle opere di bonifica integrale montana e di quelle di sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani >> (articolo 1, lettera h, decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11);
capitolo n. 01002: << Contributo per i lavori di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio della bonificazione pontina >> (legge regionale 22 dicembre 1977, n. 49, legge regionale 3 settembre 1979, n. 63); capitolo n. 01003: << Spese per il finanziamento di opere pubbliche di bonifica >> (legge regionale 17 settembre 1974, n. 51);
capitolo n. 01004: << Contributo negli interessi della quota di ammortamento dei mutui decennali contratti dai consorzi di bonifica >> (legge regionale 18 settembre 1978, n. 54);
capitolo n. 01005: << Completamento, ripristino ed adeguamenti funzionali di impianti relativi ad opere pubbliche di irrigazione >> (articolo 9 del decreto - legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito il 16 ottobre 1975, n. 493);
capitolo n. 01006: << Utilizzazione del contributo CEEFERS per la realizzazione di progetti in materia di opere pubbliche di bonifica >> (legge regionale n. 51 del 1974);
capitolo n. 01007: << Interventi nel settore delle opere di bonifica mediante utilizzazione dell' assegnazione in base all' articolo 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526 >>.
A partire dall' anno 1984 nel bilancio regionale saranno previsti appositi capitoli di spesa, in sostituzione di quelli precedentemente indicati, con la seguente denominazione:
<< Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana >> (sostituisce il capitolo n. 01001);
<< Contributo per i lavori di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio della bonifica pontina >> (sostituisce il capitolo n. 01002);
<< Manutenzione straordinaria, esecuzione, ripristino e adeguamento delle opere pubbliche di bonifica >> legge regionale n. 51 del 1974 (capitolo di nuova istituzione);
<< Esecuzione, ripristino e adeguamento delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione >> legge n. 984 del 1977 (sostituisce il capitolo n. 01003);
<< Contributo negli interessi della quota di ammortamento dei mutui decennali contratti dai consorzi di bonifica >> (sostituisce il capitolo n. 01004);
<< Completamento, ripristino ed adeguamento funzionale di impianti relativi ad opere pubbliche di irrigazione >> (legge 16 ottobre 1975, n. 493) (capitolo numero 01005 p.m.);
<< Utilizzazione contributo CEEFERS per la realizzazione di progetti in materia di opere pubbliche di bonifica >> (capitolo n. 01006 p.m.);
<< Interventi nel settore di opere pubbliche di bonifica con i fondi della legge 7 agosto 1982, n. 526, FIOCIPE >> (capitolo n. 01007 p.m.);
<< Rimborso spese sostenute dall' ente delegato per l' esercizio delle funzioni in materia di bonifica e di consorzi di bonifica >> (capitolo di nuova istituzione);
<< Contributo regionale sulle spese sostenute dai consorzi di bonifica per l' assolvimento dei fini istituzionali >>;
<< Contributi in conto capitale sulle passivita' accertate dei consorzi di bonifica >> (capitolo di nuova istituzione);
<< Interventi di emergenza concernenti opere pubbliche di bonifica >> (capitolo di nuova istituzione);
<< Interventi di manutenzione straordinaria delle opere di carattere civile - infrastrutturale consegnate ai comuni >> (capitolo di nuova istituzione).
Al finanziamento necessario per l' attuazione di quanto previsto nella presente legge si fara' fronte con la legge di bilancio utilizzando i fondi messi a disposizione dalla Comunita' Economica Europea, dallo Stato e dalla Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.