L.R. 17 Giugno 1985, n. 95 |
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SEDI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA, DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI ORFANI DI GUERRA, DEL LAVORO E PER SERVIZIO, DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE INVALIDI PER SERVIZIO, LAVORO E CIVILI, DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI ARMA E/ O DI MILITARI E POLIZIA IN CONGEDO E DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI FAMIGLIE CADUTI SENZA CROCE.
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(Pubblicata nel B.U. 29 giugno 1985, n. 18) Art. 1 Il Consiglio regionale concede annualmente un contributo per un complessivo importo di L. 60 milioni da ripartirsi, con deliberazione consiliare, proposta dall' Assessore regionale alla cultura, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti, alle sedi comunali, provinciali e regionale della associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, della associazione nazionale combattenti e reduci, della associazione nazionale invalidi per servizio, lavoro e civili, delle associazioni nazionali di arma e/ o di militari e polizia in congedo, delle associazioni degli orfani di guerra, del lavoro e per servizio e delle associazioni nazionali famiglie caduti senza croce per iniziative di promozione culturale e professionale rientranti tra gli scopi previsti dagli statuti delle associazioni stesse. Art. 2 Le associazioni di cui all' articolo 1 presentano annualmente alla Regione, entro il primo trimestre dell' anno successivo a quello nel quale e' stata disposta la concessione del contributo, una dettagliata relazione da cui risulti la destinazione delle somme erogate. La mancata presentazione della relazione nei termini prescritti come pure l' irregolare destinazione delle somme comportano la revoca, da parte della Regione, del finanziamento concesso. Art. 3 La relativa spesa, riguardante l' anno 1985, valutata in lire 60 milioni e' imputabile al capitolo n. 16011 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1985. Negli esercizi successivi la spesa grava nei corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci. Art. 4 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |